Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20304 del 23/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.23/08/2017), n. 20304
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4980-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.B.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 490/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, depositata il 10/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento per Irpef, Iva ed Irap degli anni di imposta 2004-2006, l’amministrazione finanziaria impugna la sentenza con cui la C.T.R. ne ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto tardivo, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, art. 38, comma 3 e L. n. 69 del 2009, art. 58, essendo applicabile al giudizio l’originario termine lungo annuale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1;
2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. il ricorso è manifestamente fondato, poichè, trattandosi di giudizio instaurato l’11 marzo 2009, prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009), resta applicabile il termine lungo annuale per l’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, in luogo di quello dimidiato a sei mesi, erroneamente applicato dal giudice d’appello; di conseguenza, l’appello proposto con ricorso notificato a mezzo posta in data 25-29 novembre 2011 avverso la sentenza di primo grado depositata il 14 ottobre 2010 deve ritenersi tempestivo, in quanto intervenuto entro il termine ultimo del 30 novembre 2011;
4. la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017