Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20300 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20300 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 30523-2011 proposto da:
SAMMARTINO FIORELLA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA
2018
2182

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2011 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 31/07/2018

di ROMA, depositata il 04/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

RGN 30523/11

Ritenuto in fatto
Fiorella Sammartino impugnava innanzi alla CTP di Roma l’avviso
di liquidazione notificatole il 26 maggio 2006, con il quale l’Agenzia
delle Entrate disponeva la revoca delle agevolazioni di cui al DPR
131/86 in relazione all’atto di compravendita n.2011 IV 4586, con il

appartamento da destinare ad abitazione del proprio nucleo familiare;
la motivazione della revoca era fondata sulla circostanza che al
momento dell’acquisto la contribuente era proprietaria di un altro
immobile acquistato con rogito registrato in data 30.4.1986.
A sostegno dell’impugnazione la contribuente deduceva che
l’appartamento in precedenza acquistato era, per la ridotte dimensioni,
inidoneo ad essere destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare
composto di tre persone. La Commissione adita, con sentenza n.
165/11/2009 accoglieva il ricorso ritenendo coerente con la ratio delle
disposizioni agevolative valutare l’idoneità anche soggettiva
dell’immobile a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare
dell’acquirente.
La decisione era riformata dalla CTR del Lazio che, con la sentenza
n.167/22/11, depositata il 4.5.2011, accoglieva l’appello dell’Ufficio
sul presupposto che la definizione di casa di abitazione non andasse
riferita alla superficie ma al parametro oggettivo della classificazione
catastale. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per
cassazione con unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Ritenuto in diritto

quale la ricorrente aveva acquistato nel comune di Roma un

RGN 30523/11

1.Deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile il
controricorso della Agenzia delle Entrate. Ed invero, il ricorso è stato
notificato all’ufficio in data 16.12.2011, mentre il controricorso è stato
notificato alla contribuente solo in data 9.2.2012, ben oltre il termine
di 40 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 370 e 369

2. Con l’unico motivo la contribuente denunzia -ex art. 360,
comma 1, n. 3 cpc. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota 2
bis della Tariffa parte prima allegata al dpr 131/1986 lamentando che
la CTR abbia ritenuto legittima la revoca dell’agevolazione, nonostante
l’appartamento in precedenza acquistato, avente ad oggetto una
superficie di mq 15, non fosse idoneo alle esigenze abitative del nucleo
familiare della contribuente.
La censura è fondata.
3. Il DPR n. 131/1986 indica quale presupposto dell’ottenimento
dell’agevolazione “prima casa” la non titolarità (e cioè la cosiddetta
“impossidenza”), da parte dell’acquirente: a) «dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
comune in cui è situato l’immobile da acquistare» (Nota II-bis, comma
1, lett. b), all’articolo 1, TP1); b) «dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata
dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni» tempo per
tempo vigenti a far tempo dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, in avanti
(Nota II-bis, comma 1, lett. c), all’articolo 1, TP1). L’elemento
impediente del citato Decreto è la mera “pre- possidenza” di un’«altra
casa di abitazione», e cioè senza null’altro aggiungere per qualificare
tale “pre-possidenza” di altra casa (o situata nel medesimo Comune o
acquistata con l’agevolazione in parola), indipendentemente dalle sue
caratteristiche strutturali. Detto riferimento alla “pre-possidenza”

c. p.c..

RG N 30523/11

(senza altra qualificazione) di un’«altra casa» qualsiasi, è da ritenere
un riferimento consapevole operato dal legislatore. Difatti, l’attuale
formulazione normativa venne introdotta dopo le modifiche che, dal 24
gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, regolarono la materia: il disposto
dell’articolo 1, comma 1, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in

«di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad
abitazione», quando in precedenza era invece richiesto che l’acquirente
dichiarasse “solo” «di non possedere nel territorio dello Stato altro
fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione»), e
poi l’articolo 16, d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19
luglio 1993 n. 243 (il quale ribadiva che l’acquirente doveva dichiarare
«di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad
abitazione»).
Dopo due anni dall’entrata in vigore della norma recante quel
concetto di “idoneità” (vale a dire dell’articolo 1, comma 1, d.l. 23
gennaio 1993, n. 16 convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75), il
legislatore intervenne con l’articolo 3, comma 131, legge 28 dicembre
1995, n. 549 (in vigore dal 10 gennaio 1996 e dunque attinente al caso
di specie), ripristinando lo status quo erat ante, e cioè sancendo che
l’acquirente dovesse dichiarare solamente «di non essere titolare […]
dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di
abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da
acquistare» (e, quindi, espungendo dal testo normativo qualsiasi
riferimento alla “idoneità” del fabbricato pre-posseduto e, con esso,
qualsiasi valutazione soggettiva in ordine alla capacità della casa preposseduta a costituire, o meno, una soddisfacente sistemazione
a bitativa).

legge 24 marzo 1993 n. 75 (per il quale l’acquirente doveva dichiarare

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4. Benchè la legislazione successiva al 31 dicembre 1995 non
menzionasse più il requisito della “idoneità” della casa “pre- posseduta”
(previsto invece nella legislazione vigente tra il 24 gennaio 1993 e il 31
dicembre 1995), la giurisprudenza di legittimità ha in un primo
momento ritenuto che, in realtà, essa non lo avesse espunto, poiché il

“idoneità”, con la conseguenza che, se la casa “pre- posseduta”
(ovunque ubicata e anche se acquistata con l’applicazione
dell’agevolazione “prima casa”) non è “idonea”, la sua presenza non
impedirebbe l’ottenimento (o la reiterazione) dell’agevolazione “prima
casa” in occasione di un nuovo acquisto. Il concetto di idoneità o
inidoneità è stato ritenuto intrinseco alla nozione di abitazione,
risultando del tutto irrilevante la rimozione del relativo termine dalla
disposizione in parola ( v. Cass. sentenza 2009 n. 18129).
5. Un difforme orientamento della giurisprudenza di legittimità ha
valorizzato invece la nuova dizione dell’art. 1, nota seconda bis, tariffa
allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo vigente ratione temporis
alla data del rogito (nella specie, stipulato nel marzo 2001), che
condiziona l’agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà “di
altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato
l’immobile da acquistare”, senza più menzionare anche il requisito
“dell’idoneità dell’immobile”, presente invece nella precedente
formulazione della norma. Su tale rilievo, secondo questo indirizzo, non
assume interesse la situazione soggettiva del contribuente o il concreto
utilizzo del bene, rilevando il solo parametro oggettivo della
classificazione catastale dello stesso (Cass.2017/14770). Senonchè, la
Corte, in questo caso, si è occupata dell’ipotesi di cui alla lett. c) DPR
131/1981, ai sensi della quale “l’acquirente dell’immobile agevolato
non potrà invero fruire nuovamente del beneficio in discussione per
altro immobile” (Cass. sez. V, n. 14510/16), la quale sotto il profilo

concetto di abitazione presuppone implicitamente il requisito della

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intertemporale ha altresì precisato che “Il regime precedente a quello
di cui all’art. 1, Nota 2 bis, Parte 1, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 dt.
– regime regolato dal D. L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, comma 1,
conv. con nnod. in L 5 aprile 1985, n. 118 – vietava espressamente che
il contribuente potesse “usufruire” del beneficio cosiddetto prima casa

415, art. 3, comma 2. Il divieto in parola venne poi espressamente
escluso dal D. L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 16, comma 2 (…); il
divieto in discorso nemmeno compare più nell’art. 1, Nota 2 bis, n. 1,
lett. c), Parte 1, Tariffa 1 allegata al D.P.R. n. 131 cit., applicabile
ratione temporis, laddove è soltanto stabilito che condizione per il
riconoscimento del beneficio è che chi lo richiede non sia in attualità
proprietario o non abbia altri diritti reali su di un’abitazione per cui
abbia già “usufruito” dell’agevolazione. La breve sintesi della
successione normativa rende evidente che il legislatore – che con il D.
L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 3, comma 14, lett. c), convertito con
modificazioni in L 28 febbraio 1997, n. 30, ha aggiunto la Nota 2 bis
all’art. 1, Parte 1, Tariffa 1, allegata al D.P.R. n. 131 cit. – ha voluto
preservare la powibilità che il contribuente potesse In vIta” usufruire
più volte del beneficio cosiddetto prima casa, soltanto subordinandolo
alla condizione di non essere “titolare, neppure per quote, anche in
regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di
abitazione acquistata dallo stesso soggetto e dal coniuge con le
agevolazioni” (Cass. Sez. V, n. 8548/16). Secondo detta
interpretazione, la disciplina dell’abitazione prima casa trascende nell’ipotesi di cui alla lett. c) Nota II DPR 131/1986 – dall’utilizzazione
abitativa dell’immobile acquistato, circostanza che avrebbe potuto
attribuire rilevanza alla idoneità o inidoneità soggettiva- oggettiva
dell’immobile agevolato, ponendo, come limite impeditivo alle
agevolazioni, la possidenza di altri immobili o diritti su altre abitazioni

più di una volta. Divieto peraltro ribadito dalla L 31 dicembre 1991, n.

