Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20298 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.23/08/2017),  n. 20298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25414-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5262/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/10/2010 R.G.N. 1697/08.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 26/10/2010 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 7/05/2007, ha accolto il ricorso di M.D., dichiarando nullo il termine apposto al contratto di lavoro intercorso con Poste Italiane dal 15/03/2004 al 31/05/2004, riconoscendo la sussistenza ab origine, in capo all’appellante, di un contratto a tempo indeterminato con la Società, e condannando quest’ultima a pagare le retribuzioni medio tempore maturate;

Che avverso tale sentenza Poste Italiane propone ricorso, affidato a quattro motivi di censura, mentre M.D. resta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che nel primo motivo parte ricorrente denuncia, oltre alla violazione delle norme sui requisiti dell’apposizione del termine al contratto di lavoro (D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1,4 e 5), altresì, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dall’erronea statuizione, da parte della sentenza di merito, circa il presunto difetto di genericità della cd. causale sostitutiva;

Che nella seconda censura, si contesta la contraddittorietà della motivazione là dove la sentenza gravata non ha ritenuto intervenuta per facta concludentia la risoluzione del contratto per effetto del mutuo consenso tra le parti in seguito alla scadenza del termine;

Che nella terza censura è dedotta la violazione ed erronea applicazione della disciplina della messa in mora, della risarcibilità delle prestazioni non corrisposte e della misura del risarcimento, in presenza di un aliunde perceptum;

Che nella quarta censura, concernente lo jus superveniens (cd. Collegato al lavoro – L. n. 183 del 2010), la parte ricorrente deduce che la sentenza gravata che ha condannato Poste Italiane alla corresponsione, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate medio tempore – avrebbe dovuto, invece, fare applicazione dell’art. 32 della predetta legge, regola speciale espressamente estesa a tutti i giudizi in corso, erogando agli appellanti l’indennità omnicomprensiva, compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità;

Che il primo motivo di censura è fondato e deve essere accolto, in quanto la sentenza gravata pretende di conferire, all’onere di specificazione delle ragioni di carattere sostitutivo gravanti sul datore (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2), un carattere di tassatività che si mostra maggiormente aderente alla logica di cui alla precedente L. n. 230 del 1962 che a quella del D.Lgs. n. 368 del 2001, il quale ha inteso ancorare le clausole di apposizione del termine a ragioni di carattere oggettivo, le quali, anche qualora dovessero prescindere dall’individuazione dei singoli lavoratori, si dimostrino in grado di mantenere comunque inalterata l’esigenza di specificazione, così come indicata dalla norma;

Che la sentenza gravata, scegliendo l’indicazione della causa dell’assenza e del nominativo del lavoratore sostituito, quali unici elementi capaci – nel caso in esame – di soddisfare l’obbligo della causale sostitutiva, non ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la quale ritiene che specifiche e particolareggiate esigenze possano essere fatte discendere, anche in via indiretta, da ulteriori elementi del contratto di lavoro e – per relationem – da altri eventuali scritti accessibili alle parti (Cass. n.2279/2010), dai quali ricavare criteri tali (quali assenza di personale alla data indicata nel contratto, mansioni, durata, luogo di applicazione) da far escludere sia l’eventualità di un ricorso fraudolento ai contratti flessibili sia il rischio di inattendibilità della ragione sostitutiva rappresentata;

Che il secondo motivo è infondato e va, pertanto, rigettato, in quanto difforme dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n.16339/2015), la quale sostiene che in assenza di altri elementi, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, sia irrilevante al fine di ritenere intervenuta la risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso, e che gravi sul datore di lavoro che eccepisca la risoluzione, l’onere di provare le circostanze dalle quali ricavare la volontà chiara e certa delle parti di voler porre definitivamente fine a ogni rapporto di lavoro, onere che, nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-argomentativi, non ha ritenuto essere stato assolto da parte di Poste Italiane;

Che il terzo e il quarto motivo di censura rimangono assorbiti;

Che pertanto, è accolto il primo motivo, rigettato il secondo, ritenuti assorbiti il terzo e il quarto motivo, e cassata la sentenza gravata in relazione al motivo accolto.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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