Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20299 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 15/07/2021), n.20299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10146-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO BELTRAMI;

– ricorrente –

contro

R.A., RU.SI., D.S.G.,

CE.AN.MA., M.G., e per essa M.F.R.,

suo amministratore di sostegno, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PARRONI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALFREDO BOCCI SIEPI;

– controricorrenti –

contro

R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1914/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Presidente Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che la sig.ra C.M., in qualità di erede della sig.ra Ma.Ma., ricorre per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Ancona che, confermando la pronuncia del tribunale di Pesaro, ha accolto la domanda proposta nei confronti della sua dante causa dai sigg. R.A. e R.L., D.S.I., Ru.Si., M.G., D.S.G. e G.F. ed ha accertato il diritto degli attori di passare, sia a piedi che con mezzi agricoli meccanici, sulla strada vicinale che dalla pubblica “via Lancisi vecchia” conduce alla loro proprietà; conseguentemente condannando la sig.ra Ma. a rimuovere gli ostacoli da lei opposti a tale transito. che la corte d’appello ha giudicato presenti segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù di passaggio, ritenendo provati, in base alle risultanze istruttorie, elementi idonei a integrare il possesso utile ad usucapionem;

– che il ricorso si fonda su tre motivi;

– che i sigg. R.A. e R.L., Ru.Si., M.G., D.S.G. e Ce.An.Ma., quest’ultima quale erede di Ines D.S., hanno presentato controricorso; che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 gennaio 2021, per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato:

– che con i motivi primo e secondo, svolti unitariamente nel ricorso, si deduce, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1158,1061 e 1051 c.c. e la violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di riparto dell’onere della prova, in cui la corte d’appello sarebbe incorsa ritenendo esistenti opere visibili e permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù in discorso e ravvisando un possesso ad usucapionem, senza che in primo grado gli attori avessero provato i fatti costitutivi dell’azione – sostanzialmente petitoria – da costoro proposta;

che i primi due mezzi di impugnazione appaiono inammissibili perché, pur denunciando vizi di violazione di legge, non individuano alcuna esplicita od implicita affermazione in diritto della sentenza gravata che si ponga in contrasto con le disposizioni di cui viene lamentata la violazione, ma censurano, in sostanza, del giudizio di fatto della corte di appello, là dove i fatti idonei a manifestare il possesso ad usucapionem degli attori sono stati motivatamente ritenuti provati;

che le suddette doglianze si risolvono in una sollecitazione al riesame del merito, evidentemente inammissibile perché il giudizio di fatto espresso dalla corte territoriale non è censurabile in sede di legittimità se non con il mezzo, e nei limiti, di cui al vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

che con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per la nullità dalla sentenza di primo grado primo grado conseguente:

a) al contrasto insanabile tra i diversi capi del relativo dispositivo;

b) alla mancanza, nelle copie conformi della sentenza di primo grado, degli estremi della relativa pubblicazione, a norma dell’art. 133 c.p.c.;

che anche tale mezzo va giudicato inammissibile, perché le censure attingono la sentenza di primo grado (cfr. Cass. 15952/07).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi e altri accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a nonna dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA