Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20292 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. III, 04/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 04/10/2011), n.20292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18771/2009 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell’avvocato

VENETO Gaetano, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GARGANI

Benedetto, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI

COMITE GABRIELE giusto mandato in atti;

BANCA CARIME S.P.A. (OMISSIS) in persona del Dr. C.F.

quale Responsabile dell’Ufficio di Consulenza Legale di Rete,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DI COMITE GABRIELE giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

e contro

D.F., Z.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 320/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/3/2009, R.G.N. 589/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato GAETANO VENETO;

udito l’Avvocato GABRIELE DI COMITE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1998 M.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Bari la s.p.a. Carime (già Caripuglia), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per avere essa pagato, il 13.1.1992, un assegno bancario di L. 277.000.000, tratto sul suo conto corrente, con sottoscrizione apocrifa.

La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di avere ricevuto dalla s.p.a. Caripuglia il conferimento di alcuni rami aziendali, tra i quali non è compreso il rapporto di conto corrente con il M.. Ha comunque chiesto il rigetto nel merito della domanda.

Con altro atto di citazione, notificato il 22.12.1999 il M. ha chiamato in causa la s.p.a. Banca Intesa, che ha incorporato Carime, proponendo nei suoi confronti le stesse domande.

Banca Intesa si è costituita tramite la sua mandataria Carime, chiedendo il rigetto della domanda, previa autorizzazione a chiamare in causa i propri ex-dipendenti, Z.A. e D. F., per rivalersi nei loro confronti in caso di condanna.

I terzi chiamati si sono costituiti negando ogni responsabilità.

Il Tribunale ha respinto la domanda attrice e le domande di garanzia, ponendo a carico del M. tutte le spese del giudizio.

Proposto appello dal soccombente, si sono costituite con atti separati Carime e Banca Intesa, chiedendo il rigetto delle domande e proponendo appello incidentale. Carime ha anche eccepito che l’appellante non aveva proposto alcuna domanda nei suoi confronti, sicchè doveva ritenersi decaduto dall’impugnazione, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ..

Hanno resistito all’appello anche Z. e D..

Con sentenza n. 320/2009, notificata il 27 maggio 2009, la Corte di appello di Bari ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, modificando la condanna di primo grado solo nel capo in cui ha condannato l’appellante a rimborsare le spese processuali anche ai terzi chiamati.

Con atto notificato il 23-24 luglio 2009 il M. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resìstono con separati controricorsi e con memorie le s.p.a. Carime e Intesa San Paolo.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha ritenuto che la falsificazione della firma sull’assegno, ed in particolare la difformità della sottoscrizione dal campione depositato dal correntista presso la banca, all’atto dell’apertura del conto corrente, non fosse rilevabile attraverso l’esame visivo del titolo e che pertanto l’omesso rilievo non fosse imputabile a colpa, sulla base dei canoni di ordinaria diligenza applicabili in tema di valutazione della responsabilità della banca.

Ha soggiunto che l’attore ed appellante non ha specificato per quali ragioni il titolo falsificato – appartenente ad un libretto di assegni in suo possesso – sia uscito dalla sua disponibilità, sì da poter essere utilizzato da altri, nè ha potuto fornire la prova che la falsificazione fosse agevolmente riconoscibile.

4.- I tre motivi di ricorso denunciano tutti, con diverse argomentazioni, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto.

Assume il ricorrente che in relazione all’incasso di somme ingenti, quale quella di cui all’assegno in oggetto, non è sufficiente ad esimere da responsabilità l’adozione di una diligenza media, ma occorre uno specifico livello di attenzione ed in particolare occorre che la banca dimostri di avere agito secondo la diligenza professionale tipica del buon banchiere (primo motivo); che il carattere più o meno riconoscibile della falsificazione va desunto dal raffronto fra la sottoscrizione apposta sul titolo e la firma depositata dal cliente presso la banca, in occasione dell’apertura del conto corrente; non da altri documenti, come ha fatto la Corte di appello, la quale ha tratto argomento anche da una perizia di parte, prodotta in giudizio dalle convenute, anzichè disporre apposita consulenza di ufficio (secondo motivo).

Assume ancora che la sentenza impugnata ha messo in dubbio la sussistenza della falsificazione, che è stata invece accertata nel corso di un processo penale a carico dei dipendenti della banca convenuta, Z. e D., i quali hanno ammesso che il prelevamento dei fondi dal conto del M. è avvenuto nel corso di una più ampia operazione, tramite la quale essi avevano stornato ingenti importi dai conti correnti attivi della clientela in favore di altri conti correnti con saldo negativo, per poi ripristinarli con l’aggiunta degli interessi; che l’illecita prassi era continuata senza danno per nessuno, finchè il passivo accumulato dal conto di un correntista (certo A.), aveva raggiunto un importo talmente elevato (L. 1.800.000.000), da non essere più ripristinabile; donde gli ammanchi sui conti dei clienti, fra cui il M..

