Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2030 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2030 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 19204-2011 proposto da:
TELEGRAFO GAETANO TLGGTN43P27E697W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 56, presso lo studio
dell’avvocato FELICE EUGENIO X., rappresentato e
difeso dagli avvocati LORENZO IACOBONE e ANTONIO
DAMASCELLI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/01/2014

avverso la sentenza n. 27/11/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 30.4.2010, depositata il 28/05/2010;
udita la relazione della causa -svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< Il sig. Gaetano Telegrafo ricorre contro l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia - investita dell'impugnativa di un avviso di accertamento IRPEF 2001 (e della conseguente cartella di pagamento) con cui l'Ufficio aveva rideterminato i redditi da partecipazione del contribuente alla società a responsabilità limitata Turistalia attribuendogli la quota corrispondente alla sua partecipazione al capitale sociale dei maggiori redditi separatamente accertati nei confronti della società - ha rideterminato i redditi del contribuente attribuendogli pro quota i maggiori redditi della società come determinati nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva definito in primo grado il ricorso della stessa società avverso l'atto impositivo. Il ricorso si articola su due motivi, con i quali si denuncia, rispettivamente, la violazione dell'articolo 295 cpc - per non avere la Commissione Tributaria Regionale sospeso il giudizio fino alla definitiva conclusione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio sull'impugnativa dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società - e il vizio di motivazione su fatti decisivi controversi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Con memoria del 6.2.13 la ricorrente ha depositato copia della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 56/13/11, depositata il 28.7.11, corredata dell'attestazione di passaggio in giudicato, con cui è stato annullato l'avviso di accertamento nei confronti della società Turistalia srl da cui era scaturito l'avviso nei confronti del socio impugnato in questa sede. Tanto premesso, il primo mezzo di ricorso appare fondato, dovendosi riconoscere l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la causa di impugnativa di un avviso di accertamento di maggior reddito di una società e la causa di impugnativa dell' avviso di accertamento del conseguente maggior reddito da partecipazione dei relativi soci. La sentenza gravata va quindi cassata. La causa può peraltro essere decisa nel merito, con l'adeguamento al giudicato esterno formatosi (nelle more del presente giudizio di legittimità) sulla causa pregiudiziale avente ad oggetto l'avviso di accertamento a carico della società, la presa d' atto dell'annullamento di quest'ultimo avviso e quindi l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente e della conseguente cartella di Ric. 2011 n. 19204 sez. MT - ud. 05-12-2013 -2- rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in pagamento..» che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; che non sono state depositate memorie difensive; che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati ed in accoglimento del che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento e della conseguente cartella esattoriale. Le spese si compensano interamente per le fasi di merito e seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, annulla l'impugnato avviso di accertamento e la conseguente cartella esattoriale. Compensa le spese delle fasi di merito e condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.500 per onorari e 100 per esborsi. Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013. primo mezzo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza gravata va cassata;

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