Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 203 del 11/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2010, (ud. 16/10/2009, dep. 11/01/2010), n.203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21273-2008 proposto da:

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, PATRIZIA TRADIS, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, giusta

mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 630/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

2/04/08, depositata il 15/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P. G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza depositata il 15 aprile 2008, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Brindisi, ha giudicato fondata la domanda proposta da C.D. nei confronti dell’INPS e: diretta ad ottenere l’accertamento del diritto all’iscrizione nell’elenco anagrafico dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli anni 1997 (per 64 giornate), 1998 (per 24 giornate) e 1999 (per 74 giornate), nonchè il pagamento dell’indennità di disoccupazione per l’anno 1999;

che nell’accogliere l’impugnazione dell’assicurata, la Corte territoriale ha escluso il decorso del termine di decadenza previsto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 convertito nella L. n. 83 del 1970 (come invece affermato dal primo giudice), ed ha ritenuto la sussistenza dei rapporti di lavoro allegati dalla lavoratrice;

che il giudice del gravame è pervenuto a queste conclusioni, in base al rilievo che la decorrenza del termine (di decadenza sostanziale) stabilito dalla norma richiamata è subordinata all’adozione di un provvedimento amministrativo formale, da portare a conoscenza dell’interessato, mentre qui, disposta la cancellazione dagli elenchi con tre provvedimenti comunicati l’8 giugno 2000 alla lavoratrice, costei aveva presentato un unico ricorso in via amministrativa il 7 luglio 2000, il cui provvedimento di rigetto era stato comunicato alla interessata il 30 maggio 2001 e quindi la lavoratrice aveva agito in giudizio con ricorso depositato il 19 luglio 2001, quando perciò non era decorso il termine di decadenza;

che per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso con due motivi e per ciascuno di essi è formulato il quesito di diritto;

che l’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva;

che il ricorso è manifestamente fondato, in quanto la sentenza impugnata ha deciso difformemente dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato, al verificarsi della descritta evenienza (cfr.

Cass. 16 gennaio 2007 n. 813, confermata da numerose altre pronunce tra cui Cass. 5 febbraio 2007 n. 2373, 23 febbraio 2007 n. 4261, 14 marzo 2007 n. 5906, 10 settembre 2007 n. 18965, 3 aprile 2008 n. 8650);

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto; e gassata la sentenza impugnata, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nel merito, con il rigetto della domanda della lavoratrice;

che non si deve provvedere sulle spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda avanzata da C.D.; nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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