Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20303 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. II, 04/10/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato

MARTELLA DARIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.P.J.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 189, presso lo studio dell’avvocato TEOFILI MARIO, che lo

rappresenta e o difende unitamente all’avvocato GRISTINA SERGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1450/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato MARTELLA Darlo, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO Cristina, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5-4-1995 L.S. conveniva dinanzi al Tribunale di Livorno D.P.J. C., esponendo:

– che il convenuto, con contratto preliminare stipulato il 21-6-1993, aveva promesso di venderle un bene immobile sito nel Comune di (OMISSIS);

– che il contratto prevedeva il corrispettivo di L. 275.000.000, di cui L. 83.000.000 a titolo di anticipo e L. 192.000.000 da pagare al momento della stipulazione del definitivo, entro e non oltre il 15/7/1993, quando sarebbe stato trasferito anche il possesso dell’immobile;

– che, pur avendo ricevuto la somma di L. 83.000.000, il D. si era rifiutato di trasferire l’immobile promesso in vendita, adducendo inconferenti considerazioni sulla congruità del prezzo pattuito nel contratto preliminare.

Tanto premesso, l’attrice chiedeva che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., venisse pronunciata sentenza avente luogo del contratto non concluso, con condanna del promittente venditore al risarcimento dei danni.

Nel costituirsi, il convenuto contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, deducendo che il preliminare prevedeva che, qualora la vendita non fosse stata perfezionata per colpa del venditore, questi avrebbe dovuto restituire la somma di L. 83.000.0000 ricevuta a titolo di garanzia, oltre interessi nella misura del 7% annuo, senza altra penalità; che la clausola in esame prevedeva, a suo avviso, la dazione di una somma a titolo di caparra confirmatoria e che, pertanto, l’attrice avrebbe potuto chiedere esclusivamente la risoluzione del contratto e la restituzione degli importi versati, con gli interessi convenzionalmente previsti, ma non un diverso e maggiore risarcimento danni.

Con sentenza del 21-3-2002 il Tribunale adito, in accoglimento della domanda, trasferiva alla L. la proprietà dell’immobile oggetto del preliminare, previo pagamento del residuo prezzo di L. 142.430.000.

La predetta sentenza veniva impugnata dal D..

Con sentenza depositata il 19-10-2004 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda attrice.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la L., sulla base di un unico motivo.

Il D. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1367 e 1371 c.c..

Deduce che la Corte di Appello, pur avendo correttamente ritenuto che le parti, con la clausola n. 3 del contratto preliminare di compravendita, avevano previsto una condizione risolutiva potestativa, ha erroneamente dissentito dal giudizio espresso dal Tribunale, secondo cui i contraenti, nello stabilire che “questo compromesso entrerà in vigore al momento del pagamento della seconda rata”, avevano individuato con riferimento a quel versamento il momento in cui il contratto avrebbe avuto quel principio di esecuzione dopo il quale, ai sensi dell’art. 1373 c.c., non sarebbe stato più possibile esercitare la facoltà di recesso.

Sostiene che il richiamo operato dal giudice di appello alla norma prevista dall’art. 1367 c.c., per ritenere efficace il recesso del convenuto, è limitativo, dovendo l’analisi ermeneutica del contratto essere eseguita tenendo conto del regolamento negoziale nel suo complesso, prima di ricorrere al criterio interpretativo sussidiario dettato da tale norma.

Rileva che la Corte di Appello non ha considerato che la clausola n. 3 non recita solamente “questo compromesso entrerà in vigore al momento del pagamento della seconda rata”, ma anche “capito che, se non si paga questa seconda rata, la prima resta proprietà del venditore”. Secondo la ricorrente, la clausola in esame, nel suo insieme, dimostra chiaramente che le parti hanno inteso prevedere che sino al pagamento del secondo acconto il contratto non avrebbe avuto inizio di esecuzione, costituendo, alla stregua dell’art. 1386 c.c., solo il versamento del primo acconto, contestuale alla stipula del preliminare, la caparra penitenziale.

Evidenzia, comunque, agli effetti di cui all’art. 1373 c.c., comma 1 che, anche a prescindere dal saldo della “garanzia”, successivamente al pagamento della seconda rata le parti avevano dato inizio di esecuzione al contratto, in quanto dalle deposizioni dei testi G. e L. è emerso da un lato che il D. aveva dato incarico al notaio Baldacchino di predisporre il rogito, e dall’altro che la L. si era più volte attivata per far fissare la data di stipulazione del contratto definitivo di compravendita.

Aggiunge che la Corte di Appello non ha tenuto conto del disposto dell’art. 1373 c.c., comma 3, secondo cui, “qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita”. Deduce che l’inefficacia comminata da tale norma comporta che, fino all’effettiva prestazione del corrispettivo, l’altra parte, nonostante la dichiarazione di recesso, può iniziare l’esecuzione, rendendo il recesso definitivamente inefficace.

Il motivo è infondato.

