Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20292 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.23/08/2017),  n. 20292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20563-2011 proposto da:

C.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE

EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6320/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/08/2010 R.G.N. 4790/08.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 6320/2010, depositata il 28 agosto 2010, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda proposta da C.I. per l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto stipulato con la società Poste Italiane S.p.A., relativamente al periodo 1/3/2000 – 30/5/2000, ai sensi dell’Accordo sindacale 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 CCNL del 26/11/1994, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso”;

– che, a sostegno della propria decisione, la Corte di merito ha ritenuto come già il primo giudice, in accoglimento dell’eccezione preliminare della società – l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso;

– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, con tre motivi;

– che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria;

rilevato che con il primo e con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ. (con il secondo, anche degli artt. 1321 e 1362 cod. civ.), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito erroneamente posto a fondamento dell’accertata risoluzione per mutuo consenso il mero decorrere del tempo tra la data di cessazione del rapporto e quella di proposizione della domanda giudiziale, nonostante che la fattispecie richieda per essere perfezionata un’attività volitiva di entrambe le parti, sia pure manifestata attraverso comportamenti concludenti, attesa l’imprescrittibilità dell’azione di nullità e la conseguente irrilevanza giuridica del tempo in cui il lavoratore decide di far valere il proprio diritto;

– che con il terzo motivo, deducendo nuovamente violazione dell’art. 1372 cod. civ. e vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere considerato decisive, ai fini della risoluzione per mutuo consenso, circostanze, in realtà, del tutto insufficienti o irrilevanti a rivelare una volontà di dismissione del diritto da parte della lavoratrice;

osservato preliminarmente che i tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi;

– che il giudice di appello ha posto, a sostegno dell’accertata risoluzione del rapporto, un’articolata ricognizione della fattispecie concreta, sottolineando il concorso e la convergenza di una pluralità di elementi: (1) “la lunghezza notevolissima” del periodo di tempo (6 anni) in cui il rapporto era rimasto non attuato; (2) la mancanza di qualsiasi manifestazione di interesse da parte della lavoratrice alla funzionalità di fatto di esso nel tempo antecedente la proposizione dell’azione giudiziaria; (3) la breve durata dell’esecuzione del contratto; 4) la “pacifica e reiterata rioccupazione presso altro datore di lavoro”, dopo la cessazione del rapporto con la società appellata (cfr. sentenza impugnata, pp. 4-5);

– che in tale ricognizione della fattispecie il giudice di appello risulta essersi attenuto al principio di diritto, secondo il quale “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (cfr. ex multis Cass. n. 13535/2015);

– che, d’altra parte, l’accertamento dell’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto costituisce – come più volte ribadito da questa Corte (cfr., fra le altre, Cass. n. 8102/2002) – apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, in quanto tale non censurabile in sede di legittimità ove correttamente e congruamente motivato;

– che, nella specie, la decisione impugnata si sottrae alle critiche di ordine motivazionale che le sono state rivolte, avendo il giudice di merito compiuto una valutazione complessiva della rilevanza negoziale della condotta poìin essere dalla lavoratrice, peraltro senza omettere l’analitica scomposizione di essa nella molteplicità degli indici che l’hanno caratterizzata e ciò nella duplice e coesistente prospettiva della durata del periodo di tempo trascorso prima della proposizione dell’azione giudiziale e degli altri elementi di fatto idonei ad assumere attitudine significativa;

ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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