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nel medesimo comune o in altri comuni del territorio nazionale
acquistati con le agevolazioni.
6.Detto ultimo indirizzo appare condivisibile nei limiti in cui si
interpretano le discipline di cui alle lett. b) e c) in conformità della
lettera e della ratio della legge ed ai principi costituzionali. Secondo la

dell’abitazione, acquistata senza agevolazioni (la circostanza contraria
nella specie non è stata nemmeno dedotta), ubicata nel comune in cui
si vuole acquistare con le agevolazioni la prima casa, rileva solo se il
primo alloggio presenta il requisito dell’idoneità abitativa in senso
soggettivo ( o oggettivo); mentre, nell’ipotesi di cui alla lett. c), la
titolarità anche della nuda proprietà di altra abitazione, acquistata con
le agevolazioni, esclude la rilevanza della inidoneità della stessa,
testimoniata dal riferimento della lett. c) alla nuda proprietà. In altri
termini, la lettera b) impedisce il beneficio delle agevolazioni per
l’acquisto della prima casa, se si è già proprietari di altro immobile
(acquistato senza agevolazioni) nel territorio del medesimo comune;
mentre la lett. c), secondo la normativa applicabile ratione temporis,
impedisce di usufruire delle agevolazioni cd. prima casa a chi ha già
acquistato, con le agevolazioni, diritti di proprietà o altri diritti reali su
immobili siti nell’intero territorio nazionale. Conforta detta
interpretazione, la pronuncia della Corte Costituzionale, che, nel
dichiarare la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità
costituzionale relativa alla lettera b) del numero 1) della nota II-bis
dell’art. 1 della tariffa parte prima del d.P.R. n. 131/1986 – come
modificata dalla legge 1995 n. 549 – ha richiamato la interpretazione
“costituzionalmente orientata” delle pronunce della Cassazione di cui
sopra, affermando che la intervenuta sostituzione nella legge sulla
“prima casa” dell’espressione “fabbricato idoneo ad abitazione” con
quella “casa di abitazione” è da intendersi “nel senso che la possidenza

lett. b della Nota II all. alla Tariffa I del DPR citato, la pre-possidenza

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di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle
agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un’altra casa ubicata
nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia già idonea
a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato” (Cfr. Corte
Costituzionale Ord. n. 203 del 22.06.2011).
dare continuità all’indirizzo di legittimità,

conforme alla interpretazione della Corte Costituzionale, il quale
ritiene, in analoga fattispecie, che in materia di agevolazioni per
l’acquisto della cosiddetta prima casa, la disciplina prevista dall’art. 1
del D.L. n. 16 del 1993 – sopra citata – sussiste quando l’acquirente
possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni
e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e
della famiglia. La valutazione dove essere soggettiva in quanto occorre
apprezzare le concrete esigenze personali, rispetto alle quali assume
rilievo “anche l’ubicazione dell’immobile posseduto” (Cass. civ. Sez. V,
sentenza 11 luglio 2003, n. 10925). In particolare, quanto alle diverse
situazioni, la Corte ha stabilito che può essere riconosciuto il beneficio
sia per “circostanze di natura oggettiva”, come nel caso d’effettiva
inabitabilità, che di natura soggettiva, nel caso il fabbricato sia
inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative. (Cass. 2018
n.2565; Cass. civ. Sez. V, sentenza 18 febbraio 2003, n. 2418; Cass.
2010 n. 100).
8.Non si può ritenere d’ostacolo, dunque, all’applicazione delle
agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile
sia al contempo proprietario d’altro immobile, purchè acquistato senza
agevolazioni nel medesimo comune (circostanza nella specie non
accertata dalla CTR) che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per le
ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione” (Cass. civ.
Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564) Nel solco

7.11 Collegio ritiene

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dell’orientamento sopra riportato, può dunque essere affermato che ai sensi della lett. b) della Nota II all. alla Tariffa I del d.P.R. n. 131 del
1986, ipotesi diversa dalla lett. c) della Nota II cit., e alla luce dei
principi affermati con l’ordinanza n. 203 del 2011 della Corte

valutata anche dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione
alle esigenze abitative del suo nucleo familiare (Cass. 2018 n.2565;
Cass. 2017 n.27376; Cass.2016 n. 2278; Cass. n. 26653 del 2014;
Cass. n. 21289 del 2014; Cass. n. 23064 del 2012; Cass. n. 12866 del
2012).
9.Le considerazioni svolte comportano che la sentenza d’appello,
discostatasi dai superiori principi di diritto, debba essere cassata con
rinvio della causa al giudice di merito, il quale dovrà attenersi al
seguente principio: “In tema di “agevolazioni prima casa, «l’idoneità»
della casa di abitazione pre-posseduta purchè acquistata senza
agevolazioni nel medesimo comune va valutata sia in senso oggettivo
(effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato
per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre
l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un
alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e
caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative
dell’interessato”. La definizione delle spese del giudizio di legittimità è
rimessa al giudice di rinvio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa

Costituzionale – l’inidoneità dell’alloggio già posseduto debba essere

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composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
presente giudizio di legittimità.

Così deciso il Roma nella Camera di consiglio del 20.6.2018

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