Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20290 del 26/07/2019

Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 26/07/2019), n.20290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19994/2017 proposto da:

G.V., V.E., G.N., V.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio

dell’avvocato MARIO MASSANO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO CORNELIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del

Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AUTORITA’ PORTUALE VENEZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 672/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 18/6/2013, rigettò la domanda proposta nel 2010 da G.W., G.N. in V. in proprio e, unitamente a V.M. quale legale rappresentante di V.C. ed E., volta a sentir pronunciare la concorrente responsabilità dell’Autorità Portuale di Venezia e dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito AAMS) per i danni conseguenti al carcinoma polmonare contratto dalla congiunta P.T., a causa del quale era deceduta, in conseguenza dell’esposizione della medesima a polveri di amianto e al tabagismo. Il Tribunale, dato atto dell’esito della CTU che aveva accertato il nesso di causalità tra il fumo di sigarette ed il carcinoma polmonare e inquadrata la fattispecie nell’art. 2050 c.c., ritenne che l’ente, essendo risultati presenti sui pacchetti di sigarette posti in vendita le informazioni circa la nocività del fumo, avesse fornito la prova liberatoria richiesta dall’art. 2050 c.c..

La Corte d’Appello di Venezia, adita in via principale dai congiunti della vittima ed in via incidentale dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ha accolto l’appello incidentale e ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell’AMMS a seguito del D.Lgs. n. 283 del 1998, che ha istituito l’Ente Tabacchi Italiani, titolare dei rapporti attivi e passivi già dell’Amministrazione Autonoma, ritenuto successore ex lege anche con riguardo alle obbligazioni originate da fatti illeciti verificatisi in epoca precedente al trasferimento. Considerati gli eventi di causa, già in epoca molto anteriore alla malattia e al decesso della P. sussisteva la legittimazione passiva di Ente Tabacchi Italiani poi trasformata in British American Tobacco Italia S.p.A..

Ciò posto la Corte ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che l’esercente l’attività pericolosa avesse fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2050 c.c., dimostrando di aver fornito, nei modi di legge, le informazioni sulla nocività del prodotto per la salute. Conseguentemente il Giudice ha rigettato l’appello principale, accolto l’incidentale dichiarando la carenza di legittimazione passiva dell’appellata e compensato le spese.

Avverso la sentenza G.V. e N., V.C. e E. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria. Resiste l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2050 e 2740 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 3, comma 1. Censurano la sentenza per aver ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in relazione ad azioni di risarcimento danni per fatti avvenuti prima della costituzione dell’Ente Tabacco Italiano.

Ad avviso dei ricorrenti il trasferimento delle competenze non avrebbe effetto liberatorio per il soggetto originariamente dotato di legittimazione passiva, non potendosi derogare alla regola generale della permanenza dell’obbligazione in capo al debitore originario in caso di successione a titolo particolare nell’obbligazione, in mancanza di una norma specifica che ciò espressamente preveda.

1.1 Il motivo è infondato. Il D.Lgs. n. 283 del 1998, ha istituito l’Ente Tabacchi Italiani che è subentrato nei rapporti attivi e passivi all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Al momento dell’evento dannoso (2009) e dell’inizio della controversia (2010) la successione si era realizzata ex lege da circa 10 anni. Dunque la Corte d’Appello di Venezia ha correttamente ritenuto che l’azione, fin dalla sua introduzione, dovesse avere, quale legittimato passivo, il solo Ente Italiano Tabacchi. La giurisprudenza di questa Corte, a S.U. n. 7945 del 21/5/2003, che ha previsto il mantenimento della legittimazione passiva dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per rapporti medio tempore passati sotto la competenza dell’Ente Italiano Tabacchi, conferma la correttezza della impugnata sentenza perchè è evidente che, nel diverso caso di successione non realizzata medio-tempore ma pienamente conclusa da oltre dieci anni, la legittimazione passiva dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato non poteva affatto permanere.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la “violazione dell’art. 2050 c.c.. Insufficienza della pubblicità stampata sui pacchetti di sigarette dall’entrata in vigore della L. n. 428 del 1990, successivamente notificata con il D.L. n. 184 del 2003, che ha imposto all’art. 216 i caveat da porre sui pacchetti di sigarette, quale “prova liberatoria” richiesta dalla norma (“… se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno…”). Violazione dell’art. 342 c.p.c.”.

In sostanza criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello riguardante l’insufficienza dei caveat apposti sui pacchetti di sigarette ad integrare la prova liberatoria prevista dall’art. 2050 c.c.. Ed insistono nella tesi che il tabagismo della P., in quanto risalente ai primi anni 60, si sarebbe sviluppato ben prima dell’entrata in vigore della L. 28 dicembre 1990, n. 428 e del D.Lgs. n. 184 del 2003, quando ancora non era entrato in vigore l’obbligo di apporre, sui pacchetti di sigarette, moniti dissuasori.

Vi sarebbe la prova che, prima dell’entrata in vigore di quelle disposizioni, quando la P. contrasse il vizio del tabagismo, nulla fosse fatto dalla multinazionali del tabacco e dalle amministrazioni nazionali competenti, per ridurre il rischio di dipendenza dalla nicotina.

2.1 Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili. In primo luogo perchè non censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, e non si premura di dimostrare di aver invece soddisfatto il suddetto requisito. La Corte d’Appello non ha infatti statuito che la controparte non abbia sollevato, in appello, la questione inerente l’insufficienza dei caveat, ma che la ricorrente non ha soddisfatto il requisito di specificità dei motivi.

Il motivo di ricorso, dunque, si risolve in una censura priva di specifica attinenza al decisum, con conseguente inammissibilità dello stesso in quanto mancano i motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., n. 185 dell’8/1/2014). Il motivo è altresì inammissibile in quanto i ricorrenti chiedono a questa Corte di formulare valutazioni di merito, in quanto, pur denunciando la violazione dell’art. 2050 c.c., chiedono una diversa ricostruzione dei fatti di causa.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, oltre che al cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.000, oltre spese prenotate a debito, accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA