Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20300 del 25/09/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20300 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

zione a dichiarazic

SENTENZA

ne di fallimento
sul ricorso proposto da
PALMISCIANO ANTONIO, PALMISCIANO PASQUALINA, MELE ROSITA
e MELE MANUEL, in qualità di eredi di Palmisciano Raffaele, elettivamente
domiciliati in Roma, alla via Bosio n. 34, presso l’avv. MARIA TERESA PAGANO, unitamente agli avv. MARIA TERESA CIOTTI e GUIDO CAUSI, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTI

contro
FALLIMENTO DI PALMISCIANO RAFFAELE, in persona del curatore p.t.
dott. Carlo Romagnoli, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Oslavia n.
39/f, presso l’avv. EMANUELE CARLONI, unitamente all’avv. ARNALDO
FALCONI del foro di Latina, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura
speciale in calce al controricorso

1334
U.) I ti
NRG 1347-07 Palmisciano e Mele-Fai! Palmisciano – Pag. I

Data pubblicazione: 25/09/2014

CONTRORICORRENTE

e
LA DONZELLETTA S.R.L., SOCIETA’ COOPERATIVA XXX MIGLIA PRO-

PASQUALINA
INTIMATI

avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 322/07, pubblicata il 19 febbraio
2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno
2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Luigi SALVATO, il quale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità
del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — Raffaele Palmisciano propose opposizione avverso la sentenza del 1°
marzo 1999, con cui il Tribunale di Latina ne aveva dichiarato il fallimento, in estensione di quello di Maria Altobelli, in qualità di socio illimitatamente responsabile di una società di fatto con quest’ultima.
A seguito del decesso dell’opponente, si costituirono in giudizio Antonio,
Emilia e Pasqualina Palmisciano e Rosita e Manuel Mele, in qualità di eredi.
1.1. — Con sentenza del 19 febbraio 2007, il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile l’opposizione, per difetto di legittimazione degl’interventori, rilevando che gli stessi non avevano fornito la prova dell’accettazione dell’eredità o
quanto meno della chiamata ereditaria.
2. — Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per

NRG 13417-07 Palmisciano e Mele-Fall Palmisciano – Pag. 2

DUTTORI ZOOTECNICI A R.L., PALMISCIANO EMILIO e PALMISCIANO

un solo motivo, Antonio e Pasqualina Palmisciano e Rosita e Manuel Mele, in
qualità di eredi di Raffaele Palmisciano. Il curatore del fallimento ha resistito con
controricorso.

1. — Preliminarmente, si rileva che, con atto sottoscritto il 4 giugno 2004 e
depositato in Cancelleria in data anteriore a quella dell’udienza di discussione, i
difensori di Antonio e Pasqualina Palmisciano e Rosita e Manuel Mele hanno rinunciato al ricorso, con l’adesione del difensore del fallimento, dichiarando che la
controversia è stata interamente definita tra le parti.
Pur risultando depositato entro il termine previsto dall’art. 390 cod. proc. civ.
e munito del visto del difensore del controricorrente, il predetto atto non può essere considerato idoneo a determinare l’estinzione del giudizio, non essendo stato
sottoscritto dai ricorrenti ma dai soli procuratori degli stessi, ai quali non risulta
conferito il potere di rinunciare, né con apposito mandato speciale, né con la procura rilasciata a margine del ricorso.
Nondimeno, la dichiarazione concordemente resa dai difensori, in quanto idonea ad evidenziare il sopravvenuto difetto d’interesse delle parti alla decisione,
giustifica la dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione, cui deve far seguito la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione dell’avvenuta definizione della controversia in via transattiva (cfr. Cass.,
Sez. lav., 15 gennaio 2014, n. 693; Cass., Sez. II, 11 ottobre 2013, n. 23161;
Cass., Sez. III, 15 settembre 2008, n. 23685).

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ed interamente compensate tra le parti
le spese processuali.

NRG 13417-07 Palmisciano e Mele-Fall Palmisciano – Pag. 3

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014, nella camera di consiglio della Pri-

ma Sezione Civile

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