Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20299 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. II, 04/10/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21199/2009 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DARDANELLI 21, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO Mauro,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 19870/2008 del TRIBUNALE di ROMA del

10.10.08, depositata il 28/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. Relatore PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che ha concluso per il rigetto del 1^ e del 2^ motivo del

ricorso e per l’accoglimento del 3^.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Il giudice di pace di Roma il 30 gennaio 2007 accoglieva un’opposizione a verbale di accertamento di infrazione stradale proposta contro il comune di Roma da M.A..

Riteneva che illegittimamente fosse stata omessa la contestazione immediata e che non fosse sufficiente a tal fine la motivazione contenuta nel verbale.

La sentenza disponeva “nulla sulle spese”.

Su appello dell’opponente, il tribunale di Roma con sentenza 28 ottobre 2008 riteneva esser stata disposta dal giudice di pace la compensazione delle spese, che confermava; compensava inoltre le spese del secondo grado.

M. ricorre per cassazione con tre motivi.

Il comune di Roma è rimasto intimato.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

2) Stando al ricorso, il giudice di pace ha ritenuto che la motivazione della omessa contestazione dell’infrazione era “astratta” e priva “di riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto” che avevano reso impossibile l’atto.

Il tribunale ha considerato che nel giudizio di primo grado fossero emersi giusti motivi, che erano idonei a legittimare la compensazione totale degli oneri processuali.

Li ha ravvisati nella “obbiettiva controvertibilità delle questioni di fatto e di diritto” riguardanti l’operato del verbalizzante, che aveva preferito non intralciare il traffico. Ha reputato che in sè le valutazioni rese dal verbalizzante non fossero “infondate o pretestuose” e che di conseguenza solo all’esito del giudizio si era potuto “sciogliere il contrasto di opinioni tra le parti”.

3) il ricorso denuncia con il primo motivo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si conclude con quesito di diritto che – premessa l’assenza di specifici motivi, della compensazione disposta dal giudice di primo grado – chiede alla Corte se concreta diniego di tutela giurisdizionale, da parte del giudice di appello, aver ravvisato ragioni sufficienti per disporre la compensazione.

Questo motivo è inammissibile. Esso esprime un mero interpello alla Corte di Cassazione sulla legittimità di una statuizione, la compensazione delle spese relativamente al giudizio di primo grado, che era astrattamente ammissibile e che può essere sindacata solo per vizio di motivazione.

In questo si deve risolvere la censura che lamenti ciò che il quesito (e il motivo) afferma, cioè che la decisione sia stata resa “in contrasto con la realtà dei fatti”.

4) Infondato è il secondo motivo, con il quale si lamenta nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., indicando in rubrica che vi sarebbe stata ultrapetizione, per avere il tribunale “fornito” senza esserne stato richiesto, una propria creativa interpretazione della legittimità e giustificazione della compensazione delle spese.

Il ricorrente postula qui che sarebbe stata “inventata” una motivazione della compensazione delle spese, con gli argomenti prima menzionati.

La censura non ha pregio, poichè il tribunale – una volta constatata l’assenza di motivazione chiara della compensazione delle spese, implicitamente ma inequivocabilmente disposta con la dicitura contenuta nel dispositivo reso dal giudice di pace aveva il preciso dovere di procedere a nuova decisione sul punto. Giova infatti ribadire che ai fini della compensazione delle spese, i giusti motivi – che, nei procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006, devono essere esplicitamente indicati in motivazione – possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d’ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l’esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del “devolutum”, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. 26083/10).

5) Va dunque esaminato il terzo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione delle stesse norme di cui al primo motivo. In relazione però al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., così riferendosi al vizio di motivazione.

Il ricorrente chiede se vi sia contraddittorietà e illogicità della motivazione del giudice di appello che abbia fatto ricorso a una “diversa (ed apodittica) interpretazione del verbale che avrebbe determinato un contrasto di interpretazioni sciolte solo all’esito del giudizio”.

La censura è infondata.

5.1) Il giudice di pace aveva ritenuto, sulla base di una sentenza di legittimità (Cass. 8837/05, che sfugge alla massimazione ufficiale), che la motivazione dell’omessa contestazione contenuta nel verbale fosse insufficiente, perchè, riferisce il ricorso, il verbalizzante aveva ivi riferito di averla omessa per “non intralciare il servizio di pubblico trasporto”.

Esattamente la sentenza impugnata fa riferimento alla “controvertibilità delle questioni di diritto” che formavano oggetto del contendere, giacchè l’interpretazione preferita dal primo giudice risulta contraddetta da più recente giurisprudenza (cfr.

Cass. 18071/07; e successivamente 16691/10; 27345/09; 27342/09;

27176/09; 22910/09; 14513/09).

Nè era precluso al tribunale, chiamato a ripercorrere la decisione di primo grado per valutare la sussistenza di giusti motivi, rilevare che in realtà la valutazione del verbalizzante sulla sussistenza del rischio di intralcio al traffico non era in sè “manifestamente infondata o pretestuosa” e che dunque fosse meritevole di considerazione, ai fini delle spese, la sanzione e la resistenza in giudizio.

Trattasi di valutazione appropriata e non illogica, se si considera la necessaria celerità dei tempi di decisione concessi agli agenti e la difficoltà per l’ente di ricostruire in sede di giudizio la situazione di fatto esistente.

Il tribunale ha quindi adeguatamente seppur sommariamente proceduto, attenendosi ai limiti consegnatigli dagli atti, all’obbligo di motivare sulla condanna o sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, che era specifico oggetto della decisione.

Mette conto precisare che ben diverso era il caso regolato da Cass. 8956/11, citata in memoria, nel quale il giudice di appello aveva compensato le spese previa valorizzazione di un fatto (esistenza agli atti di un documento) che non aveva formato oggetto di questione sollevata dalla difesa dell’ente e tantomeno di ricorso incidentale.

Aveva pertanto contraddetto, si legge, “il giudicato interno formatosi sull’accoglimento nel merito dell’opposizione”.

Non è qui ritualmente impugnata la compensazione delle spese del giudizio di appello.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso. Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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