Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 203 del 05/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 05/01/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 05/01/2022), n.203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14561/2020 R.G., proposto da:

L.C. e A.R., rappresentati e difesi

dall’Avv. Riccardo Artico, con studio in Treviso, e dal Prof. Avv.

Giuseppe Marini, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati,

giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente

procedimento;

– ricorrenti/controricorrenti incidentali –

contro

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona

del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Veneto il 24 ottobre 2019 n. 965/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 4 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L.C. e A.R. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 24 ottobre 2019 n. 965/06/2019, che, in controversia su impugnazione di comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria in dipendenza di cartelle esattoriali, ha rigettato l’appello proposto dai medesimi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso il 9 novembre 2016 n. 965/06/2019, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che gli atti prodromici alle iscrivende ipoteche erano stati annullati in precedenti procedimenti dinanzi alla giurisdizione tributaria. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata. L.C. e A.R. hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con riguardo al ricorso principale.

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, e dell’art. 91 c.p.c., per essere stata erroneamente disposta la

compensazione delle spese giudiziali nonostante la soccombenza della controparte in entrambi i gradi di merito.

Con riguardo al ricorso incidentale.

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato erroneamente rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria con motivazione carente o apparente.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 76 e 77, nonché dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere state erroneamente annullate le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria senza alcuna prova del passaggio in giudicato delle sentenze statuenti la caducazione degli atti prodromici.

Ritenuto che:

1. Si deve esaminare con precedenza il ricorso incidentale, avente priorità logica e giuridica rispetto al ricorso principale, poiché attinente, al contempo, a questione pregiudiziale di rito (la nullità della sentenza impugnata) e preliminare di merito (l’incidenza dell’annullamento giudiziale degli atti prodromici ai preavvisi di iscrizione ipotecaria).

1.1 Invero, nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l’ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest’ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d’ufficio delle questioni proposte – profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso

di ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontà della parte di subordinare l’esame della propria impugnazione all’accoglimento del ricorso principale – poiché l’interesse all’impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non già dalla sua eventuale fondatezza (tra le tante: Cass., Sez. 1, 31 ottobre 2014, n. 23271; Cass., Sez. 1, 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass., Sez. 5″, 29 aprile 2016, n. 8544; Cass., Sez. 5, 20 gennaio 2017, n. 1538; Cass., Sez. 2, 22 ottobre 2019, n. 26950; Cass., Sez. 1, 10 luglio 2020, n. 14782; Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2021, n. 4329; Cass., Sez. 5, 12 luglio 2021, n. 19738; Cass., Sez. 2, 16 luglio 2021, n. 20320; Cass., Sez. Lav., 9 settembre 2021, n. 24407).

1.2 Per il resto, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per carenza di autosufficienza, dal momento che – a differenza di quanto i ricorrenti principali hanno paventato – esso non è carente di una sommaria esposizione dei fatti di causa, ai fini dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la quale è presente nel corpo dell’atto, ove in modo accorto la sintesi dei fatti è intervallata da riferimenti alla decisione impugnata e all’esposizione delle ragioni di censura.

1.3 Ciò posto, il primo motivo è infondato.

1.4 Invero, per costante insegnamento di questa Corte, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627).

1.5 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello dell’amministrazione finanziaria (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo all’annullamento giudiziale (ancorché non definitivo) degli atti prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria.

Difatti, secondo la valutazione del giudice di appello, “i primi Giudici hanno ritenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in discussione confonde e fa confluire in unica iscrizione i risultati di precedenti atti prodromici riferiti a cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento per la massima parte annullati con varie decisioni della Commissione Tributaria Provinciale”. E tanto è sufficiente a soddisfare il minimum costituzionale del decisum.

2. Viceversa, il secondo motivo è fondato.

2.1 Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di Euro 8.000,00 a tal fine prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 49 e 50, il ruolo costituisce “titolo esecutivo” sulla base del quale il concessionario “può procedere ad esecuzione forzata”, ovvero “può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, purché “sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso (Cass., Sez. 5″, 31 gennaio 2014, n. 2190; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14567).

2.2 Aggiungasi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il giudice tributario reputi invalida (in via derivata) l’iscrizione ipotecaria per il motivo – di carattere sostanziale che, stante il sopravvenuto annullamento, in sede giudiziale o in via di autotutela, di una cartella di pagamento, il credito iscritto a ruolo risulta minore e risulta quindi in parte insussistente, in relazione alle maggiori somme originariamente iscritte, il presupposto legittimante l’iscrizione dell’ipoteca, non può annullare in toto l’iscrizione ma deve ricondurla alla misura corretta, annullandola solo nella parte che trovava il proprio presupposto nelle maggiori somme originariamente iscritte nonché ordinando la riduzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2872 c.c., e, in particolare, la riduzione dell’importo per il quale essa era stata iscritta al doppio dell’importo complessivo del (minor) credito ancora a ruolo (in termini: Cass., Sez. 5, 23 dicembre 2020, n. 29364; Cass., Sez. 5, 3 luglio 2021, n. 18850).

2.3 Pertanto, la mera pendenza di giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti prodromici (cartelle di pagamento o intimazioni di pagamento), anche se con decisioni di annullamento non ancora irrevocabili, non impedisce all’amministrazione finanziaria di dare avvio al procedimento di iscrizione ipotecaria sui beni immobili dei contribuenti a garanzia dei crediti tributari.

2.4 Nella specie, in dissonanza da tali principi, il giudice di appello ha ritenuto che l’annullamento giudiziale degli atti prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria, anche se con decisioni delle quali non sia stato allegato né documentato il passaggio in giudicato, ne giustificasse l’annullamento conseguenziale per la preclusione della riscossione coattiva.

Con riguardo al ricorso principale.

3. La cassazione della sentenza impugnata per effetto dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale travolge (per effetto espansivo interno) anche la pronunzia di compensazione delle spese giudiziali ex art. 336 c.p.c., derivandone che il ricorso principale contro la medesima, svuotatosi di contenuto e di interesse per il venire meno del provvedimento che ne era oggetto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto del presupposto ex art. 100 c.p.c..

4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, non resta che rigettare il primo motivo ed accogliere il secondo motivo di ricorso incidentale, dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, dichiara l’inammissibilità del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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