Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20302 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 07/10/2016), n.20302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23403-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL

DI LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IACONO

QUARANTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO LUPO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/24/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PM ERMO del 14/12/2012, depositata il 18/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato Francesco Meloncelli (Avvocatura) difensore della

ricorrente che si riporta alla memoria e al ricorso e chiede

l’accoglimento nel merito.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello proposto da G.M.A., ha riformato la decisione di primo grado con cui la CTP aveva ritenuto ammissibile e, nel merito, rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione alla sua istanza di annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione (cd atti successivi) dell’imposta proporzionale di registro relativa a sentenza emessa in materia di usucapione dal Tribunale di Termini Imerese; la CTR, in particolare, ha sostenuto l’illegittimità dell’avviso di liquidazione, in quanto in contrasto con il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9 secondo cui la tassazione degli atti posti in essere da coltivatori diretti ed aventi ad oggetto beni ubicati nelle zone c.d. montane (come quello in questione) deve avvenire in misura fissa e non proporzionale; tanto implicava la nullità anche della conseguente cartella di pagamento, in quanto fondata su avviso di liquidazione (per quanto detto) illegittimo, a prescindere dalla impugnazione dello stesso, notificato a persona n convivente.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, con il quale rileva l’inammissibilità del ricorso per Cassazione in conseguenza dell’ l’irritualità della notifica dello stesso all’avv. B., non più procuratore di esso contribuente sin dal giudizio di secondo grado (nel corso del quale l’avv. C., nominato nuovo difensore “invece dell’avv. B. B.”, sì è costituito in sostituzione di quest’ultimo, che aveva rinunciato all’incarico: v. verbale udienza dinanzi alla CTR 19-10-2012.

Va, in primo luogo, rigettata la sollevata eccezione di nammissibilità del ricorso per Cassazione.

E’ vero, infatti, che, come affermato da Cass. 759/2016, “la notifica eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da un altro è inesistente – come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 291 c.p.c. – una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione” (conf. Cass. 13477/2012); nel caso di specie, tuttavia, a prescindere da ogni altra considerazione, l’avvenuta rituale e tempestiva notifica alla parte personalmente (v. documentazione agli atti) ha impedito il passaggio in giudicato dell’impugnata sentenza della CTR, sicchè, attesa la mancata notifica del ricorso per cassazione al nuovo difensore (avv. C.), questa Corte dovrebbe limitarsi a disporre siffatta notifica; l’avvenuta costituzione nel presente giudizio di legittimità dell’avv. Lupo, che peraltro si è difeso anche nel merito, rende tuttavia ultronea l’eventuale nuova notifica al detto difensore.

Con l’unico motivo l’Agenzia si duole, denunciando ex art. 360 c.p.c., n. 4 nullità della sentenza per omessa pronuncia nonchè ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione di legge, che la CTR abbia deciso nel merito del rapporto tributario, senza provvedere in ordine alla richiesta dell’Ufficio, ribadita in appello, di pronunciare l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente, in quanto proposto avverso il rifiuto dell’Amministrazione di provvedere in autotutela all’annullamento di un atto già divenuto definitivo per effetto di intervenute sentenze.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che nel giudizio instaurato contro il rifiuto espresso (o tacito) di esercizio dell’autotutela, il sindacato giurisdizionale può esercitarsi soltanto sulla legittimità del rifiuto stesso da parte dell’Amministrazione finanziaria, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che (ai sensi del D.L. 20 settembre 1994, n. 564, art. 2- quater convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 3) ne giustificano l’esercizio, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass. 3442/2015; conf., tra le tante, 25524/2014; 15220 del 2012 e 11457/2010; cfr. Cass. SU. n. 16097 del 2009, nella quale si è anche ribadito, più in generale, che il concreto ed effettivo esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere di annullamento d’ufficio e/o di revoca dell’atto contestato non costituisce un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti).

Nel caso di specie è indubbio che sia l’avviso di liquidazione sia la conseguente cartella siano divenuti definitivi, atteso che, come affermato da entrambe le parti, sugli stessi si è pronunciata in senso favorevole all’Amministrazione sia la CTP di Palermo (sentenza 69/08/2000) sia la CTR Sicilia (sentenza 36-1-2006, pacificamente non impugnata), che, proprio sul presupposto della validità della notifica dell’avviso di liquidazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella fondata sul detto avviso; siffatta statuizione, a prescindere dal carattere “processuale” della stessa, rende ovviamente incontestabile l’avviso in questione; nè può ritenersi (come sostenuto in controricorso) che la questione dell’inammissibilità del ricorso originario proposto dal contribuente avverso il silenzio-rigetto dell’istanza di autotutela non sia stata riproposta in appello (v. punto 6 ricorso per Cassazione).

L’impugnata sentenza, pertanto, entrando nel merito del rapporto tributario, e quindi implicitamente rigettando la detta eccezione di inammissibilità, non ha rispettato i su esposti principi, e va quindi cassata.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, va rigettato il ricorso introduttivo.

In considerazione dell’evoluzione delle decisioni, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese relative ai gradi di merito. Le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna parte resistente al pagamento delle spese di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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