Giova rammentare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg.; con l’ulteriore rilievo che, in tale seconda ipotesi, il ricorrente ha l’onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all’uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (tra le tante v. Cass. 28-5-2001, n. 7242;

Cass. 20-9-2002 n. 13745; Cass. 25-2-2004 n. 3772; Cass. 9-9-2004 n. 18134).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha premesso che nel contratto preliminare in atti le parti, dopo aver precisato che le prime due rate del prezzo, per complessivi L. 83.000.000 (l’una di L. 45.000.000 contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata e l’altra di L. 38.000.000 entro il 15-7-1993), erano corrisposte a titolo di “garanzia”, hanno espressamente previsto che “se la vendita non si fa per colpa del venditore lui deve restituire la garanzia (L. 83.000.000) più gli interessi al 7% annuale e senza altra penalità; se invece non si realizza la vendita per colpa dell’acquirente quello perderà quella garanzia di L. 83.000.000 senza poter pretendere nessuna altra indennità; inoltre il contratto verrà considerato come nullo”.

Il giudice del gravame, condividendo la valutazione espressa dal primo giudice, ha ritenuto che con tale clausola è stata attribuita ad entrambi i contraenti la facoltà di recedere unilateralmente dalla promessa di concludere il contratto di compravendita, con predeterminazione convenzionale e forfetaria delle conseguenze economiche; con la precisazione che la somma versata contestualmente alla stipulazione del contratto preliminare non aveva natura di caparra confirmatoria, avendo le parti specificato che tale somma era corrisposta a titolo di “garanzia1” e che, nel caso in cui il contratto definitivo non fosse stato perfezionato per ragioni imputabili al promittente venditore, questi avrebbe dovuto restituire solo l’importo ricevuto con gli interessi convenzionali, e non in misura pari al doppio, come previsto dal secondo comma dell’art. 1385 c.c..

La Corte territoriale ha invece dissentito dal giudizio del Tribunale, secondo cui i contraenti, nello stabilire che “questo compromesso di vendita entrerà in vigore al momento del pagamento della seconda rata”, avevano individuato con riferimento a quel versamento il momento in cui il contratto avrebbe avuto quel principio di esecuzione dopo il quale, ai sensi dell’art. 1371 c.c., non avrebbe più potuto essere esercitata la facoltà di recesso.

Essa ha ritenuto, al contrario, che la predetta clausola, inserita nel contesto della disciplina contrattuale, deve essere intesa esclusivamente come riferimento al momento in cui tutti gli effetti derivanti dal vincolo contrattuale si sarebbero determinati, ed attiene, quindi, alla struttura negoziale, e non alla sua esecuzione materiale da parte dei contraenti.

A tali conclusioni il giudice del gravame è pervenuto tenendo conto della facoltà di recesso unilaterale attribuita ad entrambi i contraenti e della disciplina convenzionale prevista per l’ipotesi in cui una delle parti, decidendo di recedere unilateralmente dal preliminare, si fosse rifiutata di stipulare il contratto definitivo quando già era stata versata la somma di L. 83.000.000 a titolo di “garanzia” (“se la vendita non si fa per colpa del venditore lui deve restituire la garanzia (L. 83.000.000) più gli interessi al 7% annuale e senza altra penalità; se invece non si realizza la vendita per colpa dell’acquirente quello perderà quella garanzia di L. 83.000.000 senza poter pretendere nessuna altra indennità; inoltre il contratto verrà considerato come nullo”). Di qui il convincimento secondo cui il pagamento della somma di L. 83.000.000, nell’intenzione delle parti, costituiva il punto di partenza dell’esercizio del diritto di recesso e non poteva essere considerato, pertanto, un principio di esecuzione del contratto preliminare che, in quanto tale, avrebbe impedito proprio quel recesso. Diversamente opinando, secondo la Corte di Appello, la clausola contrattuale sarebbe del tutto priva di senso, perchè intesa a disciplinare una possibilità che non esiste: l’esercizio di un recesso in una fase contrattuale in cui sarebbe ormai precluso; il tutto in contrasto con il disposto dell’art. 1367 c.c., secondo cui le singole clausole “devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno”.

La ricorrente, traendo spunto da tale ultima affermazione, ha ritenuto illegittimo il ricorso al criterio ermeneutico dettato al menzionato art. 1367 c.c., sostenendo che il giudice di appello, prima di ricorrere a tale canone sussidiario, avrebbe dovuto interpretare la volontà delle parti tenendo conto del regolamento contrattuale nel suo complesso.

Ma appare evidente, dal ragionamento seguito dalla Corte di Appello, che nella specie l’indagine circa l’effettiva volontà dei contraenti è stata condotta principalmente sulla base dell’esame del testo e di una valutazione complessiva della clausole negoziali; e che il richiamo all’art. 1367 c.c. vale solo a ribadire la validità dei risultati interpretativi raggiunti.

Il fatto, poi, che, secondo la ricorrente, la clausola aveva un significato diverso rispetto a quello attribuibile dalla Corte territoriale, attiene al merito delle valutazioni espresse dal giudice del gravame, che, in quanto immuni da vizi logici e giuridici, si sottraggono al sindacato di questa Corte.

Le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente (riguardo al principio di esecuzione che il preliminare avrebbe avuto dopo la dazione della seconda rata, nonchè all’inefficacia del recesso esercitato dal promittente venditore, in mancanza della materiale restituzione della somma ricevuta) investono questioni che non risultano dedotte nel giudizio di merito e non possono, pertanto, essere introdotte per la prima volta in questa sede.

In considerazione della natura delle questioni trattate e delle oggettive difficoltà interpretative delle clausole contrattuali, emergenti dal giudizio difforme espresso dai giudici di merito, sussistono giusti motivi per dichiarare per intero compensate le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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