Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20293 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. III, 04/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 04/10/2011), n.20293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23946/2006 proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CASSIA 1280, presso lo studio dell’avvocato PERILLO

ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato GATTI Marco, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

CARALT CONCESSIONARIA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV ALESSANDRIA

SPA, L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 610/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/04/2006; R.G.N. 1306/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato PERILLO ANDREA per delega Avvocato GATTI MARCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto che:

1.1. con sentenza n. 610/06, pubblicata addì 11.4.06, la Corte di Appello di Torino ha, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato l’opposizione dispiegata da F.A. avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa dal concessionario dei tributi territorialmente competente sul bene in comunione col marito L. A. e compreso nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi;

1.2. F.A. propone ricorso per cassazione, articolato su di un unico motivo, concluso con tre distinti quesiti di diritto;

1.3. delle controparti nel giudizio di merito, vale a dire il debitore esecutato L.A. ed il procedente Caralt spa, nessuno deposita controricorso;

1.4. disposta, con ordinanza interlocutoria n. 3671/11 del 15.2.11, la rinnovazione della notificazione del ricorso ad L.A. nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ., e segg., essendo viziata quella originaria in quanto eseguita presso il procuratore costituito in primo grado nonostante la parte fosse rimasta contumace in appello, la F. vi provvede nelle stesse forme del ricorso originario;

1.5. comparso, alla pubblica udienza del 21.9.11, il solo difensore della ricorrente, il collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va rilevato in diritto che:

2.1. a fondamento del ricorso la ricorrente propone un unico, articolato motivo ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, ed in particolare di violazione dell’art. 170 cod. civ. e di falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che il credito – per tributi vari – per cui si procedeva era relativo all’attività professionale del marito ed in quanto tale risultava estraneo ai bisogni della famiglia e che comunque non incomberebbe al debitore la prova definita diabolica – della conoscenza di tale estraneità;

2.2. il ricorso è peraltro inammissibile, non avendo la F. dato validamente corso alla rinnovazione della notifica di quello nelle forme di cui all’art. 137 cod. proc. civ., e segg., nonostante l’espressa indicazione della detta ordinanza interlocutoria 15 febbraio 2011, n. 3671: infatti, la rinnovazione ha avuto luogo, in data 19 aprile 2011, ancora una volta presso il procuratore domiciliatario in primo grado del L., avv. Stefano Ena;

2.3. di conseguenza, la rinnovazione, disposta ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., sull’esplicito rilievo della nullità di tale forma di notificazione, è irredimibilmente irrituale per essere stata eseguita nelle medesime forme di cui si era già espressamente stigmatizzata la nullità ed il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile; ma la circostanza che nessuna delle controparti abbia svolto attività difensiva in questa sede consente di nulla statuire in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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