Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 203 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 09/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.09/01/2017),  n. 203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4854-2012 proposto da:

L.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SOGLIANO 70, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AMETRANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO BATTISTA BERITTA;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2945/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Beretta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo,

secondo, terzo e quinto motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 5 dicembre 2003 L.A. conveniva M.L. davanti al Tribunale di Milano, assumendo di essere proprietario di un immobile sito in (OMISSIS), distinto al N.C.E.U. con il foglio (OMISSIS), confinante con la proprietà del convenuto, il quale arbitrariamente depositava sull’area di proprietà dell’attore rifiuti e materiali vari, pur essendo stato diffidato alla rimozione del pattume. Il Lombardi chiedeva quindi di accertare che il M. aveva illegittimamente depositato materiali e rifiuti nel fondo di sua proprietà, e di condannare il convenuto a rimuovere dal proprio fondo detti materiali, nonchè al risarcimento dei danni.

M.L. deduceva: di essere proprietario di fondo adiacente a quello dell’attore in forza di rogito notaio C.G. del (OMISSIS); che tale atto prevedeva la costituzione di servitù di accesso carraio e di letamaia a carico del fondo L. ed a favore della sua proprietà; di essersi perciò soltanto avvalso di tali facoltà secondo le modalità indicate nel titolo; che, in ogni caso, si sarebbe verificata una usucapione, in quanto il possesso della servitù si protraeva da oltre cinquanta anni.

Assunte le prove per interrogatorio formale e per testi, il Tribunale di Milano, con sentenza del 12 novembre 2007 respingeva la domanda di L.A..

Il Tribunale qualificava l’azione come negatoria servitutis; evidenziava che il M. aveva provato, mediante il rogito del 1950, la titolarità di una servitù di accesso carraio, con l’aggiunta della concessione a suo vantaggio della facoltà di aprire una buca per la letamaia nella striscia di metri cinque parallela ai rispettivi fabbricati, in maniera da non occupare più di due metri di larghezza e di lasciare così tre metri per il passaggio carraio; specificava che le prove assunte avessero confermato la permanente destinazione agricola del fondo dominante, pur essendo stata chiusa la fossa utilizzata quale letamaia, rimanendo l’utilità della servitù per il posizionamento di concimaia, in quanto il convenuto non aveva più animali in stalla; riferiva che, a dire dei testi, a far data dal 2002, il M. dove prima c’era il letame metteva gli attrezzi agricoli ed il fieno bagnato maleodorante; concludeva che l’utilizzazione del fondo servente fatta dal titolare del fondo dominante non comportasse alcun aggravamento della servitù.

Proposto da L.A. appello, la Corte d’Appello di Milano rigettava lo stesso con sentenza 27 ottobre 2011, n 2945/2011. La Corte di Milano riteneva superflua la questione, sollevata dall’appellante, dell’avvenuto abbandono dell’eccezione riconvenzionale di usucapione da parte del M., giacchè non riproposta in sede di conclusioni, avendo il Tribunale ritenuto sussistente il diritto di servitù di passo e di letamaia a vantaggio del convenuto in virtù del solo titolo negoziale del (OMISSIS). Per di più, secondo la Corte di merito, le prove testimoniali avrebbero confermato che l’uso del fondo servente da parte del M. era sempre avvenuto secondo modalità coerenti con il titolo e senza alcun aggravamento.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano L.A. ha proposto ricorso articolato in sette motivi. M.L. è rimasto intimato senza svolgere attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. Si assume che la Corte d’Appello sarebbe incorsa in ultrapetizione e avrebbe contrastato il giudicato endoprocessuale, avendo esaminato l’eccezione riconvenzionale di usucapione del M., che invece era stata intesa dal Tribunale come rinunciata, perchè non riproposta in sede di conclusioni.

Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 1051 c.c. ed omessa motivazione sull’usucapione del diritto di servitù.

I primi due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono del tutto infondati, perchè non si confrontano con la motivazione resa sul punto dalla Corte d’Appello, la quale ha chiarito che la valutazione dell’eventuale usucapione della servitù negata dal L., come anche la considerazione delle prove sulla presenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio di essa, fossero del tutto superflue, essendo stata l’azione negatoria rigettata sulla base soltanto dell’esistenza della servitù costituita col contratto del (OMISSIS).

L’unico ambito cognitivo devoluto al giudice di appello (e perciò ancora rilevante altresì nel presente giudizio di cassazione) attiene, dunque, al contenuto, alla portata ed all’utilità del fondo dominante ed al peso imposto al fondo servente alla stregua della servitù di passaggio e di letamaia costituita convenzionalmente con l’atto del (OMISSIS), risultando invece ad esso sottratto il terna dell’acquisizione per usucapione.

2. Può ora procedersi all’esame del quarto motivo di ricorso, che deve precedere da un punto di vista logico. Vi si deduce falsa applicazione dell’art. 949 c.c. e violazione dell’art. 2043, nonchè insufficiente motivazione, dovendosi qualificare l’azione proposta dal L. come azione personale per responsabilità aquiliana e non come negatoria.

Il motivo è infondato.

