Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20302 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 25/09/2020), n.20302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33066-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2221/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro D.V.A., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento concernente la revisione del classamento dell’immobile sito in Roma. Secondo la CTR l’impugnazione era inammissibile in quanto effettuata a mezzo servizio privato postale.

La parte intimata non si è costituita.

L’Agenzia ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2. La CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la notifica a mezzo poste private.

Il ricorso è fondato.

Giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).

Orbene, la CTR ha ritenuto inesistente la notifica a mezzo poste private dichiarando inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. Tale statuizione non è conforme al principio fissato dalle SU appena ricordate, sicchè ha errato il giudice di appello a ritenere inesistente la notifica, omettendo altresì di considerare l’avvenuta costituzione della parte appellata la quale, nel proprio atto difensivo, ha dato atto che l’atto di appello venne alla stessa notificato il 6.4.2017, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado della CTP avvenuta il 7.10.2016.

Tale affermazione della parte appellata in ordine all’avvenuta tempestiva notifica dell’atto di appello- andando a scadere il termine di impugnazione in data 7.4.2017 – ampliato del periodo di sospensione feriale di 31 giorni in relazione alla modifica introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ratione temporis in relazione alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado successiva all’1.1.2015 (cfr.Cass.n. 21674/2017)-, – rende evidente l’erroneità della statuizione del giudice di appello che, considerata la tempestività della notifica dell’appello riconosciuta dalla medesima parte appellata- nulla per le considerazioni appena esposte in relazione alla sua esecuzione a mezzo poste private-, avrebbe dovuto considerare l’avvenuta costituzione della parte appellata come idonea a sanare l’avvenuta notificazione invalidamente effettuata, ma non già affetta da inesistenza.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento dell’appello, la sentenza impugnata va cassata ed il procedimento va rimesso alla CTR Lazio la quale pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio la quale pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in cancelleria il 25 settembre 2020

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