Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20303 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.23/08/2017),  n. 20303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4678-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1497/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 06/07/2015;

letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dal ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap dell’anno di imposta 2007, emessi all’esito di indagini bancarie e finanziarie, la C.T.R. ha respinto l’appello avverso la pronuncia di prime cure favorevole al contribuente, in quanto, trattandosi di un accertamento induttivo, “il disconoscimento di parte dei costi perchè ritenuti generici e non documentati” era stato “insufficientemente motivato dall’Ufficio”, solo per la “mancata riposta al questionario”;

2. l’amministrazione ricorrente censura la decisione per “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) bis e art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c.”, per non avere la C.T.R. considerato che “la ricostruzione induttiva dei costi si era fondata su dati presuntivamente ricostruiti dall’Agenzia, a seguito del mancato riscontro del questionario ritualmente inviato al contribuente sul quale, per l’effetto, gravava l’onere di fornire la prova”, “atta a giustificare i componenti negativi di cui al rigo RG20… (“altri componenti negativi”);

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

4. va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 8/02/2016, poichè il termine ex art. 327 c.p.c., cadente di sabato (6/02/2016), è stato prorogato di diritto al successivo lunedì 8/02/2016, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5;

5. il ricorso è anche fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R.n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente; inoltre, poichè nei poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, l’onere della prova dell’inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi (Cass. 25 febbraio 2010, n. 4554; 30 dicembre 2010, n. 26480″ (ex plurimis, v. anche Cass. sez. 5, n. 11881/17; 19537/16, che ha cassato la sentenza con la quale il giudice tributario si era limitato a fondare l’inerenza del costo sul mero collegamento all’attività produttiva (i costi sarebbero rilevanti per il sol fatto di risultare dai verbali del consiglio di amministrazione della contribuente”; cfr. Cass. n. 25317/14 e n. 20679/14);

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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