Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20299 del 23/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 23/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.23/08/2017), n. 20299
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25503-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
A.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1232/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 21/10/2010 R.G.N. 1825/07.
Fatto
RILEVATO
Che con sentenza in data 21/10/2010 la Corte d’Appello di Firenze, confermando la sentenza del locale Tribunale n.1292/2006, ha dichiarato nullo il termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane e A.R. dal 9/02/2001 al 31/05/2001, e prorogato fino al 30/9/2004;
Che il rapporto traeva origine da un contratto di fornitura di lavoro temporaneo tra Poste Italiane e la società di somministrazione Obiettivo Lavoro;
Che la Corte d’Appello ha accertato la violazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, per genericità della causale giustificatrice motivata per tutta la durata della prestazione con una “più intensa attività” dell’utilizzatrice, e pertanto ha ritenuto sussistente l’instaurazione ab origine di un rapporto a tempo indeterminato con Poste Italiane, condannando la stessa a pagare le retribuzioni dalla data in cui il lavoratore aveva offerto le sue prestazioni (24/10/2005);
Che avverso tale sentenza Poste Italiane propone ricorso, affidato a sette motivi di censura illustrato da memoria, cui resiste A.R. con tempestivo controricorso e memoria difensiva;
Che entro i termini di legge Poste Italiane ha depositato copia del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, da cui risulta che le stesse hanno composto in via definitiva la controversia oggetto del contenzioso, chiedendo l’estinzione del giudizio;
Che, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017