Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20299 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20299 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 30354-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CARENZI GIANFRANCO ATTILIO, elettivamente domiciliato
2018
2181

in ROMA VIALE LIEGI 49, presso lo studio dell’avvocato
CARLO ARNULFO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMO TETI;
– controricorrente
à -vv m7 F;Q 1,t v.1-11:1-177..a n_

115/2010 dc11n COMM.TRIB.REG.

5:11 MILANO, GIQpnitatq il 20110/2010;

Data pubblicazione: 31/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

RG. 30354/11

Rilevato in fatto
Gianfranco Attilio Carenzi impugnava l’avviso di liquidazione di
imposta ed irrogazione di sanzioni emesso nei suoi confronti
dall’Agenzia delle entrate sul rilievo che egli era decaduto dalle
agevolazioni fiscali fruite per l’acquisto della prima casa, non avendo

termine di legge.
Sosteneva il ricorrente che l’ufficio era decaduto dal potere
accertativo per aver proceduto al recupero dell’imposta non versata
oltre il termine triennale previsto dall’art. 76 di9R 131/86.
Invero l’immobile era stato acquistato con atto registrato il
27.12.2002 mentre l’atto impositivo era stato notificato il 14.1.2008.
L’Ufficio si costituiva sostenendo la tempestività della notifica dell’atto
impositivo in quanto, anche in materia di agevolazioni tributarie, era
applicabile la proroga biennale prevista dall’art. 11, comma 1, legge
289/2002.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso
del contribuente e la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, era
confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale
osservava che l’atto di liquidazione relativo alle imposte non era
condonabile e, dunque, non era possibile ipotizzare la proroga invocata
dall’Ufficio.
Avverso la sentenza Ìdepositata il 20.10.2010, l’Agenzia delle
entrate propone ricorso per cassazione svolgendo un motivo.
Il contribuente resiste con controricorso
Ritenuto in diritto

trasferito la residenza nel Comune ove era sito l’immobile entro il

RG. 30354/11

1. Va disattesa preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione.
In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo
sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe
potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce,

ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua
formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze
prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato
esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse
fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati
(Cass. SU n.9100/2015).
2. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 11 I. n. 289/2002, per avere la CTR
errato nell’affermare che ai termini per notificare l’avviso di
liquidazione conseguente alla perdita del beneficio connesso
all’acquisto della prima casa non potesse applicarsi la proroga prevista
dal citato articolo.
La censura è fondata
2.a. Il d.l. n. 282/2002, convertito con modificazioni dalla I. n.
27/2003, che vi ha inserito l’art. 5 bis, ha introdotto, dopo il comma 1
dell’art. 11 della I. n. 289/02, il comma 1 bis, secondo cui “Le violazioni
relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su
atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono
essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione
che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003
istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare
dell’agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si

di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi

RG. 30354/11

applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori
imposte”. Ne consegue che l’imposta dovuta per la perdita del beneficio
connesso all’acquisto della prima casa rientrava nel campo di
applicazione del condono.

affermato da questa Corte quello secondo cui, in tema di perdita del
beneficio fiscale concesso per la prima casa ai fini dell’imposta di
registro, il termine per la rettifica e la liquidazione della maggiore
imposta – dovuta a decorrere dal momento in cui è rimasto ineseguito
il proposito di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito
l’immobile – resta soggetto alla sospensione prevista dall’art. 11,
comma 1, L. n. 289 del 2002, in materia di definizione agevolata degli
avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro, ed è prorogato
di due anni, ai sensi di detto articolo ( Cass. n. 24683 del 19/11/2014,
Cass. n. 279 del 08/01/2013; Cass. n. 1672 del 2011; Cass. n. 12069
del 17/05/2010; Cass. n. 24575 del 03/12/2010; Cass. n. 15750 del
2010; Cass. n. 4321 del 2009). Ciò in quanto l’art. art. 11, comma 1
bis, della legge consente la condonabilità anche dei recuperi fiscali
fondati sulla violazione di norme che stabiliscono agevolazioni fiscali;
consegue che, per dar modo ai contribuenti di avvalersi della facoltà,
con la derivata necessità di controllo delle istanze da parte
dell’Amministrazione, la proroga biennale dei termini di accertamento,
in via generale stabilita dall’art. 11, comma 1 cit., deve ritenersi
applicabile anche con riferimento ai recuperi per violazione di norme in
tema di agevolazioni. (Cass.2802/2016).
3. Il collegio non ignora che, secondo un indirizzo minoritario di
questa Corte, la proroga in questione, in caso di omessa presentazione
o inefficacia dell’istanza di condono, è applicabile anche alla definizione

