Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20302 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.23/08/2017),  n. 20302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1901-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA SPA, T.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3343/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositatail

21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa a cartella di pagamento emessa a titolo di “Irpef, Add. Reg., Iva, Adeg. Studi di settore e Contrib. prev.” per l’anno di imposta 2007, a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis il giudice d’appello ha dichiarato la “nullità dell’atto impugnato per omessa notifica della comunicazione preventiva o avviso bonario di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5”;

2. l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per “violazione L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3”, avendo la C.T.R. erroneamente ritenuto generalizzato l’obbligo di invio del cd. avviso bonario e, più in generale, del contraddittorio preventivo;

3. il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata. Considerato che:

4. il ricorso va accolto, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui l’invio del cd. avviso bonario non è necessario in caso di cartella emessa all’esito di controllo dal quale non siano emerse incertezze su aspetti rilevanti (Cass. 61937/17, 27499/16, 15740/16, 8342/12), tanto più trattandosi di omesso o tardivo versamento di imposte dichiarate dal contribuente (Cass. 13759/16, 12035/15);

5. la sentenza va quindi cassata con rinvio, per esame dei restanti motivi rimasti assorbiti dalla decisione.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia – sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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