Ne è derivata un’ispezione della Banca d’Italia, con licenziamento immediato dei responsabili e processo penale a loro carico, processo conclusosi con sentenza di condanna.

Per questi fatti il M. ha proposto in separata sede azione di responsabilità extracontrattuale contro la banca, per l’illecito comportamento dei dipendenti.

5.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, non sono fondati.

La sentenza impugnata si è uniformata al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la banca può essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. civ. Sez. 1, 15 luglio 2005 n. 15066).

La Corte di merito non ha messo in dubbio il fatto che la firma sia stata falsificata; solo ha ritenuto che la falsità non fosse visibilmente rilevabile dal confronto tra la firma apposta sul titolo e quella (c.d. specimen) depositata dal cliente all’apertura del conto corrente. Ha quindi tenuto conto dello specimen, nel formulare il suo giudizio, ed ha soggiunto di disporre di prove risultanti da altre scritture di comparazione – sufficienti ad escludere la necessità di disporre apposita consulenza tecnica.

La tesi del ricorrente circa la necessità di valutare la responsabilità della banca con riguardo alla “diligenza professionale del buon banchiere”, anzichè in base al criterio di ordinaria diligenza, menzionato dalla Corte di appello, ha rilievo meramente nominalistico, a fronte della mancata indicazione degli elementi o delle anomalie che la firma falsificata avrebbe presentato, e che avrebbero potuto essere rilevate con il primo tipo di diligenza e non con il secondo.

Il ricorrente non accenna ad alcun segno o sintomo della falsificazione; nè ha depositato a sua volta una consulenza di parte, idonea a controbattere gli esiti della perizia presentata dalle convenute.

Quanto poi all’illecito comportamento degli impiegati di Caripuglia (oggi Intesa San Paolo), lo stesso ricorrente afferma di avere proposto in separata sede domanda di risarcimento contro la banca per la responsabilità aquiliana ad essa imputabile in conseguenza del comportamento dei dipendenti.

Nel presente giudizio si discute solo della riconoscibilità o meno della falsificazione della firma sull’assegno illecitamente incassato ed, in relazione a tale questione, il ricorrente non specifica come e perchè i comportamenti illeciti dei dipendenti avrebbero dovuto agevolare la riconoscibilità del falso: per esempio indicando la data in cui i responsabili dell’istituto di credito sono venuti a conoscenza delle illecite operazioni sui conti correnti e la sua anteriorità alla presentazione dell’assegno all’incasso; si da giustificare il fatto che la banca dovesse prestare una particolare attenzione.

Il ricorrente neppure ha spiegato in che modo i dipendenti infedeli abbiano potuto venire in possesso di un titolo staccato da un suo libretto di assegni, come ha rilevato la sentenza impugnata (tanto che il Tribunale aveva ipotizzato, nella sentenza di primo grado, una complicità dell’attore).

In sintesi, le censure del ricorrente non prospettano alcuna illogicità, incongruenza od insufficienza della motivazione con cui la Corte di appello ha giustificato la sua decisione, tali da giustificarne l’annullamento.

6.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia posto a suo carico le spese processuali sostenute in appello da Carime, pur avendo ritenuto che egli non ebbe a proporre alcuna domanda nei confronti della stessa.

6.1.- Il motivo non è fondato.

Il ricorrente ha formalmente evocato in giudizio, in grado di appello, anche Carime.

La circostanza che non egli abbia proposto domande nei suoi confronti non fa che confermare l’errore in cui è incorso, evocando in giudizio una parte nei confronti della quale non ha proposto alcuna domanda.

Ricevendo la notifica dell’atto di appello la convenuta si è trovata nella condizione di doversi difendere poichè – pur eccependo che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei suoi confronti – non poteva sapere se la questione sarebbe stata rilevata dalla Corte di appello, in mancanza delle sue difese.

L’accoglimento della tesi di Carime circa la mancata impugnazione ha comportato la soccombenza sul punto dell’appellante, soccombenza che ne giustifica la condanna al pagamento delle spese processuali.

6.- Il ricorso deve essere rigettato.

7.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore delle resistenti, spese liquidate complessivamente in Euro 7.200,00 per ognuna delle parti costituite, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA