Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20301 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20301 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BILLI STEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso 687-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BELLINGARDI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA
2018
2183

PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato ENRICO
ALLEGRO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2009 della COMM.TRIB.REG.
MILANO, depositata il 09/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 31/07/2018

consiglio del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANIA

BILLI.

RILEVATO CHE:
1.

Paolo Bellingardi, dottore commercialista, ha impugnato il

silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione delle finanze ad
un’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1999 al
2003 per il complessivo importo di euro 27.294,20;
2.

La C.T.R. della Lombardia, confermando la sentenza della

Commissione tributaria provinciale,

ha accolto il ricorso

7.110,00, rilevando che per le altre annualità il diritto al rimborso
era precluso dal condono di cui il contribuente si era avvalso ai
sensi dell’art. 9 della I. n. 289 del 2002; nel merito, in relazione a
quanto versato nell’anno 2003, ha ritenuto insussistente il
requisito dell’autonoma organizzazione per le ragioni di seguito
esposte: a) l’attività di lavoro autonomo, ove svolta in assenza di
organizzazioni di capitale e lavoro non integra il presupposto
impositivo dell’IRAP; b) dalla documentazione fornita dall’anagrafe
tributaria, peraltro neanche pienamente coincidente con la copia
della dichiarazione dei redditi del contribuente, risultavano solo
spese modeste per beni strumentali e per la prestazione lavorativa
di una dipendente, peraltro in emersione; c) considerata anche la
contenuta misura degli esborsi, non vi erano elementi per ritenere
che l’apporto della dipendente incidesse sul lavoro del
professionista, organizzato in misura assolutamente prevalente su
base personale.
3. L’ente impositore ricorre per la cassazione della sentenza; il
contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. L’Agenzia delle entrate, con l’unico motivo di ricorso, deduce
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c)
del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché dell’articolo 49, comma 1, d.p.r.
n. 917 del 1986 (in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3
c.p.c.), per avere la CTR ritenuto insufficiente per l’applicazione

limitatamente all’anno d’imposta 2003 per l’importo di euro

dell’IRAP la circostanza che il professionista si fosse avvalso in
modo non occasionale del lavoro altrui.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza. n. 9451
del 2016, componendo il contrasto giurisprudenziale formatosi
sulla questione, hanno statuito che

“il presupposto dell’

“autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446

dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il
minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di
lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con
mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S. C. ha
respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso
l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di
un segretario e di beni strumentali minimi)”. Il principio è stato
successivamente confermato da Cass. n. 18881 del 2016 e n.
22705 del 2016 e, da ultimo, Cass. n. 9786 del 2018 ha negato la
sussistenza del presupposto impositivo in presenza della sola
circostanza che il contribuente si fosse avvalso di una segretaria,
nell’espletamento della propria attività professionale di medico
convenzionato.
2.1. La sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio
sopra richiamato, laddove ha evidenziato che, anche per il
modesto ammontare delle somme erogate alla dipendente, doveva
escludersi che l’apporto di quest’ultima potesse incidere
sull’organizzazione del lavoro del professionista, fondato in misura
assolutamente prevalente sulla propria attività personale.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
L’assenza, prima della proposizione del ricorso, di un consolidato
orientamento di questa Corte sulla questione esaminata, giustifica
la compensazione delle spese del giudizio.

2

del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile

P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

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