Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20301 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5014-2014 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

(OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS) in persona dei

rispettivi Ministri p.t., PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI in persona

del Presidente p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono

difesi per legge;

– ricorrenti –

contro

G.A., P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA POGGIO MOIANO 34/C, presso lo studio dell’avvocato

LEOPOLDO FRANCESCO BRINDISI, rappresentati e difesi dall’avvocato

STANISLAO GIAMMARINO;

– controricorrenti –

e contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 303/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.A. e P.G. (insieme ad altri soggetti la cui posizione non viene più in rilievo nel presente giudizio) nel 2001 convennero dinanzi al Tribunale di Salerno il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica; il Ministero della Salute; il Ministero dell’Economia e delle Finanze; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esponendo che:

-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;

-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;

-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;

-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la L. 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute a pagar loro la somma di Lire 21.500.000 per ogni anno di frequentazione della scuola di specializzazione, nonchè l’ulteriore somma di Lire 50.000.00, a titolo di risarcimento del danno per la mancata equiparazione dei loro titoli accademici a quelli conseguiti dalle persone specializzatesi dopo l’attuazione delle suddette direttive.

2. Il Tribunale di Salerno con sentenza 17.1.2006 n. 212 dichiarò prescritto il diritto.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza 14.9.2010 n. 780, accolse il gravame dei soccombenti e condannò le amministrazioni convenute, in solido, al risarcimento del danno.

La sentenza venne impugnata per cassazione dalle amministrazioni soccombenti.

3. Questa Corte, con sentenza 13.3.2012 n. 3973, cassò con rinvio la sentenza d’appello, ritenendo erronea la stima del danno compiuta dalla Corte d’appello. Ritenne che il danno dovesse liquidarsi nella misura stabilita dalla L. 19 ottobre 1999, n. 370, oltre interessi e rivalutazione.

4. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Salerno con sentenza 26.11.2013 n. 303 ritenne:

(a) che il risarcimento spettante a ciascuno degli odierni ricorrenti andasse determinato nell’importo di Euro 6.714 per ciascun anno di frequenza della scuola, in base a quanto previsto dalla citata L. n. 370 del 1999, art. 11;

(b) tale somma, nel caso specifico, andava ragguagliata, per ciascuno degli odierni ricorrenti, a due soli anni accademici: gli anni 1981-82 e 1982-83 per G.A.; e gli anni 1987-88 e 1988-89 per P.G..

5. Anche la seconda sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Presidenza del Consiglio e dagli altri tre ministeri sopra indicati, con ricorso fondato su due motivi.

Hanno resistito con controricorso unitario, illustrato da memoria, i due intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo le amministrazioni ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2043 e 2909 c.c.; artt. 384 e 392 c.p.c..

Deducono che, con la prima sentenza di appello, la Corte d’appello aveva stabilito che il risarcimento spettasse ad G.A. solo per 6 mesi e 27 giorni, e tale statuizione non era stata impugnata da alcuno.

Perciò, una volta cassata la sentenza in relazione alla misura annua dell’indennizzo, la Corte d’appello in sede di rinvio avrebbe dovuto liquidare il danno parametrando la misura stabilita dalla S.C. al periodo di 6 mesi e 27 giorni.

1.2. Il motivo è fondato.

E’ indiscusso che la prima sentenza d’appello determinò in 207 giorni il periodo per il quale era dovuto l’indennizzo ad G.A., e la durata del periodo di specializzazione per il quale era dovuto l’indennizzo non formò oggetto del ricorso per cassazione.

Ne consegue che sull’accertamento dell’estensione temporale per la quale era dovuto ad G.A. il risarcimento del danno si è formato il giudicato.

1.3. La ritenuta erroneità avella sentenza impugnata non rende necessaria tuttavia la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, parametrando la misura annua del risarcimento stabilita dalla seconda sentenza d’appello (Euro 6.714), al periodo di tempo per il quale essa è stata ritenuta dovuta, con l’accertamento ormai definitivo, dalla prima sentenza d’appello (207 giorni).

Il risultato è pari ad Euro 3.807,67.

Su tale somma saranno dovuti gli interessi nella misura legale dalla data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, vale a dire dal 31 luglio 2001, così come stabilito dalla sentenza d’appello, con una valutazione non censurata in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Il secondo motivo di ricorso, se pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure.

