Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20296 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20296 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.27328/2012 R.G. proposto da
Lauro Gennaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste e Guglielmo
Cantillo, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma al Lungotevere dell
Mellini n.19;

– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata ,
ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, dall’Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio legale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

intimataavverso la sentenza n.418/12/11 della Commissione Tributaria Regionale
della Campania, depositata il 24/10/2011 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2018 dal
Consigliere dott.ssa Andreina GiudicepietrQ;

1

Data pubblicazione: 31/07/2018

RILEVATO CHE:
1. Lauro Gennaro ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate
per la cassazione della sentenza n.418/12/11 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, depositata il 24/10/2011 e non notificata, che ha
rigettato l’appello del contribuente, in controversia concernente

relative all’anno d’imposta 2005;
3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 giugno
2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il
primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168,
conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
4. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate si è costituita solo ai fini
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
5. il ricorrente ha depositato memorie;

CONSIDERATO CHE:
1.1. il ricorrente, con memoria dell’8/5/2018, facendo presente di avere
presentato il 20/4/2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata,

ex art. 6 del d.l. n. 193/16, convertito dalla legge n. 225/16, con ciò
dichiarando di voler rinunciare al giudizio pendente, seguita dal pagamento
dell’intero importo determinato dall’Equitalia S.p.A. con il versamento delle
rate entro i termini di scadenza, ha chiesto alla Corte di “disporre
l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite”;
1.2. anche in assenza di documentazione attestante l’avvenuta formale
rinuncia al ricorso è possibile evincere che sia venuto meno l’interesse a
coltivare il ricorso da parte del ricorrente;
va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse del ricorrente;
1.3. nulla deve disporsi in ordine alle spese, che rimangono a carico del
ricorrente, non avendo svolto alcuna attività difensiva l’Agenzia delle
Entrate;

P.Q.M.

2

l’impugnativa dell’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed ADD. Reg.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il giorno 14 giugno 2018.

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