Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2030 del 26/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.26/01/2017),  n. 2030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13151/2015 proposto da:

I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 1/A,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO POLISI, in virtù di mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10006/50/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 14/07/2014 e depositata il

18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

I.C. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Campania indicata in epigrafe che ha accolto l’appello proposto dall’ufficio contro la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di liquidazione perchè notificato oltre il termine triennale di decadenza previsto dal D.P.R. n. 131 del 1996, art. 76, rigettando il ricorso della parte contribuente.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

I primi due motivi di ricorso, con i quali la parte ricorrente prospetta la mancata considerazione, da parte della CTR, del fatto che la consegna dell’atto al Comune di Santa Maria Capua Vetere non poteva essere presa in considerazione quale momento rilevante ai fini della consegna dell’avviso di liquidazione, dovendosi invece considerare la data di effettiva consegna dell’atto all’ufficio del messo notificatore del medesimo comune, vanno esaminati congiuntamente e sono manifestamente infondati.

La parte ricorrente, infatti, tralascia di considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, faccia richiesta al Comune di provvedere all’incombente a mezzo di messi comunali si instaura, tra Amministrazione ed ente locale, un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato “ex lege”, la cui violazione costituisce, se del caso, fonte di responsabilità esclusiva a carico del Comune, non essendo ravvisabile l’instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra l’Amministrazione finanziaria e i messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell’ente territoriale – cfr. Cass. 23679/2008; Cass. n. 23462/2010; v., anche Cass. S.U. n. 6409/2005 a proposito dell’inserimento organico del messo comunale nella struttura dell’ente locale. Ciò conferma che il messo comunale, in quanto incardinato nell’amministrazione locale di appartenenza, non costituisce un autonomo organo istituzionale dotato di competenze autonome e distinte dal Comune, immedesimandosi dunque nell’ente locale. Da ciò consegue che correttamente la CTR ha tenuto in considerazione, ai fini del decorso del termine di decadenza dall’azione impositiva, il momento di consegna dell’atto al comune nel quale si incardina la figura professionale del messo comunale, non essendo in alcun modo ipotizzabile altra diversa data di effettiva consegna dell’atto a detto ufficio, apparendo pertanto del tutto irrilevante l’epoca di materiale ricezione dell’atto da notificare al messo comunale medesimo.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, non contenendo la contestazione di un’omissione di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, ma una censura all’operato della CTR.

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della contro ricorrente.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquidai in favore della contro ricorrente in Euro 1500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

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