Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20294 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. III, 04/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 04/10/2011), n.20294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24460/2008 proposto da:

EURO LLOYD ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

COATTA AMMINISTRATIVA in persona del suo Commissario Liquidatore Avv.

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOVETTO FRANCESCO con studio in NAPOLI, VIA GIORDANO

BRUNO 163 giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS S.P.A. (già denominata GEST LINE S.P.A.)

078443060638 in persona del Sig. S.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO FERMI 80, presso lo

studio dell’avvocato PESCE SALVATORE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SPARANO ERNESTO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

BANCO NAPOLI S.P.A.;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 7158/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 18/06/2008, R.G.N, 42554/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del.

21/09/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. La spa Euro Lloyd Assicurazioni e Riassicurazioni in l.c.a.

ricorre – affidandosi a due motivi – per la cassazione della sentenza n. 7158/08 del Tribunale di Napoli, pubbl. il 18.6,08, con la quale è stata dichiarata inammissibile – in applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, – la sua opposizione, dispiegata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso lo speciale pignoramento di denaro, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 bis, operato dalla Gest Line spa (poi Equitalia Polis spa) mediante ordine al terzo pignorato Sanpaolo Banco di Napoli di pagare la somma di Euro 408.559,83 direttamente ad esso agente di riscossione.

1.2. Degli intimati deposita controricorso l’Equitalia Polis e la causa, non comparendo le parti, è discussa alla pubblica udienza del 21.9.11.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La ricorrente impugna la gravata sentenza:

2.1. con un primo motivo (rubricato “violazione dell’art. 615 c.p.c. -, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 57, 72 bis e 87, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, nonchè della L. Fall., artt. 51, 52 e 201, – motivazione erronea e contraddittoria nonchè omesso esame di punto decisivo -in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), che conclude con il seguente quesito: atteso che per il richiamo alla L. Fall., art. 51, fatto dall’art. 201 stesso codice, anche per le liquidazioni coatte amministrative sussiste, salvo diversa disposizione di legge, il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari, dica questa Ecc.ma Corte se l’opposizione spiegata da un Commissario Liquidatore avverso un pignoramento di beni compresi nella liquidazione coatta amministrativa, ancorchè questo venga effettuato a termini del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 bis, incorra o meno nella sanzione di inammissibilità prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 51;

2.2. con. un secondo motivo (rubricato “violazione degli stessi articoli di cui al primo motivo, nonchè dell’art. 2907 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, o del D.Lgt.

n. 546 del 1992, art. 19”), che conclude con il seguente quesito:

atteso che il “pignoramento dei crediti verso terzi” di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 bis, risulta escluso dal novero degli atti impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie quali elencati nel D.Lgt. 31 dicembre 1992, art. 19, comma 1, (come modificato, prima, con il D.L. 4 gennaio 2006, n. 223, art. 26 quinquies, e, poi, in sede di conversione di detto D.L. con L. 4 agosto 2006, n. 248), dica questa Ecc.ma Corte se, avverso l’esecuzione di detto pignoramento, sia dato o meno al presunto debitore il rimedio di cui all’art. 615 c.p.c., comma 2″.

3. Dal canto suo, in via preliminare l’Equitalia Polis spa eccepisce la carenza di interesse ad impugnare la sentenza di primo grado, sostenendo di avere essa, in difetto di qualsivoglia pagamento da parte del terzo pignorato, rinunciato al pignoramento con atto anteriore alla prima udienza; ma non manca di contestare nel merito e partitamente le argomentazioni avversarie.

4. Quanto alla preliminare eccezione di carenza di interesse, va rilevato che non risulta, dal tenore letterale del controricorso e quindi in violazione del principio della sua autosufficienza, il contenuto e la sede processuale dell’atto di rinuncia e degli atti del processo esecutivo cui si riferisce l’opposizione poi definita con la sentenza oggi impugnata, nè di quelli del giudizio di opposizione (concluso con la sentenza qui gravata) in cui la relativa circostanza sarebbe stata fatta valere: la relativa eccezione, in difetto di valida e rituale documentazione e non rilevando – per la necessaria formalità degli atti introduttivi del giudizio di cassazione, posta a presidio di superiori ed inderogabili pubblicistici interessi – la pacificità della circostanza, non può che essere qui disattesa; del resto, per difetto di prova sulla rituale deduzione della medesima nel giudizio di opposizione, la stessa non può validamente essere presa ad alcun fine in ulteriore considerazione nel prosieguo.

