Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20296 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. III, 04/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 04/10/2011), n.20296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11380/2009 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), nella qualità di

incorporante la S.p.A. SASA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI, in persona

del suo procuratore Dott. D.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5 – PAL A, presso lo studio

dell’avvocato DE MARTINO Simone, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GOLDA CARLO, GHELARDI MARCELLO giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

AEROCLUB UGO CAPITANIO (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tempore e legale rappresentante sig. B.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UDINE, 5, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA ROSSINI, rappresentato e difeso dall’avvocato SCHETTINI Mario,

giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 360/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 03/10/2008; R.G.N. 107/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato SIMONE DE MARTINO;

udito l’Avvocato IVAN INCARDONA per delega Avvocato MARIO SCHETTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto che:

1.1. la Milano assicurazioni spa (quale incorporante la SASA assicurazioni riassicurazioni) ricorre – affidandosi a quattro motivi – per la cassazione della sentenza n. 360/08 della Corte di Appello di Trieste, pubbl. il 3.10.08, con la quale è stata confermata la condanna in primo grado resa dal Tribunale di quel capoluogo, in favore dell’attore Aeroclub U. Capitanio di (OMISSIS), al pagamento di un indennizzo assicurativo di Euro 104.205,80 (oltre accessori) per i danni ad un aeromobile di proprietà di quest’ultimo, verificatisi in data 27.7.03 durante la fase di atterraggio all’aeroporto di (OMISSIS), per la mancata fuoriuscita di un carrello;

1.2. in particolare, la Corte territoriale ha ascritto il danno alla condotta del pilota, che non aveva azionato il sistema manuale di estrazione del carrello nonostante l’avaria di quello elettrico, così escludendo efficacia causale nella produzione del danno alla condotta dell’assicurato, consistente nell’avere consentito il volo del velivolo benchè affetto da detta avaria;

1.3. resiste con controricorso l’Aeroclub U. Capitanio di Vicenza; e, comparse entrambe le parti alla pubblica udienza del 21 settembre 2011, il collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va rilevato in diritto che:

2.1. la ricorrente impugna la gravata sentenza:

2.1.1. con un primo motivo, di vizio di motivazione “e/o violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.” in relazione all’art. 8 delle condizioni particolari di polizza; che conclude con il seguente unitario quesito: sancire che per effetto dell’art. 1362 c.c., comma 1, e/o art. 1363 cod. civ. – allorquando in un contratto di assicurazione le parti hanno determinato con separate clausole i rischi posti a carico dell’assicuratore e le condizioni di operatività della garanzia l’indennizzabilità del sinistro deve essere valutata alla luce di tutte tali clausole fatte oggetto di un’interpretazione logica complessiva;

2.1.2. con un secondo motivo, di vizio di motivazione “e/o violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.” in relazione all’art. 2 lett. b) delle condizioni generali di polizza;

che conclude con il seguente unitario quesito: sancire che per effetto del disposto dell’art. 1362 c.c., comma 1, e/o art. 1363 cod. civ..

allorquando operata dalle parti di un contratto di assicurazione mediante più clausole delle quali una o più descriventi dei rischi e altre delimitanti gli stessi sotto il profilo spaziale e/o temporale e/o causale l’individuazione dei rischi posti a carico dell’assicuratore deve essere effettuata mediante un’interpretazione letterale logica e complessiva di tutte tali clausole;

2.1.3. con un terzo motivo, di vizio di motivazione “e/o violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.” in relazione all’art. 7 delle condizioni particolari di polizza; che conclude con il seguente unitario quesito: sancire che per effetto del disposto degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., le singole clausole di un contratto devono essere interpretate tenendo conto – in primo luogo ancorchè non esclusivamente – del senso letterale di tutte le parole di cui consta il relativo testo e, allorquando questo sia articolato in due o più proposizioni, interpretando ognuna di queste per mezzo dell’altra o delle altre;

2.1.4. con un quarto motivo, di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, comma primo, cod. civ. in relazione all’art. 7 delle condizioni particolari di polizza; che conclude con il seguente quesito: sancire che per effetto del disposto del primo comma dell’art. 2697 cod. civ. – qualora un contratto di assicurazione contro uno o più rischi determinati contempli specifiche esclusioni della garanzia assicurativa relativamente a tali rischi o a taluno/i di essi – l’assicurato, che voglia veder accolta la pretesa domanda avente ad oggetto l’indennizzo del danno subito, deve provare altresì la non ricorrenza nel caso di specie di alcuna di dette esclusioni;

2.2. con il controricorso l’Aeroclub Ugo Capitanio di (OMISSIS) contesta nel merito i motivi posti da controparte a fondamento del ricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilità od il rigetto;

2.3. che il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo:

2.3.1. per carenza dei quesiti o momenti di riepilogo delle doglianze di vizio di motivazione, proposte oltretutto in modo cumulativo con la violazione di legge nei motivi primo, secondo e terzo; ed infatti:

– il quesito è imposto anche per tale tipologia di motivo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) dall’art. 366-bis c.p.c. (come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, applicabile – in virtù del comma 2 dell’art. 27 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della medesima legge);

– per il vizio di motivazione la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che il quesito indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. 30 dicembre 2009, n. 27680): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002);

può poi qualificarsi ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, ma alla imprescindibile condizione che lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770);

– nel caso di specie, per i motivi primo, secondo e terzo i quesiti formulati si soffermano soltanto sui profili di violazione di legge e pertanto risultano inammissibili le doglianze di vizio di motivazione;

2.3.2. per assoluta inidoneità dei quesiti relativi ai profili di violazione di legge; infatti, i quesiti:

– non devono risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un., 11 marzo 2008, n. 6420);

– devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

– sono pertanto tali da comportare l’inammissibilità del motivo nel caso in cui manchi anche una sola delle suddette indicazioni (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339);

– nel caso di specie, essi si risolvono in una serie di astratte affermazioni di principi generali, pertanto inidonee ad essere applicate alle peculiarità della fattispecie, completamente tralasciate nella formulazione, nonchè a dar conto delle diverse regulae iuris che si assumono sbagliate e che sarebbero state invece erroneamente applicate nella gravata sentenza.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue La condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Milano ass.ni spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore dell’Aeroclub Ugo Capitanio di (OMISSIS), in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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