Ciò posto, va poi considerato che costituisce principio più volte

RG. 30354/11

delle violazioni riguardanti le connesse agevolazioni tributarie a
condizione che, al momento in cui si è verificato l’evento determinante
la revoca del beneficio fiscale, non sia già spirato il termine per
proporre domanda di condono, atteso che, se entro tale data non c’è
alcuna violazione, difettano i presupposti giuridici del condono e,

luglio 2016, n. 13545).
Il

collegio

ritiene tuttavia

di

condividere

l’orientamento

maggioritario, di recente ribadito da Cass. 3541/2018, che,
pronunciandosi nuovamente sulla questione, ha richiamato l’ordinanza
n. 356 del 2008 della Corte costituzionale, la quale ha affermato che
la proroga disposta dalla norma censurata ha la finalità non di “punire”
chi abbia scelto di non avvalersi del condono, ma di ovviare al sensibile
aggravio di lavoro e ai relativi rischi di disservizio e di mancato rispetto
degli ordinari termini di prescrizione e di decadenza della pretesa
fiscale, ed è, dunque, diretta a tutelare il preminente interesse
dell’amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione
delle imposte nei confronti del contribuente, indipendentemente dalla
circostanza che quest’ultimo non si sia avvalso, per qualche ragione
(giuridica o di fatto), dell’agevolazione.
La Corte ha ritenuto che, poiché l’art. 11, comma 1 bis, della L.
n. 289/2002 consente la condonabilità anche dei recuperi fiscali fondati
sulla violazione di norme che stabiliscono agevolazioni fiscali, per dar
modo ai contribuenti di avvalersi della facoltà, con la derivata necessità
di controllo delle istanze da parte dell’Amministrazione, la proroga
biennale dei termini di accertamento, in via generale stabilita dall’art.
art. 11, comma 1 cit., deve ritenersi applicabile anche con riferimento
ai recuperi per violazione di norme in tema di agevolazioni.

dunque, della proroga (Cass. 25 novembre 2015, n. 24118; Cass.10

RG. 30354/11

Inoltre, il comma 1-bis, con la dizione «le violazioni relative alla
applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti,
scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere
definite.. » esprime testualmente il concetto che le violazioni delle

alla enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che
precede; da ciò si deduce che la proroga prevista nel comma 1 per le
violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al comma
1-bis, senza necessità di un esplicito richiamo.
Nel caso di specie l’avviso di accertamento è stato notificato entro
il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, dPR n. 131/86, come
prorogato, decorrente non dalla registrazione dell’atto ma dalla
scadenza dei 18 mesi previsti dall’art.1 della nota 11 bis comma 1 lett.
A) del medesimo dPR, e cioè dal momento in cui l’invocato proposito di
trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia
successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile (Cass n.
28860/2017).
Deve pertanto escludersi che l’Agenzia delle Entrate sia incorsa
nell’eccepita decadenza.
La sentenza impugnata deve in conseguenza essere cassata, con
rinvio della causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione,
che procederà all’esame delle questioni di merito ritenute assorbite e
pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative

RG. 30354/11

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese
del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.6.2018

M

jr

stiano

Presidente

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