Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20301 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.23/08/2017),  n. 20301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1883-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

MANCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 02/07/2015;

lette le memorie depositate dalla controricorrente ex art. 380-bis

c.p.c.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa ad atto di contestazione per l’anno 2004 ed avvisi di accertamento per gli anni 2004-2007, recanti il recupero a tassazione dell’attività di “commercio elettronico indiretto” di orologi, svolta mediante abituali inserzioni sul sito (OMISSIS), il giudice d’appello ha confermato l’annullamento degli atti impositivi per avere “il coniuge della D. dichiarato di essere stato l’unico ad operare sull’indirizzo (OMISSIS) di posta elettronica tramite il quale sono state eseguite le transazioni”, con conseguente “assunzione di responsabilità con rilevanza anche fiscale, per cui è nei confronti di quest’ultimo che devono essere verificati gli eventuali presupposti dell’imposizione”;

2. l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – error in procedendo”, avendo la C.T.R: basato la propria decisione esclusivamente su dichiarazioni di terzi, che invece nel processo tributario hanno valore meramente indiziario;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il motivo di ricorso – da riqualificare come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – è fondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte circa il valore meramente indiziario delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario (ex multis, Cass. sez. 5, 7271/17, 22413/16, 8369/13), nel senso che “dette dichiarazioni non assurgono a valore di prova piena ed autonoma, ma restano pienamente utilizzabili quali semplici elementi di prova (Cass. n. 20032 del 2011, n. 21812 del 2012)” e, come tutti gli elementi indiziari, vanno apprezzati secondo gli specifici canoni di valutazione della prova per presunzioni, ai cui fini il giudice, dovendo “esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanti probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combina ione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi” (v. ex multis, da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 5374/17);

5. essendo mancato, nella specie, un simile apprezzamento, per non avere il giudice d’appello fatto alcuna valutazione sui numerosi (e contrapposti) elementi indiziari richiamati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, la sentenza va cassata con rinvio, per nuovo esame.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche

sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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