Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20295 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.23/08/2017),  n. 20295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24057-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

VICINANZA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUCIA BARSACCHI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1186/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/10/2010 R.G.N. 1995/2007.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 1186/2010, depositata l’8 ottobre 2010, la Corte di appello di Firenze ha respinto il gravame di Poste Italiane S.p.A. e confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato con A.S. “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, del per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito, presso l’UR di Grosseto, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 15/3/2004 al 31/5/2004”;

che la Corte di appello, escluso che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso, ha rilevato, a sostegno della propria decisione, come la causale dovesse ritenersi generica “in quanto priva dei minimi elementi richiesti dalla legge a garanzia della trasparenza, della veridicità e della immodificabilità delle ragioni sostitutive”, in particolare difettando in essa il nominativo dei lavoratori sostituiti, così come ogni riferimento alle ragioni dell’assenza ed anche, per la previsione espressa di un’estinzione anticipata nel caso di rientro del personale assente, l’indicazione della effettiva e presumibile durata del rapporto a termine (cfr. sentenza impugnata, pp. 2-3);

– che nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.p.A. Poste Italiane con sette motivi, assistiti da memoria;

che il lavoratore ha resistito con controricorso;

osservato che è infondato, e deve essere respinto, il primo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ., nonchè vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e nullità del procedimento, per avere la Corte di merito, nel respingere l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, trascurato di attribuire rilevanza a comportamenti indicativi di disinteresse alla prosecuzione del rapporto e, in particolare, di attribuire rilevanza, a tal fine, all’assenza di contestazioni, da parte del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto e all’avvenuta percezione del t.f.r., unitamente al lungo lasso di tempo (1 anno) trascorso prima della proposizione del ricorso giudiziale;

che, infatti, deve essere ribadito il principio di diritto, per il quale “nel giudizio instaurato per la dichiarazione di nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro a tempo determinato, affinchè possa configurarsi la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, che costituisce pur sempre una manifestazione di volontà negoziale, anche se tacita, è necessaria una chiara e certa volontà consensuale di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, mentre non è sufficiente un atteggiamento meramente remissivo del lavoratore, che non può essere inteso come acquiescenza se finalizzato a favorire una nuova chiamata o addirittura una possibile stabilizzazione” (Cass. n. 20704/2015); e altresì ribadito il principio, secondo il quale il mero fatto della percezione del t.f.r. è inidoneo a costituire indizio grave e preciso della volontà di porre definitivamente termine al rapporto (Cass. n. 8604/2017), in quanto tale accettazione risponde ad esigenze di sostentamento del lavoratore e del suo nucleo familiare;

che, d’altra parte, la Corte ha accertato, e posto in rilievo, nel respingere l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, come l’ A. “già nell’aprile 2005” (e cioè nel contenuto periodo di meno di un anno dalla cessazione del rapporto, avvenuta il 31/5/2004) ebbe a richiedere il tentativo obbligatorio di conciliazione alla competente autorità amministrativa (cfr. sentenza, p. 6), così motivatamente escludendo, nel caso di specie, anche il decorso di un significativo lasso temporale;

che è invece fondato, e deve essere accolto, il secondo motivo di ricorso, con il quale la società, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e nullità del procedimento, censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, nelle situazioni aziendali complesse, la specificità della ragione giustificatrice dell’assunzione può essere desunta anche da elementi sufficientemente individuati e oggettivi ricavabili (come nella specie) dalle indicazioni contenute nel contratto individuale di lavoro;

che, infatti, è consolidato l’orientamento, secondo il quale “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (cfr. Cass. n. 1576/2010 e successive numerose conformi);

– che restano assorbiti gli altri motivi di ricorso, con i quali la società denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione alla Direttiva 99/70/CE, non avendo la normativa nazionale di attuazione determinato arretramenti delle tutele dei lavoratori a termine (3^); la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, dell’art. 1419 cod. civ., del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte, pur in presenza di termine essenziale, ritenuto la nullità della sola clausola e non anche dell’intero contratto (4^); la violazione o falsa applicazione degli artt. 414 e 420 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte confermato la sentenza di primo grado anche nel capo relativo alle conseguenze economiche della ritenuta nullità del termine, pur in difetto di qualunque allegazione e prova da parte del lavoratore (5^); la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 210 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ., per non avere la Corte ammesso i mezzi istruttori richiesti dalla società a sostegno dell’eccezione di aliunde perceptum (6^); il contrasto delle norme di diritto applicate nelle fasi di merito in materia di conseguenze economiche con la disciplina sopravvenuta di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 (7^);

ritenuto conclusivamente che – respinto il primo motivo – l’impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1186/2010 deve essere cassata in relazione al secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio di diritto richiamato.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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