Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20302 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. II, 04/10/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE ANGELICO 205, presso lo studio dell’avvocato TULANTI

FRANCESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato BACCELLI CARLO;

– ricorrente –

contro

C.L. (OMISSIS), B.M.

(OMISSIS), B.S. (OMISSIS), BR.MA.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LEOPOLDO

NOBILI 11, presso lo studio dell’avvocato MACCHIA MARIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAVA ROBERTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3201/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato BACCELLI Carlo, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MACCHIA Mario, difensore dei resistenti che si

riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 dicembre 2001 il Tribunale di Viterbo – adito da b.m. e B.S. nei confronti di L.G. – trasferì dal convenuto agli attori, in applicazione dell’art. 2932 c.c. r la proprietà di un fondo in (OMISSIS), che aveva formato oggetto di un contratto preliminare intercorso tra le parti il 9 maggio 1982.

Impugnata da L.G., la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 14 luglio 2005 ha rigettato il gravame.

L.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. B.S., C.L., Br.Ma. e B. M., questi ultimi come eredi di b.m., si sono costituiti con controricorso e hanno presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso L.G. si duole del rigetto, da parte della Corte d’appello, delle proprie eccezioni di nullità e di annullabilità del contratto in questione: eccezioni rispettivamente basate sull’indeterminatezza dell’oggetto del negozio e sull’errore del promittente venditore circa una qualità essenziale del fondo che si era obbligato ad alienare.

Le due censure possono essere prese in considerazione congiuntamente, poichè per una stessa ragione vanno disattese: attengono ad accertamenti di fatto e a valutazioni di merito insindacabili in questa sede, se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Da tali vizi la sentenza impugnata è immune, in quanto il giudice a quo ha adeguatamente dato conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione sui punti di cui si tratta, spiegando: che le parti stesse avevano sempre ritenuto individuata con precisione la porzione di terreno da trasferire a b.m. e B.S., i quali da anni ne erano stati immessi in possesso senza che in proposito sorgesse alcun problema, come del resto era emerso anche dalle consulenze tecniche di ufficio e di parte che identificano con chiarezza la superficie oggetto del compromesso; che l’assunto dell’appellante – secondo cui soltanto dopo la conclusione del contratto egli aveva appreso dell’utilizzabilità del fondo promesso in vendita come cava di lapillo – era smentito sia dall’esistenza nella zona di numerosi impianti estrattivi, sia dall’entità del prezzo concordato per l’alienazione, maggiore di quello corrente per un fondo che non avesse possibilità di sfruttamento diverso da quello agricolo, le quali possibilità erano certamente note ai contraenti, originari e residenti in quei luoghi. Le diverse e opposte valutazioni propugnate dal ricorrente non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.

Con il terzo motivo di ricorso L.G. lamenta che la Corte d’appello ha omesso di provvedere sulla sua richiesta subordinata, intesa ad ottenere gli interessi “bancari” (in luogo di quelli legali, come era stato stabilito dal Tribunale) e la rivalutazione monetaria sulla somma di lire 20.000.000, a lui ancora dovuta come saldo del prezzo di L. 100.000.000 pattuito per la vendita.

Neppure questa censura può essere accolta. Risulta dalla citazione introduttiva del giudizio di secondo grado – che questa Corte può direttamente prendere in esame, stante la natura di error in procedendo del vizio denunciato – che la suddetta domanda era stata in effetti formulata, ma soltanto ex abrupto nelle conclusioni, senza che la diversa decisione del Tribunale avesse formato oggetto di critiche di sorta nel contesto dell’atto. Correttamente quindi la Corte d’appello si è astenuta dal provvedere sulla richiesta di cui si tratta, mancando del tutto uno specifico motivo di gravame che la giustificasse.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 4.200,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 4.200,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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