Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20300 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 07/10/2016), n.20300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 18641-2015 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 68, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA BALDINI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA, in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo

studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che la rappresenta e difende

unitamente dagli avvocati MORENO PESARESI, TEO QUARZO giusta procura

a margine delle note ex art. 47 c.p.c., comma 6;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. SANLORENZO

Rita, che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio, di respingere il ricorso per regolamento di competenza

con le determinazioni di legge;

avverso l’ordinanza n. 517/15 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il

19/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.E., assunto dalla Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. con contratto di apprendistato professionalizzante e destinato alla filiale di Parma dove ha pacificamente svolto le proprie mansioni sino al (OMISSIS), data del primo licenziamento al quale è seguito un secondo licenziamento, licenziato una terza volta con lettera del (OMISSIS), con ricorso depositato in data 23.4.2015, impugnava quest’ultimo licenziamento davanti al Tribunale di Parma.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Parma, in accoglimento della eccezione della società convenuta, con ordinanza depositata in data 15 giugno 2015, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice del lavoro del Tribunale di Forlì.

L’accoglimento della eccezione di incompetenza per territorio è stata fondata sulla considerazione che il rapporto di lavoro era sorto a Cesena, dove era stato sottoscritto il contratto, che la dipendenza di Parma, presso la quale aveva prestato la propria attività il ricorrente era stata chiusa di (OMISSIS), come risultante dalla documentazione prodotta dalla Banca e come ammesso in ricorso dallo stesso ricorrente le cui successive deduzioni in merito alla data di chiusura della filiale non erano idonee a scalfire la prova documentale a riguardo offerta dalla convenuta. In conseguenza, il ricorso giudiziale, in quanto depositato decorso il termine di sei mesi dalla chiusura della filiale alla quale era addetto il lavoratore, era inidoneo a radicare la competenza per territorio del giudice adito.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza il Ceri deducendo, in sintesi, che le emergenze in atti deponevano nel senso che la chiusura della filiale di (OMISSIS) si era verificata in data (OMISSIS) o, addirittura, il (OMISSIS), di talchè, essendo la domanda giudiziale stata proposta entro i sei mesi successivi rispetto a tali date, sussisteva la competenza per territorio del giudice adito, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., comma 3. A sostegno di tale assunto il ricorrente ha richiamato la comunicazione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 40 inoltrata dalla datrice di lavoro alla DTL di Parma e la Delib. dicembre 2013 del CdA dell’istituto che indicava quale data di chiusura della filiale in oggetto la fine dell’anno successivo.

La Cassa di Risparmio di Cesena ha depositato note ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5.

Il P.G. nella requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritiene il Collegio il ricorso per debba essere respinto.

Si premette che il Giudice di (OMISSIS) ha fondato il proprio convincimento in ordine alla data di chiusura – il (OMISSIS) -della filiale di (OMISSIS) alla quale era addetto il C., sui documenti prodotti dalla società datrice (visura camerale, comunicazione alla Banca d’Italia, comunicazione alla clientela) e sulla esplicita affermazione in tal senso contenuta nel ricorso.

I documenti invocati dal ricorrente non sono idonei a contrastare quanto acquisito sulla base delle emergenze ora richiamate.

Invero, la comunicazione effettuata alla DTL di Parma risulta ininfluente in ordine alla verifica della data di chiusura della filiale sia perchè è la legge a prevederne l’invio presso la Direzione Territoriale del luogo ove il lavoratore presta la propria opera; non probante è poi la delibera del CdA dell’istituto di credito, risalente al dicembre 2013 nella quale, nell’ambito di una riorganizzazione dell’istituto, si prefigurava la chiusura della filiale di (OMISSIS) per la fine dell’anno successivo; La Delib. in questione, per quel che rileva, contiene, per l’appunto, solo di una previsione della società, previsione destinata a perdere valenza probatoria rispetto al dato oggettivo della effettiva chiusura (attestata dalla documentazione prodotta dalla convenuta Cassa di Risparmio) della filiale in epoca anticipata rispetto a quella originariamente prevista.

In base alle considerazioni che precedono, pertanto, correttamente il giudice adito ha ritenuto che la proposizione, in data 23 aprile 2015, del ricorso giudiziale, in quanto avvenuta decorso il termine di sei mesi dalla chiusura – il (OMISSIS) – della filiale alla quale era addetto il lavoratore, non consentiva di radicare la competenza per territorio presso il Tribunale di Parma, sussistendo, invece la competenza del Tribunale di Forlì nel cui circondario si trova il Comune di Cesena, luogo in cui era sorto il rapporto.

A tanto consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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