Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20291 del 23/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.23/08/2017),  n. 20291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20559-2011 proposto da:

P.R. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNIEMILIO IACOBELLI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5055/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2010 R.G.N.1504/08.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 5055/2010, depositata il 2 settembre 2010, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda proposta da P.R. per l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane S.p.A., relativamente al periodo dal 9 dicembre 1998 al 30 gennaio 1999, ai sensi dell’Accordo sindacale 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 CCNL del 26/11/1994, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso”;

– che, a sostegno della propria decisione, la Corte di merito ha ritenuto come già il primo giudice, in accoglimento dell’eccezione preliminare della società – l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso;

– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, con tre motivi, assistiti da memoria;

– che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso;

rilevato che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 100,101,112 e 418 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) e con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 437 cod. proc. civ. anche in relazione all’art. 342 c.p.c.; violazione dell’art. 112 in relazione agli artt. 416,418,434,436 e 437 cod. proc. civ.; contraddittoria motivazione: art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la Corte rilevato d’ufficio la decadenza della società dalla facoltà di introdurre nel giudizio il tema della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, trattandosi di accertamento che, costituendo espressione di un autonomo e distinto petitum, doveva formare oggetto di apposita domanda riconvenzionale e non di una semplice eccezione di merito, quale invece formulata dalla convenuta; e per essere la Corte conseguentemente incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo esaminato un’eccezione non ritualmente proposta in giudizio;

– che con il terzo motivo (violazione degli artt. 1421,1422,2697 e 2729 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito considerato l’inerzia della lavoratrice protrattasi per anni quale unico fatto rilevante ai fini del perfezionamento di una comune volontà risolutoria, nonostante il contrario (e peraltro citato) orientamento di legittimità in materia e comunque nel difetto di altri elementi coerentemente presuntivi circa l’esistenza di una tale volontà di porre definitivamente termine al rapporto, elementi che sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire e fra i quali non poteva includersi lo svolgimento medio tempore di altra attività lavorativa;

osservato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, dovendosi ribadire il principio di diritto, secondo il quale “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la deduzione, da parte del datore di lavoro convenuto per l’accertamento della conversione del rapporto a tempo indeterminato per l’illegittima apposizione del termine, che il rapporto si è risolto per mutuo consenso non integra domanda riconvenzionale in quanto non finalizzata ad ottenere un provvedimento positivo, sfavorevole al lavoratore, ma, semplicemente, il rigetto della sua domanda” (Cass. n. 16339/2015);

– che risulta egualmente infondato il terzo motivo di ricorso;

– che, infatti, il giudice di appello ha posto, alla base della ritenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, un’articolata ricognizione della fattispecie concreta, sottolineando il concorrere di tre distinti elementi: (1) il prolungarsi di un comportamento inerte della lavoratrice per un periodo di obiettiva e rilevante durata (circa sei anni e dieci mesi, dalla cessazione del rapporto alla richiesta di tentativo di conciliazione; (2) l’assenza di qualsiasi allegazione specifica in ordine al perdurare di un interesse al mantenimento del rapporto; (3) l’instaurazione, già a partire dal 1999, e cioè dall’anno in cui è cessato il rapporto dedotto in giudizio, di reiterati rapporti di lavoro subordinato, l’ultimo dei quali ancora in corso di svolgimento al momento del deposito del ricorso introduttivo (come da copia del libretto di lavoro e della documentazione fiscale prodotti dalla lavoratrice nel primo grado di giudizio);

– che, inoltre, la Corte ha rilevato come le motivazioni poste dal primo giudice a sostegno della propria decisione, con le quali erano stati valorizzati gli stessi elementi, non fossero state contrastate in modo idoneo dall’appellante, la quale, a fondamento dell’impugnazione, si era sostanzialmente limitata “ad evidenziare l’inidoneità da sola della mera inerzia a costituire di per sè motivo per ritenere risolto consensualmente il rapporto di lavoro dedotto in giudizio” (cfr. sentenza impugnata, p. 3);

– che in tale ricognizione della fattispecie il giudice di appello risulta essersi attenuto al principio di diritto, secondo il quale “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (cfr. ex multis Cass. n. 13535/2015);

– che, d’altra parte, l’accertamento dell’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto costituisce – come più volte ribadito da questa Corte (cfr., fra le altre, Cass. n. 8102/2002) – apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, in quanto tale non censurabile in sede di legittimità ove correttamente e congruamente motivato;

ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2017

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