Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20295 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 15/04/2019, dep. 26/07/2019), n.20295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25387-2017 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA

VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA VALDES;

– ricorrente –

contro

SC.TH., titolare della Ditta individuale AS COSTRUZIONI,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI, 117, presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLA NANNA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC COOP A RL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 205/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha chiesto

la declaratoria di parziale inammissibilità e nel resto per il

rigetto del ricorso proposto da S.L..

Fatto

RITENUTO

che:

1. S.L. ricorre, affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, da lui avanzata nei confronti di Sc.Th., titolare dell’impresa edile AS Costruzioni, alla quale aveva commissionato lavori di edificazione di una mansarda nell’immobile di sua proprietà, durante i quali si erano verificati allagamenti che avevano danneggiato in vario modo la struttura.

2. L’intimato ha resistito con controricorso e memoria.

3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2700,2702 e 2712 c.c. in materia di valutazione delle prove.

1.1.Assume che la Corte aveva errato nel ritenere che, ex art. 1218 c.c., non erano stati provati i fatti posti a fondamento della domanda, in quanto non era stata considerata come prova legale la parte percipiente della CTU, redatta da un pubblico ufficiale; contesta, inoltre, che i giudici d’appello non avevano assegnato all'”accettazione della relazione di perizia del 6.8.2013″ il valore di ricognizione di debito.

1.2. Il motivo è inammissibile.

La Corte ha diffusamente argomentato su entrambe le questioni prospettate (cfr pag. 6 e 7 della sentenza impugnata) seguendo un percorso argomentativo con il quale da conto di aver esaminato la perizia e la sottoscrizione dello Sc..

La plausibile interpretazione, fondata su argomentazioni logiche e coerenti, risulta incensurabile, e le critiche prospettate mascherano una richiesta di rivalutazione di merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. 8758/2017 e Cass. 18721/2018).

2. Con il secondo motivo, il S. denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 134c.p.c. e art. 194 c.p.c., comma 2 in materia di CTU: lamenta che la Corte non aveva disposto il rinnovo della CTU, e non aveva argomentato nè in ordine al rigetto della relativa istanza, specificamente formulata, nè in relazione all’adesione alle conclusioni dell’ausiliare che erano state acriticamente recepite.

2.1. Il motivo è infondato perchè il rigetto della richiesta istruttoria di rinnovo dell’accertamento peritale è motivato in modo congruo e sufficiente (cfr. pag. 8, terzo cpv della sentenza impugnata).

2.3. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d’ufficio – che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche – è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dall’obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta. Ne consegue che il giudice che non disponga la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione – suscettibile di sindacato in sede di legittimità – di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l’istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato.” (cfr. Cass. 88/2004; Cass. 17399/2015; Cass. 7472/2017).

2.4. Nel caso in esame l’avvenuto espletamento di una istruzione tecnica preventiva, istituzionalmente finalizzata ad anticipare l’accertamento necessario per la definizione della causa, rende l’obbligo di motivazione meno rigoroso ed inverte l’onere della allegazione e prova a carico del richiedente circa la rilevanza di un ulteriore approfondimento, onere che, nel caso in esame, non risulta sia stato assolto.

3. Con il terzo motivo, ancora, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702,1667,1218 e 1460 c.c.in materia di responsabilità del debitore nel contratto d’appalto.

3.1. Lamenta che la Corte aveva ritenuto che il mancato compimento dei lavori ed il ritardo nella consegna non erano stati oggetto delle domande di primo grado, mostrando di non aver esaminato le memorie di cui all’art. 183 c.p.c. e le repliche alle comparse conclusionali.

3.2. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della pronuncia, che respingendo il quinto motivo di gravame, ha statuito che si trattava di domanda nuova.

3.3. L’imprecisione contenuta nell’affermazione secondo cui la pretesa sarebbe stata avanzata “per la prima volta in appello” (cfr. pag. 10, ultimo cpv della sentenza impougnata) non ridonda sulla correttezza della decisione, in quanto i fatti dedotti sono stati ritenuti, con valutazione insindacabile in questa sede, diversi da quelli posti a base dell’originaria pretesa: essi (pertanto non potevano essere introdotti nelle memorie istruttorie di cui al primo termine dell’art. 183 c.p.c., comma 6, nelle quali la domanda già proposta si può soltanto modificare od integrare.

Per il resto, in ordine alla denunciata violazione degli artt. 1667,1218 e 1460 c.c., la Corte territoriale ha reso una motivazione congrua e logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. pag. 10 della sentenza).

4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2004, artt. 1 e 6 in relazione alla condanna alle spese processuali.

4.1. Il ricorrente prospetta due rilievi, contestando:

a. la condanna alle spese anche nei confronti della compagnia di assicurazione chiamata in garanzia dalla parte convenuta e la violazione del principio di proporzionalità, visto che era stato posto a carico “di ciascuna parte appellata” il medesimo importo in violazione dell’art. 97 c.p.c.;

b. la misura dell’importo determinato: il ricorrente assume che risultava violato il D.M. n. 127 del 2004, contenente il tariffario forense in vigore fino all’anno 2014).

4.2. Il motivo è complessivamente infondato.

Quanto al primo rilievo, questa Corte ha affermato il principio, correttamente applicato dalla Corte territoriale secondo il quale “le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d’ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell’attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio.” (cfr. Cass. 7674/2008; Cass. 23552/2011; Cass. 2492/2016).

E, tanto premesso, la denunciata violazione dell’art. 97 c.p.c. è generica e priva di autosufficienza non specificando quale sarebbe la proporzione violata, visto che la posizione di garanzia della compagnia di assicurazione vale a tutelare il medesimo interesse della parte garantita.

4.3. In relazione alla seconda critica, il Collegio osserva che la censura sembra riferita sia alla pronuncia di primo grado che a quella d’appello, in quando il ricorrente contesta la liquidazione delle spese processuali effettuate nella sentenza impugnata, “anche nella parte in cui ha confermato quella disposta dalla sentenza di primo grado per le spese relative al giudizio di prime cure” (cfr. pag. 17 secondo cpv del ricorso).

4.4. Tanto premesso, la doglianza relativa al primo grado deve ritenersi inammissibile per mancanza di autosufficienza, visto che il ricorrente non ha riportato il correlativo motivo prospettato nel giudizio di appello.

4.5. La critica riferita alla sentenza impugnata, invece, è manifestamente infondata, in quanto, ratione temporis, doveva essere applicato il DM 55/2014, al quale era necessario riferirsi per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. art. 28 cit. decreto), come correttamente statuito dalla Corte territoriale.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 15 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

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