L’interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice del merito ed il dedotto errore del giudice non può configurarsi come “error in iudicando”, in quanto attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte, sicchè è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del vizio di motivazione. La Corte di Milano ha affermato in proposito che la richiesta di cessazione di turbative o molestie al diritto di proprietà trova fondamento nell’art. 949 c.c., comma 2, L’interpretazione offerta dalla Corte di merito appare del tutto immune dai vizi denunciati. E’ conforme all’orientamento consolidato di questa Corte affermare che la domanda con cui il proprietario di un fondo chieda la rimozione di rifiuti ed ingombri vari, collocati da un vicino, deve essere qualificata come “actio negatoria servitutis”, ai sensi dell’art. 949 c.c., e non può inquadrarsi come azione riasrcitoria, semmai nella veste della reintegrazione in forma specifica di natura personale, essendo accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 14547 del 16/08/2012).

3. Anche il settimo motivo di ricorso merita di essere trattato con priorità. Esso assume la violazione degli artt. 1028 e 1418 c.c. per la nullità dell’atto costitutivo della servitù di letamaia, essendo lo stesso in contrasto con la legislazione sanitaria, che prevede per simili opere una distanza minima dalle zone urbanizzate.

La censura, in sostanza, suppone la verifica dell’illiceità dell’oggetto della servitù di letamaia sulla base della normativa dettata da ragioni di igiene e di sanità pubblica, terna affrontato, ad esempio, da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1770 del 07/06/1972.

Il motivo è tuttavia inammissibile, atteso che pone in sede di legittimità una questione giuridica che implica un accertamento di fatto e che non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, sicchè il ricorrente aveva l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente vi avesse provveduto, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

4. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 1027, 1063, 1064, 1065 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1067 e 1028 c.c. Si critica la valutazione di conformità del comportamento del M. alla servitù volontaria costituita nel 1950. Altro sarebbe, per il ricorrente, la consentita apertura di una buca per il letame, finalizzata all’allevamento del bestiame ad opera del titolare del fondo dominante, rispetto al dimostrato utilizzo del fondo servente per il ricovero di attrezzature e materiali necessari all’esercizio dell’agricoltura.

Il quinto motivo di ricorso allega l’omessa motivazione sulla natura dei materiali depositati dal M. sul fondo L., trattandosi, a dire del ricorrente, di attrezzi agricoli, parti di macchinari e di trattori, rifiuti di varia natura, pattume e residui di lavorazione agricola.

Il sesto motivo di ricorso deduce la contraddittorietà della motivazione sull’esatta consistenza del diritto di servitù costituito con l’atto pubblico del 1950.

Il terzo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè intimamente connessi, risultano fondati per quanto di ragione.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’azione “negatoria servitutis” tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell’attore, e dunque non soltanto all’accertamento dell’inesistenza della pretesa servitù, ma pure al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo, mentre incombe sul convenuto l’onere di provare l’esistenza del diritto di compiere proprio l’attività lamentata come lesiva dall’attore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21851 del 15/10/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10149 del 26/05/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24028 del 27/12/2004).

Nel caso in esame, secondo la qualificazione dell’azione e delle difese operata dalla stessa Corte d’Appello, L.A. aveva agito con una negatoria di servitù, lamentando, sul presupposto dell’inesistenza di diritti altrui sulla sua proprietà, turbative e molestie ad opera del vicino L.A., consistenti nella collocazione sul fondo dell’attore di materiali ed attrezzi agricoli. Non era stata quindi formulata dal L. la domanda, del tutto diversa dalla “negatoria servitutis”, di riduzione in pristino per aggravamento di servitù esistente, domanda che prospetta un’alterazione dei luoghi compiuta dal titolare di una servitù prediale e trova fondamento nei rimedi di cui agli artt. 1063 e 1067 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19182 del 15/12/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2396 del 07/04/1986).

Ne consegue che la Corte d’Appello avrebbe dovuto unicamente valutare se, avendo il L. domandato la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, consistente nella collocazione sul suo fondo di materiali per l’agricoltura e di rifiuti, ed avendo le prove raccolte confermato che il M. utilizzava il fondo L. per posizionarvi attrezzi agricoli e materiali vari, il medesimo convenuto L. avesse fornito, sulla base del titolo costitutivo di servitù volontaria contenuto nel rogito (OMISSIS), la prova dell’esistenza del proprio diritto di compiere specificamente quell’attività lamentata come lesiva dall’attore. Nessun rilievo ha quindi, per i definiti termini della lite, la considerazione svolta dai giudici di appello circa il difetto di aggravamenti della servitù ex art. 1067 c.c.

Unico oggetto del presente giudizio è quindi l’inerenza dell’attività di deposito di attrezzi agricoli e di materiali dell’agricoltura, denunciata come lesiva dall’attore in negatoria, rispetto all’utilitas conseguente alla funzione della buca per la letamaia concessa con il rogito del (OMISSIS), evidentemente destinata ad agevolare la cura e l’allevamento del bestiame (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4515 del 23/08/1985).

5. La sentenza impugnata deve perciò essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano perchè la decida uniformandosi al principio innanzi enunciato. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il terzo, il quinto ed il sesto motivo del ricorso, rigetta il primo, il secondo, il quarto ed il settimo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA