Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20303 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20303 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BILLI STEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso 2777-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CASTALDO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA
2018
2185

VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato
LUCA DI RAIMONDO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCESCA MASTROVITI;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 58/2009 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 07/12/2009;

Data pubblicazione: 31/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/06/2018 dal Consigliere Dott.

STEFANIA BILLI.

RILEVATO CHE
1.

Pasquale Castaldo impugnò gli avvisi emessi dall’Agenzia

delle Entrate, ufficio di Rivoli, di accertamento e di liquidazione
delle maggiori somme da lui dovute, nell’ anno 2000, a titolo di
imposte

dirette

ed

Iva,

oltre

interessi

e

sanzione

amministrativa;

un’istanza di accertamento di definizione agevolata per gli anni
di imposta dal 1997 al 2002, ai sensi dell’art. 9 I. n. 289 del
2002, dedusse in via preliminare la nullità dell’avviso, in quanto
non preceduto dalla notifica del provvedimento di diniego del
condono cd. tombale.
2. La Commissione tributaria provinciale adita accolse su tale
punto l’impugnazione.
L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione
è stato respinto dalla C.T.R. di Torino che, con sentenza
depositata il 7.12.2009, ha affermato che gli avvisi di
accertamento erano nulli, in quanto doveva escludersi che il
contribuente fosse venuto a conoscenza del provvedimento di
diniego dell’istanza di condono, che avrebbe dovuto essergli
preliminarmente, e ritualmente, notificato.
3. L’ente impositore ricorre per la cassazione della sentenza; il
contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.

L’Agenzia delle Entrate, con l’unico motivo di ricorso,

lamenta la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,
dell’art. 7 della I. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 9 della I. n.
289 del 2002, rilevando che il provvedimento di diniego del
condono non è un atto presupposto dell’avviso di accertamento,
del quale è necessaria la previa notificazione al contribuente,
nonché l’ allegazione all’atto impositivo, quale condizione per la
legittimità di quest’ultimo. Precisa al riguardo che, poiché il
Castaldo non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi, non

Il contribuente, che aveva presentato con esito negativo

sussistevano i presupposti del condono e che nella specie non
poteva trovare applicazione l’art. 7 della I. n. 212/2000,
essendo il diniego implicito nell’avviso di accertamento e non
essendo previsto dall’art. 9 della I. n. 280/02 che
l’Amministrazione faccia precedere l’avviso dalla notifica del
rigetto dell’istanza.
1) Il motivo è fondato.

espresso da questa Corte (Cass. n. 14878 del 2016), secondo
cui

“In tema di condono fiscale, salvo che non sia

espressamente previsto (come, ad esempio, nell’art. 16 della I.
n. 289 del 2002, in tema di definizione delle liti pendenti),
l’Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito
di diniego qualora ritenga l’istanza invalida ma può procedere, in
forza dell’atto impositivo, all’iscrizione a ruolo e
alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi
come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò
pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel
giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere
tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere
al condono” (in tal senso precedentemente anche Cass. nn.
16100 del 2011, 7673 e 11458 del 2012).
2. All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della
sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione
tributaria regionale di Torino, in diversa composizione, per
l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso
dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo e ribadite in
sede di appello.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione tributaria regionale di Torino, in diversa
2

Va infatti dato seguito all’orientamento, anche di recente

composizione, anche per le spese del presente giudizio di
legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

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