Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20303 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28646-2020 proposto da:

G.F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO BOTTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO GALLETTI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG di VENEZIA, QUESTURA di VENEZIA;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 356/2020 del GIUDICE DI PACE di VENEZIA,

depositata il 25/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte rilevato che:

con ordinanza del 25/9/2020 il Giudice di pace di Venezia ha respinto il ricorso proposto da G.F.D., cittadino cubano, avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Venezia del (OMISSIS) a spese compensate;

il Giudice di pace ha ritenuto che i legami familiari sul territorio nazionale addotti dal ricorrente (in Italia da due anni, senza un nucleo familiare convivente e familiari dipendenti economicamente) e cioè la presenza in Italia da lungo tempo della madre, di una sorella disposta ad ospitarlo e di una compagna non convivente, non fossero sufficientemente stretti da giustificare l’invocata deroga alle norme in tema di allontanamento del cittadino di un Paese terzo sprovvisto di valido titolo di soggiorno;

avverso la predetta ordinanza, con atto notificato il 26/10/2020 ha proposto ricorso per cassazione G.F.D., svolgendo unico motivo; con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, e si duole della errata ed omessa valutazione della durata e del soggiorno sul territorio nazionale e della situazione famigliare e lavorativa del ricorrente, così come documentata e rappresentata; lamenta inoltre l’errata interpretazione della nozione di “legami familiari” accolta nell’ordinanza impugnata;

le parti intimate, Prefetto e Questore di Venezia, non si sono costituite;

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

il motivo, che in relazione ai mezzi tipizzati di cui all’art. 360 c.p.c., si limita a richiamare parzialmente il n. 3 di tale articolo, appare riversato nel merito e rivolto a chiedere indebitamente alla Corte di cassazione una rivalutazione dell’accertamento compiuto dal Giudice di pace circa intensità e stabilità dei legami familiari del ricorrente in Italia;

il Giudice lagunare ha, da un lato, evidenziato che il ricorrente fino a due anni fa risiedeva all’estero, era una persona ampiamente adulta (nata nel 1977), non aveva figli, non aveva familiari dipendenti da lui economicamente e non aveva formato un nucleo familiare autonomo mediante instaurazione di relazioni qualificate; dall’altro, ha considerato irrilevanti la presenza stabile in Italia della madre, della sorella, disposta ad ospitarlo, e di una “compagna”, peraltro non convivente;

non può ravvisarsi violazione del D.Lgs. n.286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, secondo cui nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lett. a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si deve tenere anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine;

il Giudice di pace ha effettivamente valutato in concreto proprio tali elementi (anche il secondo, sia pur indirettamente, rimarcando il carattere recente della permanenza in Italia);

le circostanze valorizzate poi dal ricorrente non rilevano neppure ai fini del ricongiungimento di familiare ai sensi del Testo unico sull’immigrazione, art. 29;

secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 24908 del 06/11/2020, Rv. 659769 – 01; Sez. 1 -, n. 23957 del 02/10/2018, Rv. 650406 – 01; Sez. 6 – 1, n. 18689 del 27/07/2017, Rv. 645470 – 02) in tema di espulsione del cittadino straniero che abbia legami familiari in Italia, trova applicazione il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, che richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, della natura e dell’effettività dei menzionati vincoli familiari, anche senza una richiesta formale di ricongiungimento familiare, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi, suppletivi, della durata del soggiorno e dell’integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU, e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale;

nella fattispecie il Giudice non si è sottratto alla valutazione che gli competeva e ha espresso un giudizio negativo sull’intensità dei legami familiari e sul radicamento in Italia dello straniero, che il ricorrente inammissibilmente censura come “errata”, invocando da questa Corte una rivisitazione del merito;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in difetto di costituzione delle parti intimate;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, perché il presente procedimento è esente da ogni tassa e imposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18, comma 8.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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