Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20297 del 31/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 20297 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 27163-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

GOLDEN ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
2018
2179

VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO FIORILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARCO MICCINESI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2010 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 20/09/2010;

Data pubblicazione: 31/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

RGN 27163/11

Rilevato in fatto
La CTR della Toscana, con sentenza depositata il 20.9.2010, ha
respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la
sentenza di primo grado della CTP di Firenze, che aveva accolto il
ricorso di Golden Italia s.r.l. avverso l’avviso di accertamento e

determinato ai sensi dell’art.62 sexies del d.l. n. 331/93.
La CTR ha affermato che l’avviso non era stato adeguatamente
motivato, non avendo dato conto delle ragioni per le quali erano state
disattese le contestazioni sollevate dalla contribuente in sede di
contraddittorio.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della
sentenza, affidato a due motivi, cui Golden Italia s.r.l. resiste con
controricorso.
Ritenuto in diritto
1.Con il primo motivo di ricorso l’amministrazione finanziaria
denunzia la violazione degli artt. 62 bis e 62 sexies,comma 3, del d.l.
n. 331/93 nonché degli artt. 10 della I. n.146/1998 e 42 del dPR n.
600/73 in relazione all’art. 360 n.3 cpc.
2.Con il secondo motivo denunzia l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360
n.5 c.p.c.
In entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente
in quanto connessi, la ricorrente deduce che la CTR avrebbe
erroneamente ritenuto non adeguatamente motivato l’avviso di
accertamento, nel quale si dava atto che la documentazione prodotta

liquidazione del maggior reddito ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2004,

RGN 27163/11

dalla contribuente non era sufficiente a superare la presunzione
introdotta dallo studio di settore.
3. Le censure non sono fondate.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte,in tema di

il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e
imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione
amministrativa, in specie quando si faccia riferimento ad una
elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle
approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario
adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo
così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla
concreta realtà economica dell’impresa. Ne consegue che la
motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo
dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche
sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese
le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio,
solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile
alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un
onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di
contenuto) a carico del contribuente. (Cass. nn. 30370/2017,
27822/2013, 11633/013).
La CTR si è pienamente attenuta a tali principi ed ha pertanto
correttamente effettuato una valutazione di inadeguatezza della
motivazione dell’atto impositivo, il quale non dava conto delle
specifiche deduzioni fornite da Golden e delle ragioni per le quali erano
state disattese ma, limitandosi ad affermare che la documentazione
prodotta dalla contribuente

“non era sufficiente”

a superare la

presunzione introdotta dallo studio di settore, non consentiva di

“accertamento standardizzato” mediante parametri o studi di settore,

RGN 27163/11

verificare se gli elementi sui quali si fondava detta presunzione fossero
gravi, precisi e concordanti, ovvero tali da porre a carico della società
l’onere della prova contraria.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, respinto.

dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al
pagamento delle spese processuali, che liquida in C 5000,00, oltre
rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.6.2018
Il residente

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA