Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20300 del 04/10/2011
Cassazione civile sez. II, 04/10/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20300
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31280/2005 proposto da:
V.F.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso lo studio
dell’avvocato BIAGETTI Vittorio, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RIZZO ALFREDO;
– ricorrente –
e contro
V.F.B., V.F.P., V.
F.A., V.F.N., VE.FA.
B., V.F.R., VE.FA.AL.;
– intimati –
sul ricorso 1641/2006 proposto da:
V.F.B. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio
dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati STECCANELLA ALBERTO, STECCANELLA MICHELE;
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
V.F.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso lo studio
dell’avvocato BIAGETTI VITTORIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RIZZO ALFREDO;
– controricorrente –
e contro
M.B.M., V.F.R., V.
F.A., VE.FA.AL., V.F.
N., V.F.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1948/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 15/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato BIAGETTI Vittorio, difensore della ricorrente che si
riporta agli atti;
udito l’Avvocato VOLTAGGIO Antonio, difensore della resistente che si
riporta agli scritti e alla memoria;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso in via principale rinvio a
nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio del ricorso
incidentale; nel merito rigetto del ricorso principale assorbito il
ricorso incidentale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che le due impugnazioni sono state proposte contro la stessa sentenza e che pertanto ne va disposta la riunione, a norma dell’art. 335 cod. proc. civ.;
che il ricorso incidentale non è stato notificato ad Ve.
F.A., nei cui confronti deve quindi essere disposta l’integrazione del contraddittorio, trattandosi di litisconsorte necessaria.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ve.
F.A., da eseguire mediante notificazione del controricorso e ricorso incidentale entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011