Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20294 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20294 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.20623/2012 R.G. proposto da
Salvatore Enna, rappresentato e difeso dall’avv. Wladimiro Manzione ed
elettivamente domiciliato in Roma alla via Crescenzio n.9, presso l’avv.
Emiliano Amato;

– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

controricorrente-

avverso la sentenza n.32/9/12 della Commissione Tributaria Regionale
della Campania, sezione distaccata di Salerno, emessa il 23/11/2011,
depositata il 26/1/2012 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2018 dal
Consigliere dott.ssa Andreina Giudicepietro;

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Data pubblicazione: 31/07/2018

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RILEVATO CHE:
1. Salvatore Enna, colonnello dell’Esercito Italiano in pensione, ricorre
con due motivi contro l’ Agenzia delle Entrate per la cassazione della
Commissione Tributaria Regionale della

Campania, sezione distaccata di Salerno, emessa il 23/11/2011, depositata
il 26/1/2012

e non notificata che, in controversia concernente

l’impugnativa del silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso della tassazione
IRPEF sul trattamento pensionistico privilegiato, per invalidità permanente a
causa del servizio prestato, ha rigettato l’appello del contribuente,
sostenendo la natura reddituale di retribuzione differita dell’aumento del
trattamento pensionistico ed il carattere eccezionale della norma di
esenzione di cui all’art.34 D.P.R. n.601/73, non potendosi assimilare alla
pensione ordinaria privilegiata quella dei militari di leva, oggetto della
sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1989;
secondo il ricorrente la quota di privilegio, essendo correlata alla
menomazione permanente dell’integrità fisica, sarebbe da ritenere esente
da imposizione ai fini Irpef;
2. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate si è costituita con
controricorso;
3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del
14/6/2018 ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc.
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016,
n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
4. il ricorrente ha depositato memorie;

CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 34 D.P.R. n.601/73, 67 D.P.R. n.1092/73, 6 D.P.R.
n. 917/86, 46 D.P.R. n. 302/86, 68 D.P.R. n. 3/57, 50 D.P.R. n. 686/57, 1
L. n.9/80, 1223 c.c.;

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sentenza n.32/9/12 della

secondo il ricorrente, gli importi corrisposti a titolo di invalidità
permanente non rientrano nella tipologia dei redditi da lavoro e di
conseguenza non sono tassabili con la ritenuta Irpef, secondo il principio
desumibile daWart.6 D.P.R. n.917/86;
inoltre, il ricorrente sostiene che la cd. “quota di privilegio” avrebbe
natura risarcitoria e, come tale, non sarebbe soggetta a tassazione, come si

1.2. il motivo è infondato;
1.3. invero, “l’intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie, ivi
compreso il cosiddetto aumento previsto dall’art. 67 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, è soggetto ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non
sono comprese tra i redditi indicati dall’art. 34 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, e non possono essere assimilate – attesa la natura
eccezionale dei casi di esenzione – alle pensioni di guerra o alle pensioni per
invalidità contratta nel servizio militare di leva (sentenza n. 387 del 1989
della Corte costituzionale). Né, in senso contrario, ha rilievo l’eventuale
componente risarcitoria dei suddetti emolumenti, che non incide sulla loro
natura di retribuzione differita di prestazioni lavorative” (Cass. sent. n.
11010/2014; n.25293/2014; n.8189/2016);
secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, le pensioni
privilegiate ordinarie non possono considerarsi esenti da imposizione fiscale
diretta, in quanto non comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, art. 24 non potendosi assimilare – in considerazione della
natura eccezionale dei casi di esenzione – alle pensioni di guerra, ne’ alle
pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva, secondo la
rilettura della Corte Costituzionale nella sentenza n. 387 dell’Il luglio 1989,
pronuncia che costituisce un fondamentale pilastro dell’interpretazione
accolta dalla giurisprudenza di questa Corte;
nè assume alcun rilievo la considerazione dell’eventuale componente
risarcitoria degli emolumenti in questione, in quanto ne resta ferma la
natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro (cfr. Cass.
n. 2104/89, 6313/94, 10870/00, 17896/02; Cass. n. 28735/2005 e Cass. n.
27938/2009);

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desume dall’art. 1 L. n.9/80;

si è più specificamente ritenuto che l’intero ammontare, ivi compreso il
c.d. aumento del decimo previsto dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67 delle
pensioni privilegiate ordinarie, è soggetto ad imposizione fiscale diretta, in
quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, art. 34, non potendosi assimilare – in ragione della natura
eccezionale dei casi di esenzione – alle pensioni di guerra, ne’ alle pensioni

1989 della Corte costituzionale);
2.1. con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’omessa motivazione
su fatti decisivi , in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.;
2.2. in particolare, il ricorrente si duole inammissibilmente di un’errata
interpretazione da parte del giudice di appello delle sentenze della Corte
Costituzionale in materia di pensioni privilegiate, introducendo una censura
riguardante la motivazione in diritto;
3.1. il ricorso va pertanto rigettato;
3.2. il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore
dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, come
liquidate in dispositivo;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il giorno 14 giugno 2018.

per invalidità contratta nel servizio militare di leva (sentenza n. 387 del

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