Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20304 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 07/10/2016), n.20304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26591-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COCOS srl, in persona dell’amministrazione unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA 3,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO MICIONI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO FAZZI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/25/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 6/06/2013, depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato Roberto Pazzi difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla CO.COS srl avverso avviso di liquidazione con cui l’Ufficio, in relazione all’avvenuto acquisto in data (OMISSIS) di un terreno edificabile di mq 1870, aveva revocato le agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33 e L. n. 448 del 2001, art. 76 sull’asserito presupposto della mancata utilizzazione edificatoria del terreno nel quinquennio, avendo la contribuente nel detto periodo rivenduto parte del terreno ad altra società; la C1R, in particolare, ha evidenziato che la contribuente, entro il quinquennio dall’acquisto del terreno, aveva richiesto al Comune la concessione edilizia nonchè iniziato e terminato i lavori, sicchè, a prescindere dalla circostanza di avere rivenduto una porzione del bene, doveva ritenersi che la società fosse la diretta utilizzatrice (nel quinquennio) del terreno e quindi la legittima beneficiaria delle agevolazioni in questione.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato anche da successiva memoria.

Il primo motivo, con il quale si denunzia violazione da parte della CTR del divieto di ius novorum in appello, è infondato, atteso che l’eccezione di avere proprio la società contribuente (e non altra società) edificato entro il quinquennio è ricompresa nel thema decidendum del giudizio di primo grado. (avente ad oggetto proprio l’avvenuta revoca dell’agevolazione per mancato completamento dell’edificazione nel termine).

Con il secondo motivo, denunziando violazione di legge, si sostiene che il presupposto per l’agevolazione in questione (e cioè l’utilizzazione edificatoria dell’area nel quinquennio) non può ritenersi avverato quando, come nel caso di specie, il primo acquirente, avendo ottenuto l’agevolazione per l’intera area ed avendo solo parzialmente realizzato l’intervento edificatorio ivi previsto, abbia poi rivenduto a terzi, prima dello scadere di detto termine, gran parte della stessa area, senza averne sfruttato l’intera capacità edificatoria; legittimamente, pertanto l’Ufficio aveva revocato l’agevolazione sulla parte di immobile (mq 1348) rivenduto in data 12-5-2005, in quanto alla detta data non era riscontrabile una utilizzazione edificatoria dell’arca conforme a quanto richiesto dalla normativa.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che “il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente” (Cass. 5933/2013); in particolare siffatto beneficio “si applica a condizione che l’acquirente beneficiario realizzi integralmente, secondo le previsioni del piano, le potenzialità edificatorie dell’area, in quanto la “ratio” della norma è quella di agevolare l’attività edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio; non spetta, pertanto, detto beneficio nel caso in cui il primo acquirente abbia realizzato solo parzialmente l’intervento edificatorio previsto e rivenda a terzi, entro il termine di cinque anni, gran parte della stessa arca senza averne sfruttato l’intera capacità edificatoria ovvero realizzato integralmente le prescrizioni dello strumento urbanistico” (Cass. 4890/2013).

La CTR, che non ha preso in nessuna considerazione la situazione del terreno al momento (12-5-2005) della detta rivendita a terzi (v. peraltro che, come risulta dallo stesso controricorso, la comunicazione di inizio lavori è del 6-4-2005, mentre la comunicazione di fine lavori è del 14-11-2006; v. che la CTR, nella sua valutazione, espressamente prescinde dalla circostanza di avere la CO.COS srl rivenduto una porzione del bene, sicchè nessun giudicato può ritenersi intervenuto sul punto dell’edificazione del terreno entro il quinquennio ad opera proprio della società contribuente), non si è conformatiti ai su esposti principi e va quindi cassata.

In conclusione, pertanto, va rigettato il primo motivo di ricorso; in accoglimento del secondo, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Toscana, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Toscana, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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