Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20302 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7569-2016 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), MINISTERO

ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS) in

persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– ricorrenti –

contro

M.R., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SILVANA MESSINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.R. nel 2004 convenne dinanzi al Tribunale di Messina l’Università di Messina ed i Ministeri del Tesoro, della Ricerca Scientifica e della Salute, esponendo che:

-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritta ad una scuola di specializzazione;

-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;

-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta un’adeguata retribuzione;

-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la L. 8 agosto 1991, n. 257.

Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Il Tribunale di Messina con sentenza 14.6.2007 n. 953 rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto.

La Corte d’appello di Messina con sentenza 25.3.2015 n. 189 riformò la sentenza ed accolse la domanda.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal Ministero della Salute, da quello dell’Istruzione e da quello dell’Economia, con ricorso fondato su un solo motivo.

Ha resistito M.R. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo le amministrazioni ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2043 c.c.; 5, 10 e 189 del Trattato sull’Unione Europea.

Deducono che M.R. conseguì il diploma di specializzazione in “oncologia”, disciplina non prevista negli elenchi allegati alle Direttive 75/362 e 75/363, e che di conseguenza, quand’anche le suddette direttive fossero state tempestivamente recepite dallo Stato italiano, ella comunque non avrebbe avuto diritto alla remunerazione ivi prevista.

1.2. Il motivo è inammissibile perchè prospetta una censura nuova.

Questa Corte infatti, proprio con riferimento alla specializzazione in oncologia, ha già stabilito (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13672 del 30.5.2017) che non è consentito sollevare per la prima volta in sede di legittimità la questione della corrispondenza tra specializzazione italiana e specializzazioni previste dagli elenchi allegati alle Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE.

Quella appena ricordata non costituisce infatti una questione di solo diritto, ma è questione che implica accertamenti di fatto, per la necessità di valutare la corrispondenza sostanziale tra i diplomi di specializzazione espressamente previsti dalle direttive comunitarie e quelli equivalenti previsti nei singoli Paesi membri (Sez. U, Sentenza n. 29345 del 16/12/2008, Rv. 605944 e Sez. U, Sentenza n. 13909 del 24/06/2011, Rv. 617754, secondo cui “il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso una Università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 275, art. 1, comma 2, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio prevista nello stesso D.Lgs. n. 275, art. 6 quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri”).

La questione dell’equipollenza deve pertanto considerarsi “nuova”, e come tale non ammissibile in sede di legittimità, laddove parte ricorrente non comprovi come e quando sia stata posta nei precedenti gradi del giudizio (cfr., in tal senso, di recente e con ampiezza di argomentazioni: Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15 novembre 2016; in precedenza, nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 16667 del 9 agosto 2016; Sez. L, Sentenza n. 190 del 11/01/2016; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6471 del 31/03/2015).

1.3. Le ricorrenti sostengono che sul punto “nessun giudicato si è formato”, ma il problema non è se esista un giudicato, ma se esista una preclusione istruttoria ed assertiva: preclusione che ovviamente è maturata, per quanto appena detto.

1.4. L’inammissibilità della censura esonera questa Corte dal prendere in esame la sollecitazione, contenuta nel ricorso, a sollevare una questione di pregiudizialità comunitaria.

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Non è luogo a provvedere ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), essendo le Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito. (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 – 01).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Economia, in solido, alla rifusione in favore di M.R. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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