Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20299 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 15/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30201-2017 proposto da:

P.M.C., M.A., in proprio e nella qualità

di eredi legittimi pro quota di MA.GI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA F. CESI, 21, presso lo studio dell’avvocato

ISAIA SALES, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO MUTO;

– ricorrenti –

contro

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SOC., D.M., D.S.,

MA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3499/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 21/6/2012 P.C.M., Ma.Ma. e M.A., in proprio e quali eredi di Ma.Gi., convennero davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere D.M. e D.S. e la Reale Mutua Assicurazioni al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti dal loro congiunto Ma.Gi., che aveva perso la vita in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS), a seguito di uno scontro avvenuto tra la propria Fiat Panda, da esso condotta e la Toyota Yaris condotta da D.S.. Nel contraddittorio con i convenuti il Tribunale rigettò la domanda perchè improponibile ed infondata, condannando gli attori alle spese del grado.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3499 del 27/7/2017, per quel che ancora qui di interesse, ha rigettato il terzo motivo di appello con il quale si chiedeva di riformare la sentenza di primo grado per non aver interpretato le risultanze processuali deponenti per la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti delle vetture antagoniste nella determinazione eziologica dell’incidente, non risultando superata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c.

La sentenza d’appello ha confermato che il primo giudicante aveva accuratamente valutato le risultanze processuali unitariamente ed organicamente apprezzate, procedendo ad un’attenta disamina delle evidenze istruttorie e pervenendo in linea con le stesse all’affermazione della responsabilità esclusiva di Ma.Gi. nella determinazione del sinistro, risultando superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., non residuando margini di incertezza ricostruttiva sulla storicità dell’accadimento e sulle concrete modalità esplicative del medesimo. La Corte ha specificato che, alla luce del compendio istruttorio unitariamente e complessivamente valutato, compreso quanto verbalizzato nell’immediatezza del fatto, è rimasto acclarato che Ma.Gi. aveva invaso improvvisamente e ad elevata velocità la semicarreggiata opposta, collidendo con impatto frontale con la autovettura Toyota; che il veicolo antagonista aveva cercato di attirare l’attenzione del Ma. suonando il clacson, ma che al momento dell’impatto il Ma. aveva il capo chino sul volante ed era privo di alcuna capacità reattiva, essendo poi il medesimo risultato positivo al test delle sostanze stupefacenti e al test alcolemico nel sangue.

Dunque il giudice ha ritenuto che il comportamento del Ma. fosse comportamento causale esclusivo nella produzione della collisione e conseguente evento letale, assorbendone l’intera causalità. Ciò posto la Corte di merito ha rigettato l’appello, compensando le spese.

Avverso la sentenza P.M.C. e M.A. propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Nessuno svolge attività difensiva per resistere al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omessa applicazione della disciplina normativa di cui all’art. 143 C.d.S..

I ricorrenti assumono che la Corte d’Appello avrebbe disatteso le risultanze del verbale dell’autorità pubblica intervenuta sul luogo dell’incidente, secondo il quale il sinistro era avvenuto a soli 73 cm dalla linea di mezzeria nella corsia di marcia del veicolo Toyota, pur essendoci ai lati una banchina di circa 1 metro con profilo pianeggiante e buona visibilità; dalla ricostruzione dei fatti sarebbe emerso che il veicolo Toyota non teneva esattamente la destra, di guisa che il Giudice avrebbe violato l’art. 143 C.d.S. che, nel regolamentare la posizione dei veicoli sulla carreggiata, impone di tenere la destra.

1.1 il motivo è privo di decisività e non si confronta con la ratio decidendi secondo la quale l’attribuzione della responsabilità esclusiva dell’incidente al danneggiato era basata su evidenze probatorie inequivoche, quali l’invasione improvvisa della opposta corsia di marcia da parte di chi aveva perduto il controllo del mezzo, era a capo chino sul volante, non reagiva alle sollecitazioni sonore del veicolo antagonista ed era poi risultato positivo sia all’alcol test sia a quello delle sostanze stupefacenti. Ne consegue l’irrilevanza della posizione del veicolo rispetto alla linea di mezzeria.

2. Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa valutazione delle richieste istruttorie formulate dai ricorrenti. Censurano la sentenza per non aver disposto una CTU alla luce del fatto che nel verbale dell’autorità pubblica, redatto nell’immediatezza dell’evento, l’ubicazione del punto d’urto tra i veicoli risultava operata dai verbalizzanti in via del tutto presuntiva. Anche questo motivo è privo di decisività e non si confronta con la ratio decidendi. La sentenza ha accertato che il comportamento del Ma. assorbiva l’intera causalità, di guisa da rendere del tutto irrilevante il punto, comunque interno alla mezzeria del veicolo antagonista investito dal Ma., in relazione al quale era avvenuto l’urto.

3.Con il terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa o errata valutazione delle risultanze istruttorie in relazione al disposto di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.

Svolgono una serie di osservazioni di merito agli accertamenti tecnici acquisiti in giudizio, sollecitando questa Corte ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie. Il motivo è inammissibile perchè di merito.

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Occorre disporre il cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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