Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20296 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.23/08/2017),  n. 20296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24229-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

TALLADIRA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ROSARIO

BONGARZONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7449/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2010 R.G.N. 5568/08.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 11 ottobre 2010, la Corte d’appello di Roma dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con P.M. dal 2 maggio al 30 giugno 2002, la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2 maggio 2002 e condannava la società datrice al pagamento, in favore della lavoratrice a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora del 23 luglio 2004 nei limiti di un triennio dalla cessazione del rapporto di lavoro, oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece respinto le domande della lavoratrice;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso con tre motivi, cui resiste la lavoratrice con controricorso;

che la lavoratrice ha depositato verbale di conciliazione sindacale in data 19 settembre 2012 (successiva a quella di notificazione del ricorso) dal quale risulta l’amichevole e definitiva conciliazione di ogni controversia tra le parti, per rinuncia della lavoratrice, accettata da Poste Italiane s.p.a. agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, “con la conseguenza che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale, mentre – in caso contrario – non si darà corso all’attivazione di successivi gravami”;

che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese compensate interamente tra le parti.

PQM

 

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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