Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20290 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. I, 25/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 25/09/2020), n.20290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4162-2019 proposto da:

G.G., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato CLARA PROVEZZA,

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO n. 7701/2018, depositato

il 31.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15.7.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

G.G. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria;

la domanda del ricorrente era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo Paese d’origine ((OMISSIS)), in cui era in corso un conflitto armato, ragione per la quale era fuggito raggiungendo l’Italia;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1.con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per non aver il Tribunale esercitato il proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa al fine di accertare la veridicità e l’attendibilità delle circostanze sulle quali egli ha fondato la domanda;

1.2. con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 5 e 14 per avere il Tribunale ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

1.3. con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e dell’art. 8, comma 3, nonchè il vizio di motivazione insufficiente, poichè il Tribunale non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione e valorizzato l’inserimento lavorativo e sociale dell’odierno ricorrente nel tessuto italiano;

1.4. con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34 nonchè motivazione inesistente circa la sussistenza di situazioni di vulnerabilità;

1.5. preliminarmente va dichiarata inammissibile la produzione dei documenti, allegati alla memoria del ricorrente ex art. 380-bis 1 c.p.c., alla luce del consolidato principio per cui “nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 c.p.c.” (ex multis, Cass., Sez. 1, ord. n. 28999 del 12/11/2018; conf. Cass. 7515/2011);

1.6. tutti i motivi sono, inoltre, parimenti inammissibili;

1.7. il primo è privo di attinenza alla decisione, che non si fonda sulla scarsa credibilità delle dichiarazioni del ricorrente (che, al contrario, non sono state poste in dubbio) ma sull’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento delle domande;

1.8. il secondo per un verso non specifica, secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, quali siano le circostanze allegate dal ricorrente a fondamento della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e, per l’atro, si traduce nella pretesa di una diversa valutazione, nel merito, dell’attuale condizione socio – politica della (OMISSIS), Paese che il tribunale, nel rispetto dell’onere probatorio attenuato del richiedente, e con riferimento a fonti internazionali aggiornate citate nella motivazione del decreto, ha ritenuto non caratterizzato da una situazione di violenza armata indiscriminata;

1.9. il terzo e il quarto non prospettano l’errata ricognizione, da parte del giudice del merito, dell’astratta fattispecie normativa disciplinata dall’art. 5, comma 6 e art. 34 D.Lgs. cit., ma si concretano nella mera deduzione di un vizio di motivazione, senza che siano indicati, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i fatti decisivi controversi di cui il tribunale avrebbe omesso l’esame e che, ove considerati, avrebbero condotto all’accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria;

1.10. può aggiungersi che il tribunale ha correttamente rilevato come la presunta integrazione sociale raggiunta dal ricorrente in Italia non può essere considerata requisito di per se stesso idoneo a legittimare il riconoscimento di tale forma di protezione, che può essere accordata solo a seguito di una valutazione comparativa tra la vita del richiedente nel paese di accoglienza e quella che egli ha condotto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di verificare se il ritorno nel paese d’origine possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. sez. 1, 23/02/2018, n. 4455);

1.11 Infine, per il caso in cui, attraverso le generiche doglianze esposte nel quarto motivo, il ricorrente avesse inteso lamentare il mancato, autonomo riconoscimento del suo diritto di asilo, costituzionalmente garantito, va ricordato che, come già ripetutamente affermato da questa Corte, tale diritto è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3″ (Cass. 16362/2016; Cass. 11110/2019);

2. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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