Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20302 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 22610/2020

R.G. sollevato dal Tribunale di Palermo con ordinanza n. R.G.

7261/20 del 6/08/20 nel procedimento vertente tra:

Q.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PARISIO,

che lo rappresenta e difende, da una parte e MINISTERO DELL’INTERNO,

QUESTURA DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, dall’altra;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

SANLORENZO RITA che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede dichiararsi

la competenza del Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera

circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ordinanza del 6/8/2020 il Tribunale di Palermo – sezione specializzata in materia di immigrazione, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile la domanda volta all’accertamento del diritto del ricorrente Q.M.A.S., nato in Libia, “di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale” e ha proposto regolamento di competenza d’ufficio con riferimento all’impugnazione del provvedimento del Questore di (OMISSIS) di respingimento con accompagnamento alla frontiera ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 1, comma 2;

Q.M.A.S. aveva impugnato il provvedimento del Questore del 1/12/2019 dinanzi al Tribunale di Agrigento;

il Tribunale di Agrigento aveva declinato la competenza in favore della sezione specializzata del Tribunale di Palermo, ritenendo che nel caso di specie, anche se veniva in considerazione un provvedimento di respingimento ai sensi dell’arti del D.Lgs. n. 286 del 1998, doveva pur sempre trovare applicazione la L. n. 46 del 2017, art. 3, comma 3, istitutiva delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e la particolare competenza di questi uffici in tema di cause connesse, poiché il Q. aveva manifestato l’intenzione di chiedere la protezione internazionale e aveva sostenuto che sussistevano le condizioni per ottenerla;

il Tribunale di Palermo della sezione specializzata ha invece sostenuto la competenza del Giudice di pace di Agrigento in virtù del combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2 bis, introdotto dal D.L. n. 113 del 2018, art. 5 bis, comma 1, lett. a), convertito in L. n. 132 del 2018, e ha escluso la sussistenza di ragioni di connessione, in difetto di presentazione da parte dello straniero di alcuna domanda volta ad ottenere la protezione internazionale;

il sig. Q. ha sostenuto con apposita memoria la competenza della sezione specializzata palermitana, sottolineando come oggetto sostanziale del giudizio fosse l’accertamento del suo diritto ad accedere alla procedura finalizzata al riconoscimento della protezione internazionale nei cui confronti il provvedimento di respingimento si poneva quale illegittimo ostacolo all’accesso;

il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Palermo, sezione specializzata per l’immigrazione.

Diritto

RITENUTO

che:

il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, in tema di “respingimento”, al comma 2 prevede il respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo e b) che, in tali circostanze, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso;

il successivo comma 2-bis (inserito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 5-bis, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132), prevede che al provvedimento di respingimento di cui al comma 2, si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall’art. 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8;

in tal modo viene radicata la competenza del Giudice di pace anche per l’opposizione all’espulsione in forza del richiamo operato dall’art. 13, comma 8, al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18;

e’ con riferimento a tale complesso normativo che la Sezione specializzata palermitana ha ritenuto di non essere competente, spettando la cognizione al Giudice di pace agrigentino;

effettivamente, come a suo tempo rilevato dal Tribunale di Agrigento e sottolineato sia dal Q., sia dal Procuratore generale, il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, comma 3, convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46, attribuisce alle Sezioni specializzate una speciale competenza attrattiva, analoga a quella prevista anche per le Sezioni specializzate in materia di impresa (art. 134 cod. propr. ind., e D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3), sancendone la competenza per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui allo stesso art. 3, commi 1 e 2, attribuiti dalla legge alla loro competenza per materia;

nella specie il sig. Q. aveva chiesto di accertare “il suo diritto di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale”, proponendo una domanda di accertamento per la quale il Tribunale di Palermo non ha declinato la propria competenza e si è pronunciato, sia pure in rito, con lo stesso provvedimento con cui ha proposto il regolamento di competenza, per dichiararla inammissibile;

secondo il sig. Q. e la stessa Procura generale ciò basterebbe a radicare la competenza per connessione della Sezione specializzata sull’altra domanda di opposizione al provvedimento espulsivo;

non rileverebbe nemmeno che tale pronuncia sulla domanda connessa sia stata già emessa poiché ai sensi dell’art. 5 c.p.c., la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo;

nella stessa prospettiva viene proposta l’osservazione del Procuratore generale, secondo cui, in caso di connessione fra procedimenti per i quali è prevista dalla legge una specifica vis atractiva esercitata sulla causa connessa dalla competenza del giudice della protezione internazionale, questi non può procedere discrezionalmente alla separazione delle cause, pretendendo di recidere così export il nesso che radicava la sua competenza;

all’accoglimento di tale pur suggestiva ricostruzione si oppone però un argomento decisivo, ossia che la domanda di accertamento dichiarata inammissibile – che in buona sostanza mirava a proporre, sotto la veste di domanda di accertamento, una difesa o eccezione da sottoporre al giudice del respingimento in relazione ai presunti ostacoli frapposti alla presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale – non era affatto di competenza della Sezione specializzata; siffatta domanda non rientrava in realtà nei casi tassativi elencati dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, commi 1 e 2, convertito in L. 13 aprile 2027, n. 46, di competenza per materia delle Sezioni specializzate;

esse infatti sono competenti:

a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o dei loro familiari di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, art. 8;

b) per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, art. 20, ovvero per i motivi di cui al medesimo D.lgs., art. 21, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;

c) per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma del medesimo D.Lgs., art. 32, comma 3, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, comma 5, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-ter, nonché del Reg. UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 604 del 2013, art. 28, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui al predetto D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 14, comma 6;

d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3;

d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 18, 18-bis, art. 19, comma 2, lett. d) e d-bis), art. 20-bis, art. 22, comma 12-quater;

e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998;

e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 604;

per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana;

in particolare la domanda su cui il Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, si è pronunciato non era affatto una controversia avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;

non vi era quindi una controversia su cui la Sezione specializzata fosse competente capace di esercitare la vis atractiva per connessione prevista dal citato D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 3, e così sottrarre la controversia inerente al respingimento al suo giudice naturale;

la Corte deve pertanto dichiarare la competenza del Giudice di pace di Agrigento, come indicato dal Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE;

non debbono essere emessi provvedimenti sulle spese, rinviate alla decisione definitiva della lite, trattandosi di regolamento richiesto d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara la competenza del Giudice di pace di Agrigento e rinvia al definitivo la regolazione delle spese di lite.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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