Con una prima censura le amministrazioni ricorrenti lamentano che G.A., avendo iniziato la scuola di specializzazione prima del 1 gennaio 1983, non aveva diritto ad alcun indennizzo, per non essere a quella data ancora vigente l’obbligo per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie.

Con una seconda censura le amministrazioni ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, con la prima sentenza d’appello, aveva ritenuto che P.G. avesse fornito prova di avere frequentato la scuola di specializzazione per soli due anni: e tanto non bastava, alla stregua della direttiva 76/82, al riconoscimento della adeguata remunerazione, poichè il diritto comunitario riconosceva tale diritto solo a chi avesse frequentato scuole di specializzazione della durata di almeno 4 anni.

2.1. Ambedue le suddette censure sono inammissibili.

Come accennato, con la prima sentenza d’appello (Corte d’appello di Salerno, 14.9.2010 n. 780), il giudice di merito ritenne non prescritto il diritto azionato dagli odierni ricorrenti; ritenne fondata la relativa pretesa, stimo il danno nella misura di lire 21.500.000 annue, ragguagliata al periodo di spettanza: e cioè 6 mesi e 27 giorni per G.A. (sul presupposto che egli aveva iniziato la scuola di specializzazione prima che sorgesse l’obbligo per lo Stato italiano di remunerare gli specializzandi in medicina, ed aveva conseguito il diploma solo 6 mesi e 27 giorni dopo tale momento); e due anni per P.G. (sul presupposto che questi non avesse in alcun modo provato la durata della scuola di specializzazione da lui frequentata, sicchè, in difetto di elementi diversi, “doveva desumersi” una durata non superiore a due anni).

Tale sentenza venne impugnata per cassazione dalle amministrazioni oggi ricorrente, le quali la investirono con quattro motivi di ricorso:

-) col primo e col secondo motivo sottoposero a questa Corte, nel precedente giudizio di legittimità, il tema della durata del termine prescrizionale applicabile e della sua decorrenza;

-) col terzo motivo sottoposero a questa Corte il tema del quantum debeatur;

-) col quarto motivo si dolsero che la corte d’appello aveva qualificato come “indennitaria” e non “risarcitoria” la pretesa attorea, senza previamente sottoporre tale questione al dibattito processuale.

E’ dunque evidente che, per effetto della suddetta impugnazione, la prima sentenza d’appello è passata in giudicato sia nella parte in cui ha affermato la titolarità, in capo a G.A., del diritto al risarcimento del danno pur avendo egli iniziato la scuola di specializzazione prima del 1983; sia nella parte in cui ha affermato la titolarità, in capo a P.G., del diritto al risarcimento del danno pur in assenza di prova della durata del corso di specializzazione postlaurea da lui frequentato.

Ne consegue che il secondo motivo prospettato con ricorso oggi in esame, in ambedue le censure in cui si articola, è inammissibile, in quanto sottopone a questa Corte questioni ormai coperta dal giudicato interno.

3. Le spese.

3.1. Nei rapporti tra le amministrazioni ricorrenti ed G.A., in conseguenza della decisione della causa nel merito, è necessario in questa sede regolare le spese di tutti i precedenti gradi di giudizio.

A tal fine, le incertezze giurisprudenziali che hanno caratterizzato la materia oggetto del presente giudizio costituiscono un motivo grave e sufficiente di per sè a giustificare la compensazione integrale fra le parti delle spese di tutti i gradi di merito, nonchè dei due giudizi svoltisi dinanzi a questa Corte: il presente e quello concluso dalla sentenza 3973 del 2012.

3.2. Nei rapporti tra le amministrazioni ricorrenti e P.G. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come dispositivo.

A tal fine, avendo il difensore di P.G. difeso due parti, il relativo compenso andrà aumentato del 20%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, e il risultato diviso per due, in base alla presunzione semplice che ciascuno dei due odierni ricorrenti abbia sostenuto in pari misura l’onere delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica; il Ministero della Salute; il Ministero dell’Economia e delle Finanze; la Presidenza del Consiglio dei Ministri in solido, al pagamento in favore di G.A., della somma di Euro 3.807,67, oltre interessi legali come in motivazione;

(-) dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso;

(-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità e di tutti i pregressi gradi di giudizio, tra le amministrazioni odierne ricorrenti da un lato, ed G.A. dall’altro;

(-) condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica; il Ministero della Salute; il Ministero dell’Economia e delle Finanze; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in solido, alla rifusione in favore di P.G. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.961, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA