Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20297 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 15/07/2021), n.20297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6700-2020 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI, 43/B, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANFRONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA SCAVETTA;

– ricorrente –

contro

M.E., ALLIANZ SUBALPINA SPA, HELVETIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2438/2019 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 13/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.L. proponeva appello avverso la sentenza numero 88 del 2016 con la quale il Giudice di Pace di Firenze aveva accertato la responsabilità esclusiva dello stesso appellante in relazione al sinistro stradale verificatosi in via (OMISSIS) località (OMISSIS) il (OMISSIS) tra il P. e l’autovettura condotta da M.E..

Il Giudice di Pace aveva anche dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda del M. nei confronti della Ass.ni Helvetia in quanto era stato già risarcito integralmente.

Il Tribunale di Firenze con la sentenza numero 2438 del 13 agosto 2019 ha confermato la decisione del Giudice di Pace. Ha accolto, invece, l’appello incidentale condannando il P. a rimborsare ad M.E. ed alla rispettiva compagnia assicuratrice le spese di lite conseguenti alla riassunzione del giudizio di primo grado.

3. Avverso tale pronuncia P.L. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – nullità della sentenza per errore, per motivazione logica ed apparente-ragionamento del giudice viziato da una assoluta mancanza di esame delle risultanze processuali nel loro insieme e illogica e antigiuridica valutazione di un elemento processuale esterno annullato totalmente in sede di appello – violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2054 c.c.”

Denuncia il ricorrente che il Tribunale di Firenze è partito da un ragionamento assolutamente illogico ed antigiuridico, valutando unicamente la pronuncia di una condanna penale, poi revocata ed annullata in sede di appella/dei testi B. e M..

Tale procedimento risulta viziato ed irrimediabilmente sbagliato perché mai avrebbe potuto costituire il presupposto di valutazione della genuinità delle disposizioni rese.

4.1 Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione. Il giudice dell’appello non ha accennato, nominato o preso in considerazione l’allegata sentenza del Tribunale penale di Firenze del dicembre 2015 emessa e pubblicata dopo che la causa di primo grado era stata trattenuta in decisione, e quindi legittimamente acquisita nel giudizio di appello. violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 115 e 116.

4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “l’erronea condanna alle spese di lite nei confronti della Helvetia Ass.ni – art. 360 c.p.c., n. 3 -“. Lamenta che la compagnia assicurazioni è rimasta parte passiva, e si è attivata nel giudizio di appello solo per promuovere appello incidentale per questioni strettamente a lei connesse, ma senza che ciò possa costituire circostanza rilevante e con nesso eziologico con la decisione adottata dal giudice dell’appello che qui viene censurata.

5. I tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, sono inammissibili in quanto le censure avanzate dal ricorrente si sostanziano in una rivalutazione delle circostanze di fatto non suscettibili di essere oggetto di esame in questa sede.

Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne’ il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga

Ma lo sono anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, si rileva ad abundantiam.

E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

Infatti il ricorso fa riferimento ad una sentenza del Tribunale penale di Firenze senza indicare dove è stata prodotta nel processo di Appello.

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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