Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2030 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2030 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 2877-2017 proposto da:
BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del Procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso
lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

DITTA CICCO NEWRIZIO DI CICCO MAURIZIO e ORTOLANO
MIRELLA;
– intimata –

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Data pubblicazione: 26/01/2018

avverso l’ordinanza n. 3014/2016 del TRIBUNALE di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA, depositata il 17/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
FAL–kBELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento
in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
1. — E’ impugnato per cassazione il provvedimento con cui il
Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in applicazione dell’art.
8, comma 4 bis d.lgs. n. 28 del 2010, constatato che la Banca Monte dei
Paschi di Siena aveva mancato di partecipare al procedimento di
mediazione introdotto prima dell’instaurazione del giudizio civile, ha
condannato la stessa al versamento all’entrata del bilancio dello Stato,
dell’importo di € 759,00, corrispondente al contributo unificato dovuto
per il giudizio.
2. — Il ricorso è fondato su due motivi. Non vi sono
controricorrenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione
dell’art. 8, comma 4 bis d.lgs. n. 28/2010 nella parte in cui il Tribunale
ha condannato la banca al versamento all’entrata del bilancio dello Stato
della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio, nonostante la ricorrente stessa avesse evidenziato un
giustificato motivo circa il proprio rifiuto a presenziare. Osserva, in
proposito, l’istante che la ragione della propria mancata comparizione

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era stata comunicata formalmente all’organismo di mediazione e che la
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giustificazione addotta dava conto di un impedimento avente i caratteri
dell’assolutezza e della non temporaneità.
Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione
o falsa applicazione dell’art. 8, comma 4 bis d.lgs. n. 28/2010, nonché

integrità del contraddittorio (art. 101 c.p.c.). L’istante si duole del fatto
che il Tribunale abbia pronunciato la condanna con provvedimento non
definitivo, nel corso dell’udienza del 15 dicembre 2016, senza attendere
la decisione del merito della causa.
2. — Il ricorso è inammissibile.
La disposizione di cui ha fatto applicazione il giudice di prime
cure è l’art. 8, comma 4 bis del d.lgs. n. 28/2010, comma che è stato
aggiunto dall’art. 84, comma 1, lett. i) d.l. n. 69/2013, convertito con
modificazioni in 1. n. 98/2013. Dispone la norma testé richiamata:
«Dalla mancata partecipnione senza giustificato motivo al procedimento di
mediaRione, il giudice puoi desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai
sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice
condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio». Dunque, e per quanto qui interessa, il cit. art. 8, comma 4 bis
accorda al giudice uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della
diserzione dell’incontro programmato avanti all’organismo di
mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Si
tratta di un potere officioso che deve essere esercitato obbligatoriamente
— l’espressione «condanna» non lascia spazio a dubbi in proposito — in
presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: e cioè
della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
Assume la banca ricorrente che contro l’esercizio di tale potere
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per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio di

sanzionatorio essa potrebbe proporre ricorso straordinario per
cassazione a norma dell’art. 111, comma 7 Cost. Lo sostiene osservando
come l’ordinanza pronunciata dal giudice è stata emessa alla presenza
del proprio procuratore: il che renderebbe applicabile l’art. 179, comma

dell’interessato non è impugnabile, ma pur sempre ricorribile per
cassazione, incidendo con efficacia di giudicato su diritti soggettivi.
Tale tesi non può essere condivisa.
L’art. 179 c.p.c. fa riferimento alle condanne a pene pecuniarie
previste nel codice di rito: si tratta delle sanzioni comminate dal giudice
nell’esercizio di un potere latamente disciplinare (il quale, secondo
risalente ma autorevole dottrina, avrebbe un suo fondamento testuale
nei poteri di polizia di cui all’art. 128, comma 2 c.p.c. e di direzione del
procedimento, previsti dall’art. 175, comma 1 c.p.c.) e di cui
costituiscono espressione, a livello esemplificativo, le pene pecuniarie
prescritte per la mancata esecuzione dell’incarico da parte del custode
(art. 67, comma 1 c.p.c.) o il rifiuto del terzo di consentire all’ispezione
(art. 118, comma 3 c.p.c.). Di contro, nella fattispecie si fa questione di
una sanzione che è prevista da una legge speciale, che non ha nulla a che
vedere col richiamato potere disciplinare e che colpisce condotte di
inerzia anteriori all’instaurazione del processo ed esterne ad esso.
Che l’ordinanza di condanna alla pena pecuniaria di cui all’art. 8,
comma 4 bis sia non impugnabile è, del resto, smentito dal tenore della
norma, che non fa menzione di tale connotazione del provvedimento di
condanna e, ancor più, a contrario, dalla mancata conversione in legge del
d.l. n. 212/2011, secondo cui la sanzione andava comminata «con
ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di
companione delle parti, ovvero all’udien_za successiva di cui all’art. 5, comma 1».
Una volta

riconosciuto

che l’ordinanza in questione è
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2 c.p.c., secondo cui l’ordinanza pronunciata in udienza in presenza

impugnabile, va affermato che essa lo debba essere attraverso l’appello
della sentenza che definisce il giudizio che è seguito al procedimento di
mediazione: sentenza che deve contenere anche la comminatoria della
pena pecuniaria di cui all’art. 8, comma 4 bis in esame.

212/2011 costituisce elemento per poter pure affermare che il
provvedimento sanzionatorio costituisca capo accessorio della sentenza,
come affermato da più parti in dottrina e come ritenuto in alcune delle
poche pronunce di merito edite intervenute sull’argomento.
Del resto, significativamente, la disciplina normativa non
individua per la statuizione di cui trattasi uno speciale mezzo di reclamo.
Ove — come nella fattispecie è avvenuto — il provvedimento
venga poi adottato non già con sentenza, in esito al giudizio, ma con
ordinanza, nel corso della trattazione di questo, le conclusioni non
muteranno. Il mancato rispetto dei tempi e delle forme del processo,
che imporrebbe al giudice di emettere la sanzione allorquando definisce
il giudizio, non può costituire argomento per affermare che l’irrogazione
della pena pecuniaria sia in questo caso inappellabile, dal momento che
il contenuto del provvedimento è, nelle due ipotesi, il medesimo. Se è
impugnabile con l’appello il capo della sentenza che ha ad oggetto il
versamento del contributo, sarà allo stesso modo impugnabile il
provvedimento che, impropriamente, nella forma dell’ordinanza,
disponga nel medesimo senso nel corso del giudizio.
3. — Il ricorso è quindi inammissibile.
4. — Nulla deve statuirsi in punto di spese.

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n.
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Va detto, in proposito, che la mancata conversione del cit. d.l. n.

228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della ja Sezione

Il Presidente

Civile, in data 28 novembre 2017.

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