Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20298 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 15/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9843-2017 proposto da:

A.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANO TRINCO;

– ricorrente –

contro

METALSISTEM GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore B.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA PELLEGRINI;

– controricorrente –

contro

A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 156/2016 del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata

il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Metalsistem Group S.p.A. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Rovereto A.M. e A.C. per sentir pronunciare la revoca ex art. 2901 c.c. dell’atto con il quale il primo aveva donato alla seconda in data 19/12/2013 la quota di 1/4 di piena proprietà dell’abitazione sita in (OMISSIS). L’attrice assunse che l’atto era stato perfezionato a soli 9 giorni dalla notifica dell’atto di precetto intimato a A.M. per la somma di Euro 1.167.772,98, di guisa che sussisteva la consapevolezza dell’intimato del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato alla creditrice e che era evidente il tentativo del convenuto di sottrarre all’esecuzione forzata la quota di proprietà del bene oggetto di donazione. Nel contraddittorio con A.M. che eccepiva l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, espletata CTU, il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 156/2016, dichiarò l’inefficacia dell’atto, condannando l’ A. alle spese del grado.

La Corte d’Appello di Trieste, adita dall’ A., con ordinanza del 17/1/2017, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall’appellata Metalsistem Group, ha dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis e 348 ter c.p.c., condannando l’appellante alle spese del grado.

Con ricorso del 27/3/2017 l’ A. propone ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la Metalsistem Group S.p.A.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata da parte resistente, la quale, richiamando il disposto dell’art. 348 c.p.c., comma 3, prevede che il termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, nel caso in cui sia pronunciata l’inammissibilità dell’appello, decorre quindi dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità.

La giurisprudenza di questa Corte si è espressa sul punto in più occasioni e si è consolidata in modo, per dir così granitico, statuendo che “è inammissibile, perchè tardivo, il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di primo grado, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3 oltre sessanta giorni dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 1” (Cass., 6-3, n. 10723 del 15/5/2014; Cass., 6-3, n. 13622 del 2/7/2015; Cass., 6-3, n. 15235 del 21/7/2015, Cass., 6-L n. 18024 dell’11/9/2015; Cass., 6-3 n. 18622 del 22/9/2016).

Nel casi: esame la comunicazione dell’ordinanza è avvenuta a mezzo biglietto cancelleria telematico in data 19/1/2017 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato, via pec, il 27/3/2017.

L’eccezione di tardività è dunque fondata ed il ricorso va dichiarato due inammissibile. L’inammissibilità del ricorso preclude l’esame dei motivi.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.000 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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