5. Ciò posto, va osservato che:

5.1. la speciale forma di pignoramento in esame è prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 bis: si tratta di un articolo dapprima aggiunto nel testo di tale decreto presidenziale dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, comma 14, lett. b), convertito, con modificazioni, in L. 2 dicembre 2005, n. 248, a sua volta modificato dal comma 6, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2006, n. 286; ed in forza di tale norma, “… l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede”, prevedendo che, in caso di inottemperanza all’ordine di pagamento entro le scadenze ivi indicate (quindici giorni dalla data di notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, ovvero alle rispettive scadenze, per le restanti somme), si procederà, “previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”;

5.2. tale forma di pignoramento ha sostanzialmente – e se non altro allo stato – superato anche il vaglio di conformità alla Carta fondamentale, avendo, sia pure incidenter tantum e nel contesto di una pronuncia di inammissibilità, la Corte costituzionale (con ordinanza 28 novembre 2008, n. 393, in G.U. n. 50 del 3 dicembre 2008) rilevato che la facoltà di scelta del concessionario tra “due modalità di esecuzione forzata presso terzi” (così avallando l’interpretazione dell’istituto quale specie dell’espropriazione di tal fatta) non crea nè una lesione del diritto di difesa dell’opponente nè una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perchè questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all’utilizzo dell’una o dell’altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, sia perchè non sussiste “un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali”;

5.3. pertanto, si tratta di un’autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale: quest’ultimo (Cass. 19 luglio 2005, n. 15201) ha vìa via perso l’originaria connotazione di procedimento misto, cioè articolato su di una prima fase più marcatamente amministrativa e quasi in sede di autotutela, per acquistare quella di una esecuzione forzata caratterizzata dall’estensione dei poteri di iniziativa del creditore procedente, a sua volta giustificata dalla particolare natura del credito; e tale estensione giustifica un’organizzazione del controllo giurisdizionale sull’esecuzione esattoriale del tutto peculiare, attesa la preminenza dell’esigenza di assicurare la continuità e regolarità della riscossione delle entrate tributarie, che ha potuto giustificare sul piano costituzionale la configurazione di limiti alla soggezione degli atti dell’esattore al sindacato del giudice ordinario, limiti peraltro bilanciati, tra l’altro, dalla previsione di diversi meccanismi di controllo;

5.4. in particolare, la speciale forma espropriativa in esame si articola testualmente – secondo quanto espressamente sancisce la disposizione dell’art. 12 bis già richiamato – nella sostituzione, nella struttura del “pignoramento” (e quindi del pignoramento presso terzi di cui all’art. 543 c.p.c.), della citazione a comparire (o, dopo la riforma del 2006, dell’invito a rendere per raccomandata la dichiarazione, nei casi in cui è consentito) con l’ordine di pagamento diretto;

5.5. l’intervento del giudice, con il ripristino delle forme ordinarie, è previsto esclusivamente in ipotesi di inottemperanza del terzo all’ordine di pagamento diretto: in tal caso si procede, previa citazione del debitore e del terzo intimato, secondo le norme del codice di procedura civile; in sostanza, restato inane il tentativo di conseguire direttamente o in via spontanea o bonaria il pagamento diretto da parte del terzo, l’esattore non ha altra scelta che quella di dar corso ad un’ ordinaria forma di pignoramento presso terzi, con la notificazione dello speciale atto di citazione previsto dall’art. 543 c.p.c.;

5.6. il modello procedimentale in esame può ricostruirsi allora – soprattutto per l’univoca definizione di “pignoramento” impressa al suo atto iniziale dal dato normativo testuale – come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata da quell’espansione dei poteri dell’esattore tipica delle esecuzioni affidate a quest’ultimo e da una deroga, consistente nella sostituzione della citazione a comparire (o a rendere dichiarazione) con l’ordine stesso; e caratterizzata da ciò, che, ove per qualunque motivo non abbia effetto l’ordine di pagamento diretto perchè quest’ultimo non segue, la relativa fase parentetica si chiude e riprende il suo svolgimento l’ordinario procedimento espropriativo, tanto da proseguire, con lo snodo della rinnovazione della citazione ai sensi dell’art. 543 c.p.c., stavolta in piena aderenza agli schemi del codice di rito, nelle forme di quest’ultimo (e quindi con la citazione a comparire o, ricorrendone i presupposti, con l’invito a rendere la dichiarazione nei casi di cui all’ultima parte del n. 4, del comma 2, della richiamata disposizione dell’art. 543 c.p.c., introdotta con la riforma del 2006) : a tanto dovendo riferirsi il richiamo (contenuto nel capoverso del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72, richiamato dal capoverso dell’art. 12 bis) alla previa citazione del terzo intimato e del debitore secondo le norme del codice di procedura civile;

5.7. ne consegue che, con la modalità dell’ordine di pagamento diretto, si assoggetta immediatamente il credito ad espropriazione, con tutto quel che ne consegue, anche ai fini dell’art. 546 c.p.c., e della responsabilità del terzo pignorato, tanto che il terzo stesso è da subito custode delle somme dovute, sia pure nei limiti indicati ora dalla norma richiamata;

