Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20303 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 07/10/2016), n.20303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26581-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL

VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 889/07/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 2/03/2014, depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 d’al Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da M.G. avverso avviso di liquidazione imposta di registro, ipotecaria e catastale (notificato l’8-4-2011) relativo a sentenza n. 281/2008 con cui il Tribunale di Trani, in giudizio vertente tra M.G. e G.F., aveva dichiarato quest’ultimo inadempiente all’obbligo dallo stesso assunto nel preliminare (concluso l’8-4-1994) di vendita di un suolo al prezzo di Lire 30.000.000 (Euro 15.943,71) ed aveva trasferito ex art. 2932 c.c. detto suolo; la CTR, in particolare, dopo aver dato atto che il contribuente (a seguito della su menzionata sentenza del Tribunale di Trani) aveva dichiarato che il valore del bene era di Euro 150.000.000 e che siffatto valore era stato utilizzato dall’Ufficio nel calcolo dell’imposta in questione, ha evidenziato che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. tiene luogo dell’atto definitivo di trasferimento e deve quindi essere assoggettata a registrazione in base al prezzo del bene trasferito come indicato nel preliminare (Euro 15.943,71, pari al valore della causa), a nulla rilevando (ai fini dell’imposta in questione) il valore attribuibile al bene alla data del trasferimento definitivo.

il contribuente resiste con controricorso.

Preliminarmente sono da ritenere infondate le sollevate eccezioni di improcedibilità (essendo allegati al ricorso i necessari atti) ed inammissibilità del ricorso (essendo quest’ultimo autosufficiente). L’unico motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia si duole che la CTR non abbia ritenuto che, in caso di sentenza ex art. 2932 c.c., il valore del bene ai fini dell’imposta in questione debba essere calcolato con riferimento alla data della sentenza, è fondato.

Questa Corte, invero, ha già chiarito che “in tema di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. a) prevede che, nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valore del bene deve essere calcolato alla data dell’atto traslativo. Pertanto nell’ipotesi in cui il trasferimento sia intervenuto con sentenza adottata ai sensi dell’art. 2932 c.c. occorre fare riferimento non alla data del contratto preliminare, ma a quella della sentenza, attesa la sua efficacia costitutiva” (Cass. 22847/2010; coni 20299/2013).

Erra, pertanto, nel caso di specie la CTR, ove sembra avere preso in esame il valore indicato nel preliminare e non invece il valore del bene alla data della detta sentenza costitutiva.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Puglia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Puglia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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