Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20304 del 25/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20304 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 21102-2010 proposto da:
MAESE ANTONIO (MSANTN54T28F839V) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO BAULE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SAUCHELLA GIUSEPPE giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
UGF ASSICURAZIONI SPA, quale società incorporante della
AURORA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA
27 INT. 14, presso Io studio dell’avvocato LUCIA MARINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato STRAZZULLO EDOARDO
giusta procura a margine del controricorso;

G2C
;17-1

Data pubblicazione: 25/09/2014

- controricorrenti nonché contro
SIET SRL;

– intimata –

NAPOLI del 4/12/2009, depositata il 14/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Giuseppe Sauchella difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

Ric. 2010 n. 21102 sez. M3 – ud. 26-06-2014
-2-

avverso la sentenza n. 3585/2009 della CORTE D’APPELLO di

R.g.n. 21102-12 (c.c. 26.6.2014)

Ritenuto quanto segue:
§1. Antonio Maese ha proposto ricorso per cassazione contro l’UGF Assicurazioni
s.p.a. (già Aurora Assicurazioni s.p.a.) e la SIET s.r.l. avverso la sentenza del 14 gennaio
2010, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato sia l’appello principale di esso
ricorrente, sia l’appello incidentale della società assicuratrice avverso la sentenza resa in
primo grado inter partes dal Tribunale di Benevento nel novembre del 2007, la quale
aveva rigettato la domanda proposta dal Mese per ottenere il risarcimento dei danni
asseritamente sofferti a causa della caduta da un veicolo di proprietà della SIET ed

.< assicurato presso l'UGF, reputando che il sinistro non fosse avvenuto su un'area rispetto alla quale operava l'assicurazione per la r.c.a. e che, quindi, non sussistesse l'azione diretta contro l'assicuratrice. §2. La Corte territoriale ha accolto il motivo di appello del Maese relativo alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, reputando invece che il sinistro si dovesse considerare avvenuto su un'area rispetto alla quale l'assicurazione operava. Ha, però, confermato il rigetto della domanda dando rilievo alla dichiarazione, fatta dal Maesi al personale medico dell'ospedale dove era stato ricoverato successivamente al sinistro, nel senso che la caduta era avvenuta scivolando dalle scale della sua abitazione, e, quindi, reputando che per tale ragione l'accaduti fosse estraneo alla copertura assicurativa. §3. Al ricorso ha resistito l'UGF con controricorso, mentre non ha svolto attività difensiva la SIET, già contumace nel giudizi di appello (e riguardo alla quale i giudici di merito, peraltro, non hanno ritenuto di provvedere sulla domanda ancorché estranea all'àmbito della circolazione). §3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di detta norma ed essa è stata notificata agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato quanto segue: §1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni: «[.. .1 §3. Il ricorso appare tempestivo, essendo infondata l'eccezione della resistente di tardività per inosservanza del temine lungo siccome ridotto dalla modifica dell'art. 327 c.p.c. operata dalla I. n. 69 del 2009, che non trova applicazione nella specie, giusta l'art. 58, comma 1, di detta legge, alla cui lettura la resistente va rinviata. §4. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile per inosservanza del requisito di cui all'art. 3 Est. Cons. Ra e rasca R.g.n. 21102-12 (c.c. 26.6.2014) 366 n. 6 c.p.c., concernente l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda. Infatti, l'unico motivo di ricorso - che deduce "violazione delle norme in materia d ammissibilità dei mezzi di prova, contraddittoria e/o erronea valutazione delle prove, in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3, 4, 5, ovvero violazione del diritto alla prova, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700, 2697 c.c. e artt. 112, 115 c.p.c., oltre che omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 -t c.p.c." - si fonda: a) sul contenuto di una cartella clinica, recante le dichiarazioni del ricorrente, cui ha dato rilievo la sentenza impugnata, senza che si trascriva la parte del documento pertinente alla censura direttamente e senza che la si riproduca indirettamente, con indicazione della parte del documento cui l'indiretta riproduzione corrisponderebbe, nonché senza che si indichi se e dove il documento sarebbe esaminabile, ove prodotto, anche agli effetti del secondo comma n. 4 dell'art. 369 c.p.c., in questo giudizio di legittimità; b) sui capitoli di prova, che l'attore aveva richiesto in primo grado e che la sentenza impugnata non avrebbe ammesso, i quali vengono trascritti ed indicati come dedotti nel ricorso in primo grado e nell'atto di appello, ma senza che si indichi la parte di esso in cui la riproposizione sarebbe stata effettuata e senza che si indichi se e dove l'atto di appello sia stato prodotto in questa sede (e senza che si indichi, come ammette Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, per gli atti processuali, che si sia inteso fare riferimento alla presenza nel fascicolo d'ufficio del giudice di merito); c) su un referto di pronto soccorso, rispetto al quale parimenti si omette la riproduzione del contento per la parte che sorreggerebbe l'illustrazione della censura e non si indica se e dove esso sia stato prodotto in questo giudizio di legittimità; d) su non meglio indicate foro, riguardo alle quali anche in tal caso si omette l'indicazione specifica, dato che le si dice genericamente "allegate in atti". In tale situazione non risultano osservati i contenuti del precetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c. siccome individuati da consolidata giurisprudenza della Corte (si vedano Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, nonché, ex muitis, Cass. n. 7455 del 2013, che ha precisato che detta norma costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione). §5. Il motivo, in disparte che quanto alla censura ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. nemmeno si rapporta al paradigma di detta norma, dato che non evoca il concetto di "fatto 4 Est. Con Raffaele Frasca R.g.n. 21102-12 (c.c. 26.6.2014) controverso", risulta anche privo di aderenza con la motivazione della sentenza impugnata, dato che le imputa di non aver considerato il particolare stato in cui sarebbe stato il Mese all'atto di rendere le dichiarazioni di cui alla cartella clinica, là dove, invece, la sentenza ha rilevato che da quest'ultima non risultava un trauma cranico e nemmeno uno stato confusionale. La stessa cosa dicasi per quanto concerne le valutazioni con cui la Corte territoriale ha rilevato che la caduta dal camino era esclusa anche dalla tipologia delle lesioni subite dal Mese. Poiché non si fa carico dell'effettiva motivazione della sentenza impugnata il motivo risulta inammissibile — lo si osserva ad abundantiam - alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ala cui lettura si rinvia.». §2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria di parte attrice, pur dandola espressamente per nota, non ha dedicato alcuna osservazione diretta a sostenere e dimostrare come e perché le sue valutazioni non sarebbero adeguate. La memoria, infatti, pur dilungandosi per dieci pagine, ignora quelle valutazioni e si diffonde nell'attività di dimostrazione del come e perché l'unico motivo sarebbe fondato. Essa ignora completamene il primo e decisivo rilievo di inammissibilità e — ma lo si nota ad abundantiam non dimostra come anche il secondo non sarebbe pertinente. — Lo stesso rilievo vale per l'audizione all'adunanza della Corte. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della resistente e si liquidano ai sensi del d.rn. n. 55 del 2014. Non è luogo a provvedere nel rapporto processuale con l'intimata non costituitasi. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemila, di cui duecento per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 26 giugno 2014. .t

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