Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20292 del 31/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20292 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.6707/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente contro
Società Cooperativa di Produzione e Lavoro Tre Fiammelle, in persona
del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Renato Paciello, elettivamente
domiciliata in Roma al vicolo Orbitelli n.31, presso l’avv. Michele Clemente;

contro ricorrente-

avverso la sentenza n.342/25/11 della Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, sezione staccata di Foggia, depositata il 20/12/2011 e
notificata il 12/2/2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2018 dal
Consigliere dott.ssa Andreina Giudicepietro;

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Data pubblicazione: 31/07/2018

RILEVATO CHE:
1. l’ Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro la Società
Cooperativa di Produzione e Lavoro Tre Fiammelle per la cassazione della

sezione staccata di Foggia, depositata il 20/12/2011

e notificata il

12/2/2012, che, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di
accertamento n. RF8030100152/2009 per l’anno d’imposta 2006, con cui
l’Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità di alcuni costi per i quali
difettavano i requisiti dell’inerenza, precisione e competenza, ha accolto
l’appello principale della società contribuente, rigettando quello incidentale
dell’Ufficio e riconoscendo la deduoibiliià d

lcuni co3tí, altre quel} i già

riconosciuti come deducibili dalla sentenza di primo grado della C.T.P. di
Foggia;
2.

a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la società si è

costituita, resistendo con controricorso;
3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del
14/6/2018 ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc.
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016,
n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE:
1.1. con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunzia in
primo luogo la violazione e falsa applicazione dell’art.109 D.P.R. n.917/86,
in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.;
secondo la ricorrente il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che
la mera descrizione generica ed indeterminata contenuta in alcune fatture
potesse legittimare la deduzione dei relativi costi, omettendo di valutare il
requisito dell'”inerenza”, inteso come nesso funzionale che lega il costo
all’attività imprenditoriale, necessario ai fini della sua deducibilità;

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sentenza n.342/25/11 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia,

inoltre, il giudice di appello non si sarebbe neanche attenuto al principio
di competenza, che postula la necessità di individuare l’esercizio di
competenza dei ricavi, per poi procedere all’individuazione dei costi ad essi
relativi ammessi in deduzione nel medesimo periodo;
in particolare, la ricorrente si duole del fatto che la CTR della Puglia ha
ritenuto deducibile la fattura n.7 emessa dall’ing.Santini, che non consente

descritta genericamente come “consulenza tecnica per il periodo 1/6/2006 30/11/2006”;
l’unica documentazione prodotta a supporto della fattura sarebbe una
convenzione, la cui efficacia è indicata con decorrenza dal 1/1/2007 al
30/6/2007, non riferibile, quindi, all’anno 2006;
secondo la ricorrente, le stesse argomentazioni valgono per la fattura
n.45 del 31/10/2006 emessa dalla Kcomunicazione s.r.l. per “consulenza di
marketing” non meglio specificata e documentata;
la ricorrente contesta, inoltre, la deducibilità della perdita sulla
partecipazione al Manfredonia Calcio, che presentava un saldo attivo di euro
14.153,85 al 30/6/2006 (come risultante dal bilancio), attribuito alla soc.
coop. Tre Fiammelle con delibera dell’assemblea straordinaria della società
calcistica, prima che la soc. Tre Fiammelle comunicasse alla Manfredonia
calcio la perdita della qualifica di socio (in data 28/10/2006);
sotto altro profilo, l’Agenzia denunzia il difetto di motivazione della
sentenza impugnata, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5, c.p.c.;
secondo la ricorrente, il giudice di appello, con motivazione incongrua,
avrebbe errato nel riconoscere la deducibilità nell’anno 2006 della nota di
credito per la restituzione dell’adeguamento Istat percepito per il periodo
1/6/2004 – 31/5/2005, nonché dei compensi pagati all’avvocato di fiducia
della cooperativa in relazione a controversie di lavoro con i dipendenti, tutte
transatte in annualità precedenti al 2006;
inoltre, la C.T.R. avrebbe errato nel riconoscere, senza un’adeguata
motivazione, la deducibilità della fattura n. 45, per la genericità ed
indeterminatezza della prestazione eseguita dalla Kcomunicatione s.r.I., e

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di stabilire certezza, competenza ed inerenza della prestazione fatturata,

delle spese sostenute per “mostre e fiere”, da ritenersi costi per
rappresentanza, deducibili solo nella misura di un terzo;
1.2. sia la censura relativa alla violazione di legge, sia quella avente ad
oggetto il vizio di motivazione, risultano inammissibili;
1.3. invero, l’Agenzia ricorrente, nell’illustrare il motivo di ricorso, si
riporta a quanto già esposto nell’atto di appello incidentale (riportato, per

dal giudice di secondo grado con ampia e dettagliata motivazione;
nel ricorso l’Agenzia non richiama in alcun modo le argomentazioni
poste dalla C.T.R. a sostegno della propria decisione, limitandosi a
riproporre, in maniera alquanto generica ed apodittica, le doglianze
contenute nell’atto di appello, senza sviluppare alcuna critica specifica
all’iter logico argomentativo del giudice di secondo grado;
“i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono
essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le
quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure
esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal
giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Invero, il ricorrente incidentale, come quello principale – ha l’onere di indicare con precisione gli
asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura
di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo
motivo assolve alla funzione condizionante il “devolutum” della sentenza
impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi
soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia
basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di
formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa
ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza
impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze
e degli errori asseritamente individuabili nella decisione” (Cass. ord. n.
1479/2018; sent. n. 10420/2005);
in particolare, in relazione alla fattura n.7 per compensi all’ing. Fantini,
il ricorso omette ogni riferimento all’ampia motivazione contenuta in
sentenza (relativa anche alla fattura n.16, la cui deducibilità non risulta

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quanto di interesse, nel controricorso della società contribuente), rigettato

impugnata), secondo cui il rapporto di collaborazione tra la cooperativa e
l’ingegnere era in corso dal 1999, le prestazioni risultavano pagate anno per
anno, la continuità del rapporto, emergente dalle risultanze di una
consulenza tecnica e confermata dalle verifiche fiscali a carico
dell’ingegnere, conferiva il carattere di certezza, competenza ed inerenza ai
costi di cui alle singole fatture;

motivo di appello e relative alla impossibilità di riferire il costo
corrispondente al compenso dell’ing. Fantini ad una convenzione riferibile
all’anno 2007;
la censura non coglie la rado della decisione impugnata, che si basa
sulla valutazione di elementi diversi, con argomentazioni che non vengono
in alcun modo affrontate nel motivo di ricorso;
anche in relazione alla perdita su partecipazione alla società
Manfredonia Calcio, il ricorso omette del tutto di contestare l’iter
argomentativo della C.T.R., che ha ritenuto che la perdita risultasse con
certezza dall’avvenuto azzeramento del capitale sociale e dalla rinuncia della
cooperativa al diritto di opzione, comunicata in data 20/9/2006;
per quanto riguarda, poi, la fattura n.45 della Kcomunicazione s.r.I.,
essa riguarda costi per “consulenza marketing” di euro 5.000,00, oltre IVA,
che la C.T.R. ha ritenuto sufficientemente specificati in fattura e comprovati
dal pagamento tramite bonifico bancario;
sul punto l’Agenzia ricorrente non ha specificato i motivi di doglianza
contro la decisione cui è pervenuta la C.T.R., limitandosi a reiterare le
censure già contenute nell’atto di appello incidentale ed a sollecitare una
differente valutazione degli elementi di fatto, inammissibile in sede di
legittimità, ove non siano evidenziate carenze o contraddittorietà nella
motivazione del giudice di merito;
infine, il ricorso non contiene alcun riferimento alle circostanze ritenute
dalla C.T.R. decisive nell’ammettere la deducibilità degli ulteriori costi, quali
l’errore di sovrafatturazione dell’adeguamento Istat, da cui sarebbe
necessariamente scaturita la nota di credito, la determinabilità del
compenso dovuto all’avv.Faticato solo a seguito della richiesta avanzata da

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sul punto l’Agenzia riporta nel ricorso le stesse doglianze contenute nel

quest’ultimo all’esito dello scioglimento del rapporto professionale in data
6/12/2006, la natura pubblicitaria delle spese per “fiere e mostre”
riguardanti unicamente l’apposizione del proprio marchio sul depliant
relativo ad un convegno ;
in conclusione, il ricorso omette completamente di occuparsi di quella
che è l’effettiva

ratio decidendi sulle singole doglianze, incentrandosi

certezza, inerenza e competenza, ritenuti sussistenti dal giudice di appello
con motivazione dettagliata ed analitica;
ne discende che, in applicazione del principio già enunciato da questa
Corte e sopra riportato, il motivo di ricorso è inammissibile, poiché non
considera le ragioni che concretamente sorreggono la decisione impugnata
e da esse non possono prescindere;
2.1. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza di parte
ricorrente secondo la liquidazione effettuata in dispositivo;

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente
al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, oltre il 15% per spese generali
ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 14 giugno 2018.

esclusivamente sulla critica della preliminare valutazione dei requisiti di

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