5.8. e pertanto l’ordine non è meramente un rimedio preordinato all’espropriazione, quali il fermo amministrativo di beni mobili registrati o l’ipoteca di cui agli artt. 86 e 77 del medesimo D.P.R., sul controllo sulla cui legittimità era generalmente affermata sic et simpliciter la giurisdizione del giudice ordinario anche quando oggetto ne era un credito tributario (se non altro nel regime anteriore alla modifica del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, da parte del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 2006, n. 248: Cass. Sez. Un., 31 gennaio 2006, n. 2053; Cass. Sez. Un., 30 gennaio 2008, n. 2022; successivamente, vedi invece Cass. Sez. Un., ord. 19 marzo 2009, n. 6594): l’ordine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 bis, è esso stesso l’atto iniziale di una procedura esecutiva esattoriale.

6. La conclusione testè raggiunta, applicata alla fattispecie, consente di stabilire che un’azione esecutiva, per un credito di natura pacificamente tributaria, è stata iniziata, ma in pendenza di procedura concorsuale; ne consegue che:

6.1. la contestazione dell’ordine di pagamento diretto in esame integra un’opposizione ad esecuzione, soggetta ai limiti di ammissibilità imposti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57,: sicchè, per crediti tributari (qual è quello azionato nel caso in esame), effettivamente potrebbe configurarsi, di norma, l’inammissibilità comminata da tale norma (ma coi limiti pure ivi previsti, di cui subito appresso), ma impregiudicata la facoltà, ricorrendone i presupposti, di adire la commissione tributaria circa il merito della pretesa tributaria contestata;

6.2, il credito azionato dall’esattore, però, risulta già ammesso al passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa cui la ricorrente è sottoposta, fin dal 1982, come pare non dubitato tra le parti e comunque allegato e dimostrato dalla ricorrente con documentazione prodotta dinanzi al giudice dell’unico grado di merito (vedansì i richiami a pie di pag. 3 del ricorso);

6.3. dalla persistente pendenza della procedura concorsuale deve quindi desumersi che l’esecuzione esattoriale ha colpito beni che pacificamente erano compresi nelle disponibilità della procedura concorsuale;

6.4. pertanto, l’opposizione dispiegata dagli organi della procedura concorsuale ha ad oggetto la pignorabilità di detti crediti, latamente intesa come suscettibilità di questi di essere assoggettati ad esecuzione forzata individuale ed in quanto tale è certamente ammissibile anche ai sensi del richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57;

6.5. ma tale pignorabilità è tassativamente esclusa dalla L. Fall., artt. 201 e 51, per il divieto di azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura concorsuale: comportando tali azioni la sottrazione del creditore alle rigorose discipline del concorso con gli altri, non consentita al di fuori di specifiche disposizioni di legge; e non essendo più prevista, come correttamente sottolinea la ricorrente, per l’esattore la facoltà di promuovere azione individuale in pendenza di fallimento;

6.6. generalmente, l’azione degli organi della procedura concorsuale con cui si intenda fare valere il divieto di azione esecutiva individuale viene ricondotta alla fattispecie dell’art. 615 c.p.c., (Cass. 19 agosto 2003, n. 12115, relativa appunto alla contestazione, da parte di un curatore fallimentare, dei presupposti per procedere con azione individuale nonostante la L. Fall., art. 51);

6.7. eppure, tale ultima questione – da risolversi, per di più, positivamente per la ricorrente – è stata completamente ignorata dalla gravata sentenza, nonostante essa sia stata espressamente sollevata dalla ricorrente fin dalla proposizione del ricorso (tanto che di tale questione si da perfino atto nella descrizione dello svolgimento del processo contenuta nella motivazione di detta sentenza).

7. Così congiuntamente esaminati i due motivi di ricorso, può allora rilevarsi che il giudice del merito non ha fatto buon governo dei principi della materia dichiarando inammissibile l’opposizione del commissario liquidatore, non essendosi attenuto al seguente principio di diritto: in caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitore, intimato per credito tributario dall’esattore ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 bis, e suoc. mod., il debitore in liquidazione coatta amministrativa può far valere, con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza della procedura concorsuale.

8. L’applicazione di tale principio impone di accogliere il ricorso e di cassare la gravata sentenza: ma non può decidersi nel merito l’opposizione, dovendo rimettersi al giudice di rinvio, che si individua nel medesimo tribunale partenopeo ma in diversa composizione, la salutazione della sussistenza, al momento della pronuncia, delle condizioni legittimanti il divieto qui ribadito, prima fra tutte la persistenza della procedura concorsuale e la totale riconducibilità dei crediti pignorati alle disponibilità attive di quest’ultima.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudicante, anche per le spese dell’intero giudizio, compreso quello di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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